La Legge n. 108 del 7 marzo 1996: USURA
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (C.M.S.)
La Legge n. 108 del 1996, che ha modificato l'art. 644 Codice Penale, ha stabilito che "Per la DETERMINAZIONE del tasso di interesse usurario si tiene conto delle COMMISSIONI, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". Per integrare la norma, la stessa Legge 108/1996 ha previsto che ogni trimestre il Ministero del Tesoro (ora dell'Economia e delle Finanze), SENTITA LA BANCA D'ITALIA e l'Ufficio Italiano Cambi, pubblica sulla GAZZETTA UFFICIALE una TABELLA DEI C.D. TASSI MEDI (più precisamente T.E.G.M. Tassi Effettivi Globali Medi), ossia una Tabella che indica, per categorie di operazioni creditizie ed in base a scaglioni di importi, i tassi effettivi globali medi che, aumentati di una determinata percentuale stabilita dalla legge, determinano, nel caso concreto, il superamento del tasso soglia dell'usura.
Cosa si intende per "Operazioni similari"? Se si ha riguardo alle Tabelle dei T.E.G.M. (reperibili sul Sito Internet di Banca d'Italia) si legge, trimestre per trimestre, ad esempio: "Contratti di mutuo"; "contratti di leasing"; "contratti di apertura di credito in conto corrente" fino ad una determinata cirfra ed oltre una deterinata cifra e così via.
La Banca d'Italia in questa rilevazione deve avere una funzione ESCLUSIVAMENTE CONSULTIVA; CIO' VUOL DIRE CHE ESSA DEVE RICHIEDERE ALLE BANCHE ED AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI I TASSI CHE APPLICANO ALLE OPERAZIONI CREDITIZIE VOLTA PER VOLTA CONSIDERATI E TRASMETTERE I DATI RACCOLTI OGNI TRIMESTRE AL MINISTERO DEL'ECONOMIA, il quale provvederà a pubblicare in Gazzetta Ufficiale le tabelle dei tassi medi.
Spetta poi al GIUDICE, NEL CASO SINGOLO E CONCRETO PORTATO ALLA SUA ATTENZIONE, STABILIRE SE VI E' STATO SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DA PARTE DELLA DETERMINATA BANCA X, CHE HA STIPULATO IL DETERMINATO CONTRATTO Y.
La Banca d'Italia, invece, è spesso andata oltre la sua funzione MERAMENTE CONSULTIVA, arrivando con le proprie Istruzioni a stabilire di quali componenti si debba tenere conto per la determinazione del tasso usurario.
Ma la DETERMINAZIONE E' OPERA DEL GIUDICE E NON DI BANCA D'ITALIA!!!
Un esempio di questa ingerenza nella sfera del potere legislativo e giudiziario è data dalle Commissioni di Massimo Scoperto.
Esse costituiscono una spesa che la Banca addebita al Cliente per il fatto di tenere a disposizione dello stesso una somma di denaro. Pensiamo ad un contratto di FIDO BANCARIO. Se il Cliente utilizza il fido, magari interamente, la Banca fa pagare un costo per la messa a disposizione del cliente della somma di denaro. Com'è facilmente intuibile questo costo non è certo finalizzato al pagamento di imposte. Ed allora perchè escluderlo (com'è stato fatto) dal novero delle componenti di cui si deve tenere conto per la determinazione del tasso usurario? Tanto più che lo stesso art. 644 C.P. (così come modificato dalla Legge 108/1996) parla espressamente di "COMMISSIONI" !
Per fortuna la più recente Giurisprudenza, anche di Cassazione, è orientata a ricomprendere le C.M.S. nell'ambito delle componenti di cui tenere conto per la determinazione dell'usura. Importantissima al riguardo è la Sentenza della Cassazione n. 12028 del 19 febbraio 2010.
In sintesi bisogna distinguere tra
1) DETERMINAZIONE DEL TASSO USURARIO: FUNZIONE CHE SPETTA AL GIUDICE, IN VIA ESCLUSIVA E SULLA BASE DELLA LEGGE, CHE E' LA N. 108 DEL 1996, CHE PARLA ESPRESSAMENTE DI COMMISSIONI E REMUNERAZIONI A QUALUNQUE TITOLO COLLEGATE AL CREDITO, AD ECCEZIONE DI IMPOSTE E TASSE.
