La jva un formidabile strumento di aggregazione
Introduzione
Cenni
JVA: contrattuale o societaria
Cenni
JVA: contrattuale o societaria
Spesso l'internazionalizzazione delle imprese rende necessaria la creazione di alleanze, con partner locali o con aziende dotate di un più specifico know how, che assicurino una tempestiva reazione agli impulsi esogeni, alla perdita di competitività e alla continua richiesta d’innovazione.
In un simile contesto, tra le diverse forme di collaborazione sta assumendo sempre più rilevanza la joint venture, l’associazione fra imprese maggiormente utilizzata per la conquista dei Paesi in via di sviluppo (BRICS). Il fine è quello di un più rapido raggiungimento degli obiettivi comuni, attraverso la condivisione di risorse, con il foreign partner che acquista il know how necessario ad aggredire i nuovi mercati, senza dover sostenere un costo imprenditoriale.
La joint venture è un istituto di origine statunitense creato con lo scopo di distinguerla dalla partnership, in ragione della peculiarità dell’obiettivo da perseguire e della natura dei partecipanti, che sono corporation. In ambito europeo presenta similitudini con l'istituto francese del groupment d'intérêt economique e l'istituto belga di association en partecipation.
La costituzione di una joint venture, sia essa contrattuale o societaria, dev’essere preceduta da una serie di verifiche di carattere preliminare, stante gli elementi di complessità che caratterizzano questo formidabile strumento di aggregazione imprenditoriale. La prima è quella relativa alle caratteristiche che dovrebbe avere il partner a cui proporre il progetto imprenditoriale; a seguire ci saranno un'attenta due diligence e una serie di negoziazioni che, anche attraverso la redazione di documenti preliminari intesi come "lettere d'intenti", patti di riservatezza e accordi di non concorrenza, rafforzeranno il legame fra le imprese, rimarcando i comuni obiettivi.
È in questa fase che le parti devono condurre uno studio sulla fattibilità economica del progetto e verificare le condizioni di mercato, quali il costo della forza lavoro, la normativa applicabile, la normativa fiscale e doganale, eventuali limiti agli investimenti stranieri, le condizioni adottate dagli istituti bancari e, infine, gli indicatori economici.
Jva: "contrattuale" o "societaria"
Le parti optano per una joint venture contrattuale, se è loro intenzione avvalersi di uno strumento volto a definire ruoli, compiti, responsabilità di ciascun partner, ripartizione dei profitti, dei costi e delle spese relativi al comune progetto, il tutto senza dovere creare una società terza. In questo caso l'accordo si concretizza nella formalizzazione di uno o più contratti collegati, aventi una durata pari al periodo di tempo necessario per la realizzazione del piano comune. Ai fini di una migliore gestione del rapporto di collaborazione, spesso le parti costituiscono un organismo di gestione e di coordinamento, cui prendono parte i rappresentanti dei diversi partner e al quale fa capo la gestione del progetto.
Si ha una joint venture societaria, invece, se le parti costituiscono un nuovo soggetto giuridico destinato a essere il veicolo della propria collaborazione e lo strumento mediante il quale raggiungere lo scopo comune. La particolare complessità di questo accorso obbliga all’utilizzo di una pluralità di contratti connessi e collegati.
Ma è nel cosiddetto main agreement che vengono individuati gli scopi della joint venture: dalla procedura da seguire ai fini della costituzione della NewCo alle clausole dirette a disciplinare il funzionamento degli organi sociali e le relazioni giuridiche che verranno a instaurarsi tra ognuno dei partner; dalle clausole di non concorrenza a quelle che determinano la durata dell’accordo e le modalità di risoluzione di eventuali controversie. In questo caso gli operational agreements individuano le azioni da intraprendersi nel tempo, in ragione della realizzazione degli obiettivi della joint venture, individuano gli obblighi di ciascun partner e dettano le regole mediante le quali i partner mettono a disposizione della NewCo il loro know how, il loro avviamento commerciale, i loro prodotti e i loro servizi. Estrema rilevanza rivestono, infine, le garanzie che i partner si rilasciano reciprocamente, che prevedono un indennizzo da corrispondere all’eventuale soggetto danneggiato dalle dichiarazioni non veritiere contenute nelle predette clausole.
