Il reato di guida in stato di ebbrezza: cosa fare?


L’art. 186 CdS punisce la guida sotto l’influenza dell’alcool
Il reato di guida in stato di ebbrezza: cosa fare?

L’art. 186 CdS punisce la guida sotto l’influenza dell’alcool.

Al di sopra della soglia di 0,8 g/l, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente (che si applica nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l), si configurano diverse ipotesi di reato, rapportate in base alla concentrazione alcoolica, rilevata all’atto del controllo operato dalle forze di polizia.

Preliminarmente occorre precisare come, prima dell’effettuazione dell’alcool test all’automobilista, gli operanti debbano sempre dare avviso alla persona sottoposta all’accertamento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

In conseguenza della violazione di cui all’art. 186 CdS, lettere b) e c), oltre al procedimento amministrativo, si viene sottoposti anche ad un processo penale.

Al contrario di quanto si possa pensare, tuttavia, il procedimento penale può essere di agevole risoluzione, attraverso l’applicazione di due diversi istituti, quello dei lavori di pubblica utilità, e quello della messa alla prova.

Entrambi, se pur con presupposti e modalità diverse, consentono una risoluzione del procedimento penale mediante la prestazione di lavori, non retribuiti, presso Enti convenzionati con il Tribunale.

In particolare, i lavori di pubblica utilità consentono, nel caso di espletamento positivo degli stessi, di ridurre la sanzione amministrativa della sospensione della patente ed impedire la confisca del veicolo.

Dinanzi ad una contestazione di cui all’art. 186 CdS conviene, quindi, attivarsi senza ritardo al fine di predisporre la strategia più adeguata al caso concreto.

 

 

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di Avv Matteo Destri

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