La Limited Liability Company negli EAU


La Limited Liability Company come forma societaria corrispondente alla nostra società a responsabilità limitata
La Limited Liability Company negli EAU
Per le aziende italiane che preferiscono costituire una società la forma maggiormente consigliabile, attesa la flessibilità di gestione, è la società a responsabilità limitata - c.d. Limited Liability Company - LLC.
E’ una forma ibrida di partenariato e corporazione. Ciascun partner è responsabile in proporzione alla percentuale di capitale posseduto e non è autorizzato a vendere pubblicamente le proprie quote.
E’ costituita da un minimo di 2 ad un massimo di 50 partners e vi è l’obbligatorietà di una sponsorship da parte di un soggetto con nazionalità emiratina che possegga il 51% del capitale, nel caso di costituzione nella Mainland, mentre vedremo che vi sarà l’assenza di tale vincolo nel caso di costituzione in una Free Zone.
I requisiti minimi per avviare una LLC nella Mainland sono:
la partecipazione massima di capitale straniero pari al 49% e il controllo del 51% del capitale da parte del partner locale,
la distribuzione degli utili e delle perdite può essere determinata con percentuali diverse. Quindi la percentuale degli utili è sicuramente diversa dalla partecipazione societaria. La distribuzione degli utili e delle perdite può avvenire con percentuali diverse: nell’emirato, ad esempio, di Abu Dhabi, la quota di partecipazione agli utili del socio locale può essere ridotta per prassi locale fino al 10% e nell’emirato di Dubai fino al 20%.
La riforma del Diritto Societario del 2015 ha rimosso il capitale minimo necessario alla costituzione di una LLC, simile alla nostra S.r.l.; la legge, sebbene non imponga più un capitale minimo, richiede però che una LLC debba avere un capitale sufficiente a raggiungere i propri obiettivi (in pratica molte businesses continuano ad applicare i vecchi capitali minimi richiesti e.g. AED 300,000 in Dubai e AED 150,000 in Abu Dhabi).Attività diversa da quella di tipo bancario, assicurativo ed investimento finanziario per conto di terzi,approvazione dell’ufficio da parte dell’autorità competente,esistenza di un conto bancario presso una banca locale nomina di un revisore dei conti.
Come abbiamo detto la legge richiede una definizione precisa dello scopo sociale: attraverso questa forma societaria si può svolgere qualsiasi attività commerciale ed industriale all’interno del territorio degli UAE, con l’unica eccezione rappresentata dalle attività bancarie, assicurative e di investimento, in quanto, in questi casi, l’attività deve essere svolta nella forma della Public Joint Stock Company.
In realtà, l’effettiva ingerenza di un socio locale nella gestione di una società di capitali nel Mainland e la sua partecipazione agli utili può essere mitigata tramite la stipula di patti parasociali, c.d. side agreements, e tramite l’ inserimento negli statuti di apposite previsioni a tutela del socio straniero.
Vi è, infatti, la prassi dei c.d. side agreements che regolamentano il reale rapporto esistente, in maniera parzialmente differente da quanto prescritto dalla legge, alterando quindi la regola del 51/49.
Abbiamo già detto, però, che la riforma societaria ha aggiunto, rispetto al passato, che qualsiasi trasferimento di quote che comporta un impatto sulla titolarità nazionale minima obbligatoria è considerato nullo.
Questo significa che tutte le quote sociali, oggetto degli atti di trasferimento considerati nulli, saranno ex lege di proprietà del socio nazionale, ossia del socio emiratino, a dispetto di tutti gli accordi contrari che il socio nazionale abbia potuto firmare con il socio straniero.
In teoria, sono a rischio di nullità anche le clausole e i contratti con i quali il socio locale conferisce al socio straniero la procura irrevocabile di votare in assemblea dei soci, così come le clausole e gli accordi che escludono completamente il socio locale dalla partecipazione agli utili.
Nella prassi, infatti, vengono spesso conclusi side agreements, una sorta di patti parasociali nei quali è indicata la reale intenzione dei soci.
Il contenuto di questo agreement tendenzialmente è il seguente: l’investitore estero si obbliga a versare integralmente il capitale sociale, divenendo, di fatto, socio unico della società, mentre il partner locale si impegna a svolgere un ruolo di mero amministratore fiduciario delle quote societarie del socio estero, ottenendo, come corrispettivo, un rimborso spese annuale e restando esente da responsabilità per le obbligazioni sociali.
E’ importante precisare che questi patti, in quanto contrastanti con le prescrizioni di legge, non hanno rilevanza nei rapporti esterni ai soci che lo hanno stipulato.
Pur tuttavia, nella prassi molti giudici hanno riconosciuto rilevanza a questi side agreements, purché fosse provato che i diritti ed i doveri dei soci erano regolati unicamente da questo patto, e non dal contratto societario, che era stato sottoscritto solo in quanto requisito necessario per la costituzione della LLC (decisioni della Corte di Cassazione di Dubai, n. 331/1995 e 76/199, nelle quali era stata proposta una causa su istanza del socio locale che intendeva far valere un suo diritto nascente dal contratto societario; ma la Corte di Cassazione aveva dato ragione al socio estero che aveva prodotto il side agreement per confutare la pretesa del local partner e dimostrare la reale volontà dei soci al momento della costituzione della società).
Ad ogni buon conto, bisogna ancora ricordare che le sentenze che si basano su un side agreement trovano applicazione nel singolo caso concreto e non possono essere considerate quali precedenti vincolanti nei futuri giudizi.
Tali patti sono stati talvolta accettati dalle Corti ma hanno avuto alterne fortune: per le Corti è molto importante verificare che il socio locale non abbia partecipato finanziariamente alla costituzione della società.
Ai fini della costituzione i soci devono sottoscrivere lo Statuto, registrare la LLC presso le Autorità competenti e, come per gli uffici di rappresentanza e le branches, la richiesta di registrazione della LLC deve essere supportata da diversi documenti e dichiarazioni munite di autentica notarile, legalizzata e di traduzione asseverata in lingua araba.
Tali documenti dovranno inoltre essere vidimati dall’Ambasciata emiratina nel paese di origine dal Ministero degli Affari Esteri negli EAU.
Non vi sono limitazioni in merito alla nazionalità degli amministratori della LLC per cui è possibile nominare anche soggetti persone fisiche straniere.
L’amministrazione dell’azienda quindi può essere assegnata tanto al partner straniero, tanto quanto al partner locale o a una terza parte.
Nonostante la prescrizione di legge, le parti, stipulando un side agreement, possono prevedere che il partner locale giochi di fatto un ruolo marginale nella gestione della società.
Negli atti costitutivi può essere inserita anche una clausola che conferisca dati poteri alla controparte straniera.
Questa può infatti nominare direttori, general manager, avere potere di veto sulle maggiori decisioni della società, essere il destinatario del patrimonio d’impresa in caso di liquidazione della società e godere di una percentuale sui profitti superiore al 49%.

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di Avv. Giulia Verga

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