2) RILEVAZIONE, che significa "FOTOGRAFARE" i tassi medi praticati dalla Banche e che spetta alla Banca d'Italia ed all'Ufficio Italiano Cambi.
Qualunque ingerenza di ORGANI AMMINISTRATIVI nell'attività di DETERMINAZIONEdel tasso usurario non può essere ammessa perchè NON rispetta la Legge dello Stato.
Cosa si intende per "Operazioni similari"? Se si ha riguardo alle Tabelle dei T.E.G.M. (reperibili sul Sito Internet di Banca d'Italia) si legge, trimestre per trimestre, ad esempio: "Contratti di mutuo"; "contratti di leasing"; "contratti di apertura di credito in conto corrente" fino ad una determinata cirfra ed oltre una deterinata cifra e così via.
La Banca d'Italia in questa rilevazione deve avere una funzione ESCLUSIVAMENTE CONSULTIVA; CIO' VUOL DIRE CHE ESSA DEVE RICHIEDERE ALLE BANCHE ED AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI I TASSI CHE APPLICANO ALLE OPERAZIONI CREDITIZIE VOLTA PER VOLTA CONSIDERATI E TRASMETTERE I DATI RACCOLTI OGNI TRIMESTRE AL MINISTERO DEL'ECONOMIA, il quale provvederà a pubblicare in Gazzetta Ufficiale le tabelle dei tassi medi.
Spetta poi al GIUDICE, NEL CASO SINGOLO E CONCRETO PORTATO ALLA SUA ATTENZIONE, STABILIRE SE VI E' STATO SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DA PARTE DELLA DETERMINATA BANCA X, CHE HA STIPULATO IL DETERMINATO CONTRATTO Y.
La Banca d'Italia, invece, è spesso andata oltre la sua funzione MERAMENTE CONSULTIVA, arrivando con le proprie Istruzioni a stabilire di quali componenti si debba tenere conto per la determinazione del tasso usurario.
Ma la DETERMINAZIONE E' OPERA DEL GIUDICE E NON DI BANCA D'ITALIA!!!
Un esempio di questa ingerenza nella sfera del potere legislativo e giudiziario è data dalle Commissioni di Massimo Scoperto.
Esse costituiscono una spesa che la Banca addebita al Cliente per il fatto di tenere a disposizione dello stesso una somma di denaro. Pensiamo ad un contratto di FIDO BANCARIO. Se il Cliente utilizza il fido, magari interamente, la Banca fa pagare un costo per la messa a disposizione del cliente della somma di denaro. Com'è facilmente intuibile questo costo non è certo finalizzato al pagamento di imposte. Ed allora perchè escluderlo (com'è stato fatto) dal novero delle componenti di cui si deve tenere conto per la determinazione del tasso usurario? Tanto più che lo stesso art. 644 C.P. (così come modificato dalla Legge 108/1996) parla espressamente di "COMMISSIONI" !
Per fortuna la più recente Giurisprudenza, anche di Cassazione, è orientata a ricomprendere le C.M.S. nell'ambito delle componenti di cui tenere conto per la determinazione dell'usura. Importantissima al riguardo è la Sentenza della Cassazione n. 12028 del 19 febbraio 2010.
In sintesi bisogna distinguere tra
1) DETERMINAZIONE DEL TASSO USURARIO: FUNZIONE CHE SPETTA AL GIUDICE, IN VIA ESCLUSIVA E SULLA BASE DELLA LEGGE, CHE E' LA N. 108 DEL 1996, CHE PARLA ESPRESSAMENTE DI COMMISSIONI E REMUNERAZIONI A QUALUNQUE TITOLO COLLEGATE AL CREDITO, AD ECCEZIONE DI IMPOSTE E TASSE.
2) RILEVAZIONE, che significa "FOTOGRAFARE" i tassi medi praticati dalla Banche e che spetta alla Banca d'Italia ed all'Ufficio Italiano Cambi.
Qualunque ingerenza di ORGANI AMMINISTRATIVI nell'attività di DETERMINAZIONEdel tasso usurario non può essere ammessa perchè NON rispetta la Legge dello Stato.
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