La mediazione civile e commerciale L. 98/2013
La mediazione, il sistema di risoluzione al conflitto, aternativo al giudizio in tribunale.
Aspetti normativi, la figura del mediatore, le mediazioni
Aspetti normativi, la figura del mediatore, le mediazioni
LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, COME DISCIPLINATA IN ITALIA (L. 98/2013)
BREVI CENNI INTRODUTTIVI
La mediazione civile e commerciale, normata solo recentemente in Italia, ha le sue radici nel D. Lgs 28/2010 ed il DM 180/2010, fino alla stesura definitiva, con il "decreto del fare" convertito in L. 98/2013. Per mediazione non si intende un metodo sostitutivo al sistema giurisdizionale, bensì un completamento del sistema stesso, adottabile in quelle controversie la cui risoluzione non necessita obbligatoriamente di una sentenza. Questa nuova professione, in Italia, si sta sviluppando al pari della lunga tradizione del Nord America e dei paesi anglosassoni.
La mediazione si propone principalmente come metodo "autonomo" di risoluzione al conflitto, dove le parti che sono in litigio, non rimandano ad un "terzo" (giudice od arbitro), la decisione vincolante sulla controversia che li vede protagonisti: questo è quello che normalmente accade nel sistema giudiziario tradizionale. Diversamente, nella mediazione, sono le parti stesse che conducono la procedura unitamente.
La mediazione è di fatto un processo consensuale nel quale le parti presentano al mediatore, persona competente nella materia e neutrale, il loro punto di vista.
Fondamentale in tutto lo svolgimento della procedura, è rammentare sempre, che il mediatore non può emettere sentenze (non è un giudice); che sarà sempre neutrale ed imparziale; che tutto ciò che viene detto durante gli incontri, sarà strettamente confidenziale e non potrà essere rivelato ad alcuno. Tutti gli appunti annotati dal mediatore nelle varie fasi, verranno distrutti.
Ovviamente, non viene mai garantito un accordo finale, qualora le parti od una sola di queste non ritenga valido ciò che viene illustrato o proposto.
Il conflitto deve essere visto come una disputa tra opinioni ed idee diverse.
Spetta al mediatore tenere in "vita" la comunicazione tra le parti e soprattutto aiutarle a spiegarsi e capire al meglio i loro reciproci problemi, facendoli dialogare e interagire, creando un clima di fiducia, incoraggiando a sviluppare i nuovi punti di vista e soluzioni praticabili, al fine di avvicinare le posizioni di conflitto.
Il mediatore, ha il difficile compito, utilizzando una serie di "tecniche di mediazione" di acquisire prima la fiducia delle parti in conflitto, poi la loro collaborazione fino ad ottenere il coinvolgimento attivo tra gli stessi.
Il confronto tra le parti è condotto dal Mediatore in modo non autoritario (lo stesso non imporrà alcuna soluzione), senza alcuna imposizione o "forzatura", nel trovare un accordo di piana soddisfazione per tutti.
In riferimento a quanto sopra, la Mediazione permette una crescita civile per tutta la collettività, essendo uno strumento rapido ed efficace per risolvere le controversie.
Se proprio si volesse paragonare la mediazione ad un giudizio emesso da un Tribunale Civile, questo sarebbe esprimibile come se: due giudici (le parti entrate in conflitto), si confrontassero e discutessero animatamente, con il solo fine di determinare quale sarebbe la sentenza migliore da emettere per quella fattispecie di controversia. Ovvero le due parti raggiungono un accodo di reciproca soddisfazione, che vincolerà i loro rapporti futuri (giuridicamente un titolo esecutivo, un nuovo contratto).
Il mediatore, è un professionista iscritto ad un ordine professionale, che a seguito di un corso di 52 ore ed un successivo esame abilitativo, può iniziare l’attività di mediazione, nel proprio campo di competenza. Gli avocati lo sono di diritto. Coloro che intendano esercitare l’attività, dovranno iscriversi almeno in un Organismo di Mediazione, pertanto vi sono mediatori di varie discipline: medici, avvocati, geometri, commercialisti, ragionieri, ecc.
LE POSSIBILI MEDIAZIONI cosi come da normativa
La mediazione, così come normata, è prevista in quattro casi:
1) La volontaria; 2) La delegata dal Giudice;
3) La contrattuale; 4) L’obbligatoria.
1) La mediazione volontaria, può essere attivata da chiunque senza dover sottostare a troppi adempimenti burocratici e per motivazioni ampie e di qualunque valore economico o sociale.
Nella mediazione volontaria, il mediatore esprime al meglio le proprie capacità di negoziazione, proprio perché la procedura è informale e libera. Il professionista "guida" le parti alla risoluzione del problema, lavorando con le loro emozioni alla ricerca dei loro veri interessi, al fine di trovare un accordo di reciproca soddisfazione.
