La manipolazione del tasso interbancario EURIBOR
La decisione della Commissione Europea produrrà effetti diretti con possibilità di cause giudiziali in caso di violazioni legate ai tassi applicati
1) La pubblicazione della decisione della Commissione Europea in ordine alla sanzione inflitta il 4.12.2013 nei confronti degli istituti di credito Deutsche Bank, Barclays, Royal of Scotland e Societè Generale.
E' di recente pubblicazione la decisione assunta in data 4.12.2013 dalla Commissione Europea che ha sanzionato, in materia di violazione della normativa antitrust, quattro istituti di credito per manipolazione nel periodo settembre 2005 - maggio 2008 del parametro del tasso euribor (tasso interbancario) utilizzato dalla principalità degli istituti di credito operanti nell'Unione Europea per la determinazione del tasso variabile nei prodotti finanziari quali mutui (alle imprese ed alle famiglie private) nonché operazioni in derivati.
La condotta di manipolazione sanzionata dall'Antitrust europeo con una decisione che è stata soltanto in questi giorni oggetto di pubblicazione con nota non confidenziale, porterà ad una serie di riflessi sia in termini economici che giuridici sul sistema bancario nazionale.
Infatti con tale decisione, in virtù di quanto espressamente previsto dal Regolamento n° 1/2003 secondo cui le decisioni assunte dagli organisimi dell'Unione Europea assumono un carattere vincolante per i Giudici nazionali, si aprirebbero le strade per privati ed imprese nell'instaurazione di contenziosi giudiziali diretti ad accertare la nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso corrispettivo (tasso variabile) nei mutui o nelle operazioni in derivati per violazione dell'art. 1418 - 1346 c.c. per contrarietà dell'oggetto contrattuale all'ordine pubblico ed economico nel periodo temporale sopra indicato ossia dal mese di settembre 2005 sino al mese di maggio 2008 con possibilità di richiedere la restituzione di interessi pagati indebitamente.
In tali contenziosi sarebbe sufficiente, infatti, produrre la nota non confidenziale pubblicata sul sito istituzionale della Commissione Europea della decisione assunta in data 4.12.2013 per "vincolare" il Giudice nazionale adito alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale prevedente il tasso variabile parametrato al tasso EURIBOR.
L'esistenza, infatti, di un vero e proprio cartello creato dagli istituti bancari sanzionati dalla Commissione Europea con tale decisione, incide in maniera negativa sulla corretta e libera determinazione del tasso euribor che costituisce un parametro interbancario unitamente al c.d. spread (quota fissa) con il quale viene determinato in maniera precisa e puntuale al momento della stipulazione di un contratto di mutuo oppure di un operazione in derivati il tasso variabile dell'interesse corrispettivo.
2) Gli effetti di tale decisione sul sistema bancario nazionale.
Sicuramente la decisione della Commissione Europea produrrà effetti diretti con possibilità di cause giudiziali nei confronti degli istituti di credito direttamente sanzionati dall'antitrust europeo, vale a dire la Deutsche Bank, la Barclays, la Royal Bank of Scotland e Societè Generale che appunto sono stati multati per complessivi 1,7 miliardi di euro.
A parere dello scrivente, tuttavia, gli effetti della decisione dell'antitrust europeo con la sanzione sopra indicata sarebbero anche indiretti nei confronti di qualsiasi operazione finanziaria sottoscritta nel periodo 2005 - 2008 e parametrata sul tasso interbancario EURIBOR a prescindere dalla circostanza che l'istituto di credito sia coinvolto o meno nella condotta sanzionata dall'UE.
Infatti, l'esistenza di tale cartello e della condotta di manipolazione operata dagli istituti di credito sanzionati, va di fatto ad incidere sulla legittimità del tasso Euribor che risulta indelebilmente marchiato e del tutto inattendibile, offrendo così il diritto ai cittadini europei che si sono trovati a stipulare contratti con riferimento un indice illecito, l'Euribor, formatosi in aperta violazione delle norme di ordine pubblico ed economico (ex artt. 1418 secondo comma - 1346 c.c.) a richiedere nelle sedi giurisdizionali la nullità parziale del contratto (relativamente alla clausola del tasso corrispettivo) ed alla conseguente restituzione degli interessi indebitamente pagati nei confronti degli istituti di credito.
