La guida in stato di ebbrezza


Differenti stadi di punibilità della guida in stato di ebbrezza
La guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza nell'ordinamento italiano è considerata un reato ed è sanzionata sulla base degli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada. La competenza è del Tribunale in composizione monocratica. Per stato di ebbrezza si intende la condizione di alterazione psico-fisica determinata dalla consumazione di sostanze alcoliche, misurata tramite analisi del sangue o, nell'immediatezza, tramite lo strumento dell'etilometro: l'accertamento avviene mediante la misurazione delle particelle contenenti alcool nell'aria espirata dal soggetto alla guida. Questo stato psico-fisico comporta una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi del conducente. I risultati vengono valutati in grammi al litro (g/l), e rendono l'essersi messi alla guida un reato qualora superino i 0,8 grammi per litro. La punibilità della condotta è graduata in relazione alla quantità d'alcool assunta, come recita il comma 2 dell'art. 186 del Codice della Strada: Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 (3) a euro 2.127 (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter". La disciplina sanzionatoria prevede sia sanzioni penali che sanzioni amministrative per la guida in stato di ebbrezza; le sanzioni, nel corso degli ultimi anni notevolmente inasprite,variano a seconda del tasso alcolemico accertato. In ogni caso, tuttavia, è prevista una decurtazione di dieci punti dalla patente.

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di Susy Malcisi

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