La legge sul biotestamento


Finalmente anche lo stato italiano è dotato di una legge relativa al biotestamento e alle disposizioni di fine vita.
La legge sul biotestamento
Finalmente anche lo stato italiano è dotato di una legge relativa al biotestamento e alle disposizioni di fine vita, che costituisce senz’altro una grande conquista per i diritti del paziente, valorizzando "la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico" con il coinvolgimento "se il paziente lo desidera, anche (de)i suoi familiari".
Il testo dispone, innanzitutto, che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta, ma nel caso in cui le condizioni fisiche non lo consentano, lo stesso può venire espresso mediante videoregistrazione e può sempre essere modificato o revocato.
Per quanto riguarda i minori "il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore".
Viene, dunque, garantito il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali, che possono quindi essere rifiutati e sospesi.
Il medico deve, comunque, adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario, garantendo l’erogazione delle cure palliative e un’adeguata terapia del dolore (viene espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata).
Nel caso in cui sia stata formulata una prognosi di imminenza di morte o comunque una prognosi infausta a breve termine, il medico deve astenersi dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati e da ogni ostinazione irragionevole.
La legge prevede, poi, che ogni individuo, di maggior età e munito della piena capacità di intendere e volere, possa "attraverso "Disposizioni anticipate di trattamento" (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali".
Le predette disposizioni sono sempre revocabili e vincolano il medico il quale sarà "esente da responsabilità civile o penale".
La normativa prevede particolari formalità per la redazione delle Dat: devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato; nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazioni; la revoca, in caso di emergenza o di urgenza, può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.

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di Avv. Gianluca Madonna

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