Maggiori informazioni in merito alla possibilità di instaurazione delle cause giudiziali per la condotta di manipolazione dei Tassi Euribor potranno essere richieste direttamente allo Studio Legale Gallucci.
Avv. Michele GALLUCCI Foro di Torino.
E' di recente pubblicazione la decisione assunta in data 4.12.2013 dalla Commissione Europea che ha sanzionato, in materia di violazione della normativa antitrust, quattro istituti di credito per manipolazione nel periodo settembre 2005 - maggio 2008 del parametro del tasso euribor (tasso interbancario) utilizzato dalla principalità degli istituti di credito operanti nell'Unione Europea per la determinazione del tasso variabile nei prodotti finanziari quali mutui (alle imprese ed alle famiglie private) nonché operazioni in derivati.
La condotta di manipolazione sanzionata dall'Antitrust europeo con una decisione che è stata soltanto in questi giorni oggetto di pubblicazione con nota non confidenziale, porterà ad una serie di riflessi sia in termini economici che giuridici sul sistema bancario nazionale.
Infatti con tale decisione, in virtù di quanto espressamente previsto dal Regolamento n° 1/2003 secondo cui le decisioni assunte dagli organisimi dell'Unione Europea assumono un carattere vincolante per i Giudici nazionali, si aprirebbero le strade per privati ed imprese nell'instaurazione di contenziosi giudiziali diretti ad accertare la nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso corrispettivo (tasso variabile) nei mutui o nelle operazioni in derivati per violazione dell'art. 1418 - 1346 c.c. per contrarietà dell'oggetto contrattuale all'ordine pubblico ed economico nel periodo temporale sopra indicato ossia dal mese di settembre 2005 sino al mese di maggio 2008 con possibilità di richiedere la restituzione di interessi pagati indebitamente.
In tali contenziosi sarebbe sufficiente, infatti, produrre la nota non confidenziale pubblicata sul sito istituzionale della Commissione Europea della decisione assunta in data 4.12.2013 per "vincolare" il Giudice nazionale adito alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale prevedente il tasso variabile parametrato al tasso EURIBOR.
L'esistenza, infatti, di un vero e proprio cartello creato dagli istituti bancari sanzionati dalla Commissione Europea con tale decisione, incide in maniera negativa sulla corretta e libera determinazione del tasso euribor che costituisce un parametro interbancario unitamente al c.d. spread (quota fissa) con il quale viene determinato in maniera precisa e puntuale al momento della stipulazione di un contratto di mutuo oppure di un operazione in derivati il tasso variabile dell'interesse corrispettivo.
2) Gli effetti di tale decisione sul sistema bancario nazionale.
Sicuramente la decisione della Commissione Europea produrrà effetti diretti con possibilità di cause giudiziali nei confronti degli istituti di credito direttamente sanzionati dall'antitrust europeo, vale a dire la Deutsche Bank, la Barclays, la Royal Bank of Scotland e Societè Generale che appunto sono stati multati per complessivi 1,7 miliardi di euro.
A parere dello scrivente, tuttavia, gli effetti della decisione dell'antitrust europeo con la sanzione sopra indicata sarebbero anche indiretti nei confronti di qualsiasi operazione finanziaria sottoscritta nel periodo 2005 - 2008 e parametrata sul tasso interbancario EURIBOR a prescindere dalla circostanza che l'istituto di credito sia coinvolto o meno nella condotta sanzionata dall'UE.
Infatti, l'esistenza di tale cartello e della condotta di manipolazione operata dagli istituti di credito sanzionati, va di fatto ad incidere sulla legittimità del tasso Euribor che risulta indelebilmente marchiato e del tutto inattendibile, offrendo così il diritto ai cittadini europei che si sono trovati a stipulare contratti con riferimento un indice illecito, l'Euribor, formatosi in aperta violazione delle norme di ordine pubblico ed economico (ex artt. 1418 secondo comma - 1346 c.c.) a richiedere nelle sedi giurisdizionali la nullità parziale del contratto (relativamente alla clausola del tasso corrispettivo) ed alla conseguente restituzione degli interessi indebitamente pagati nei confronti degli istituti di credito.
Maggiori informazioni in merito alla possibilità di instaurazione delle cause giudiziali per la condotta di manipolazione dei Tassi Euribor potranno essere richieste direttamente allo Studio Legale Gallucci.
Avv. Michele GALLUCCI Foro di Torino.
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