La legge sul c.d. 'Whistleblowing'


E' in vigore la legge che tutela il dipendente pubblico e privato che segnali illeciti
La legge sul c.d. 'Whistleblowing'
Dal 29 dicembre 2017 è in vigore la l. 30 novembre 2017 n. 179: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", disciplina di tutela definita, utilizzando il solito anglicismo, "Whistleblowing".
La legge, composta da 2 articoli, costituisce un ampliamento significativo di quanto già previsto in argomento dalla l. "anticorruzione" n. 190/2012.
L’art. 1 - che modifica l’art. 54 bis del D. Lgs.vo n. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) - interessa il dipendente pubblico, di un ente pubblico economico, di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico e di un’impresa fornitrice di beni o servizi e che realizzi opere in favore della P.A..
La condotta tutelata è la segnalazione o la denuncia di condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Destinatari della segnalazione possono essere il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto dalla citata l. n. 190/2012 e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); della denuncia, l’Autorità giudiziaria o quella contabile.
Le misure ‘ritorsive’ (causate dalla segnalazione) dalle quali il soggetto segnalante è tutelato possono consistere in sanzioni, licenziamento,demansionamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante.
L’identità del segnalante deve rimanere celata fino a determinati momenti, indicati nella norma, nell’ambito dei procedimenti penali, disciplinari e contabili sorti a seguito di segnalazione o denuncia.
L’ANAC - sentito il garante della Privacy - dovrà adottare delle linee guida, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che prevedano anche l’utilizzo di modalità informatiche e debbano garantire la riservatezza sia dell’identità del segnalante sia il contenuto della segnalazione compresi i documenti ad essa allegati.
Sono inoltre previste sanzioni pecuniarie (da 5 mila a 50 mila euro, a seconda delle dimensioni dell’Amministrazione o dell’Ente) adottate dall’ANAC nei confronti dei responsabili che: a) abbiano adottato misure discriminatorie nei confronti del segnalante; b) non abbiano predisposto le procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero abbiano adottato procedure non conformi alle citate linee guida; c) non abbiano svolto attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.
Il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro.
Tuttavia, le tutele in suo favore non sono garantite qualora sia accertata la sua responsabilità penale per calunnia, diffamazione od altro reato commesso a seguito della denuncia ovvero la sua responsabilità civile in caso di dolo o colpa grave.
L’art. 2 appresta una tutela per i dipendenti o collaboratori nel settore privato.
In questo caso la tutela è garantita attraverso una integrazione dei Modelli organizzativi e di prevenzione delle imprese previsti dal D. Lgs.vo n. 231/2001.
Essi dovranno prevedere uno o più canali che consentano ai segnalanti di presentare le segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello su menzionato. I canali dovranno garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.
I Modelli, inoltre, dovranno contemplare il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi ricollegabili alla segnalazione, nonché delle sanzioni per chi viola le misure di tutela del segnalante, ma anche per chi effettua - con dolo o colpa grave - delle segnalazioni poi rivelatesi infondate.
Qualunque misura ritorsiva applicata nei riguardi del segnalante (tra cui il licenziamento od il mutamento di mansioni) è nulla, sempre che non sia stata irrogata per ragioni diverse dalla segnalazione: sarà tuttavia il datore di lavoro ad avere l’onere di provare tale circostanza.
Da una prima lettura, emerge tuttavia una disparità di tutela tra i dipendenti di società che hanno adottato un Modello organizzativo ed i dipendenti di società senza Modello; i quali ultimi, in caso, ad esempio, di denuncia alla Magistratura non godrebbero di alcuna garanzia. Sarebbe quindi necessario già prevedere un’integrazione e completamento della l. 179/2017 che completi la tutela dei segnalanti delle imprese private non dotate di Modello organizzativo e di prevenzione.
Inoltre, la legge non ha previsto sanzioni (da inserire nel Modello) a carico del soggetto aziendale che, pur avendone conoscenza, non abbia segnalato un illecito

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di Avvocato Carlo Delfino

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