In un simile contesto, tra le diverse forme di collaborazione sta assumendo sempre più rilevanza la joint venture, l’associazione fra imprese maggiormente utilizzata per la conquista dei Paesi in via di sviluppo (BRICS). Il fine è quello di un più rapido raggiungimento degli obiettivi comuni, attraverso la condivisione di risorse, con il foreign partner che acquista il know how necessario ad aggredire i nuovi mercati, senza dover sostenere un costo imprenditoriale.
La joint venture è un istituto di origine statunitense creato con lo scopo di distinguerla dalla partnership, in ragione della peculiarità dell’obiettivo da perseguire e della natura dei partecipanti, che sono corporation. In ambito europeo presenta similitudini con l'istituto francese del groupment d'intérêt economique e l'istituto belga di association en partecipation.
La costituzione di una joint venture, sia essa contrattuale o societaria, dev’essere preceduta da una serie di verifiche di carattere preliminare, stante gli elementi di complessità che caratterizzano questo formidabile strumento di aggregazione imprenditoriale. La prima è quella relativa alle caratteristiche che dovrebbe avere il partner a cui proporre il progetto imprenditoriale; a seguire ci saranno un'attenta due diligence e una serie di negoziazioni che, anche attraverso la redazione di documenti preliminari intesi come "lettere d'intenti", patti di riservatezza e accordi di non concorrenza, rafforzeranno il legame fra le imprese, rimarcando i comuni obiettivi.
È in questa fase che le parti devono condurre uno studio sulla fattibilità economica del progetto e verificare le condizioni di mercato, quali il costo della forza lavoro, la normativa applicabile, la normativa fiscale e doganale, eventuali limiti agli investimenti stranieri, le condizioni adottate dagli istituti bancari e, infine, gli indicatori economici.
Jva: "contrattuale" o "societaria"
Le parti optano per una joint venture contrattuale, se è loro intenzione avvalersi di uno strumento volto a definire ruoli, compiti, responsabilità di ciascun partner, ripartizione dei profitti, dei costi e delle spese relativi al comune progetto, il tutto senza dovere creare una società terza. In questo caso l'accordo si concretizza nella formalizzazione di uno o più contratti collegati, aventi una durata pari al periodo di tempo necessario per la realizzazione del piano comune. Ai fini di una migliore gestione del rapporto di collaborazione, spesso le parti costituiscono un organismo di gestione e di coordinamento, cui prendono parte i rappresentanti dei diversi partner e al quale fa capo la gestione del progetto.
Si ha una joint venture societaria, invece, se le parti costituiscono un nuovo soggetto giuridico destinato a essere il veicolo della propria collaborazione e lo strumento mediante il quale raggiungere lo scopo comune. La particolare complessità di questo accorso obbliga all’utilizzo di una pluralità di contratti connessi e collegati.
Ma è nel cosiddetto main agreement che vengono individuati gli scopi della joint venture: dalla procedura da seguire ai fini della costituzione della NewCo alle clausole dirette a disciplinare il funzionamento degli organi sociali e le relazioni giuridiche che verranno a instaurarsi tra ognuno dei partner; dalle clausole di non concorrenza a quelle che determinano la durata dell’accordo e le modalità di risoluzione di eventuali controversie. In questo caso gli operational agreements individuano le azioni da intraprendersi nel tempo, in ragione della realizzazione degli obiettivi della joint venture, individuano gli obblighi di ciascun partner e dettano le regole mediante le quali i partner mettono a disposizione della NewCo il loro know how, il loro avviamento commerciale, i loro prodotti e i loro servizi. Estrema rilevanza rivestono, infine, le garanzie che i partner si rilasciano reciprocamente, che prevedono un indennizzo da corrispondere all’eventuale soggetto danneggiato dalle dichiarazioni non veritiere contenute nelle predette clausole.
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