2) La mediazione delegata dal Giudice, sta prendendo sempre più piede e molti giudici invitano le parti in conflitto ad esperire il tentativo di mediazione, prima di poter procedere con una causa ordinaria.
3) La contrattuale, purtroppo, non si è ancora molto radicata negli accordi scritti, sarebbe invece una buona opportunità per risolevere controversie lunghe e costose... basterebbe porre in sostituzione della frase tipica dell’ articolo di un qualunque contratto:
Es. "Per tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto, viene indicato dalle parti quale Foro competente, il Foro di xxxxxx."
con l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. Probabilmente si eviterebbero molte cause civili, in favore di accordi condivisi (e non sentenze spesso insoddisfacenti), senza dover affrontare le grandi spese di Giudizio, i lunghi tempi di attesa ed ottenere una maggiore soddisfazione, nel negoziare in prima persona, ciò di cui realmente abbiamo bisogno o scegliamo essere un nostro interesse.
4) La Mediazione obbligatoria (ex art. 5 co.1bis D. Lgs 28/2010 e modificazioni L.98/2013), fondamentale in quanto è condizione di procedibilità. La normativa prevede che la mediazione sia obbligatoria nelle seguenti materie:
1) Condominio;
2) Diritti reali;
3) Divisione;
4) Successioni ereditarie;
5) Patti di famiglia;
6) Locazione;
7) Comodato;
8) Affitto di aziende;
9) Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
10) Risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o simili.
I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE ED OPERATIVITA’
Solo nel caso della mediazione obbligatoria, è necessario che la "parte" sia assistita da un avvocato.
Come detto, la mediazione, quando obbligatoria, diviene condizione di procedibilità, prima di poter accedere al Giudizio tradizionale in Tribunale.
La mediazione permette di risolvere le controversie in modo:
- veloce (3 mesi è il tempo ordinatorio per concludere una mediazione);
- con spese ridotte (48 euro di attivazione, più la parcella del mediatore, che nello scaglione medio-alto non supera i 700 euro);
- in aggiunta, le agevolazioni fiscali e l’esenzione dell’imposta di registro sul valore della controversia (Cfr. D. Lgs 28/2010, il DM 180/2010, L. 98/2013
COME ATTIVARE UNA MEDIAZIONE
Attivare una mediazione è semplice e privo di grossi vincoli o lungaggini burocratiche. Si sceglie un Organismo di Mediazione, lo si contatta per mail o telefonicamente; si riempiono i moduli di attivazione (spesso recuperabili da internet), negli stessi si chiede di indicare la propria identità ed i recapiti; i riferimenti dell’altra parte; il motivo del contendere ed il valore della controversia (se si è in grado di farlo); allegare il pagamento dei costi di attivazione (mediamente 48/60 euro).
Attendere il termine massimo di trenta giorni, in cui la segreteria dell’OdM prescelto organizzerà il primo incontro con la parte chiamata e nominerà il mediatore competente.
IL GIORNO DELLA MEDIAZIONE
Congiuntamente al proprio legale (qualora la mediazione fosse obbligatoria, altrimenti non vi è alcun vincolo o bisogno di essere assistiti da un avvocato), ci si incontrerà presso la sede di un OdM, dove il mediatore (che non è un giudice di Tribunale) prescelto farà la debita accoglienza, congiuntamente all’altra parte (assistito o meno dal proprio avvocato). Potrebbero essere presenti anche consulenti tecnici di parte ed in posizione defilata uditori (mediatori che dopo avere firmato la riservatezza, effettuano il tirocinio obbligatorio).
Un buon mediatore, cercherà subito di mettere a proprio agio le parti intervenute, creando un clima amichevole e di scambio reciproco. Spiegherà lo svolgimento della procedura da effettuare e chiederà la volontà di voler proseguire nella mediazione dopo il "primo incontro informativo". Ottenuto il consenso a proseguire, dividerà la mediazione in più fasi: una prima congiunta, dove le parti esporranno i propri punti di vista, poi chiederà di conferire individualmente con una parte e successivamente con la seconda. Di nuovo ci sarà una fase congiunta per fare il punto della situazione. Il mediatore valuterà se proseguire in ulteriori fasi individuali o no, a seconda se le parti sono in grado di trovare un accordo.
Qualora la mediazione abbia successo e si trovasse l’accordo, si redigerà un verbale positivo di mediazione, che sfocerà in un nuovo contratto, un titolo esecutivo che regolerà i futuri rapporti tra e parti.
Qualora così non fosse, verrà redatto un verbale negativo di mediazione e le parti saranno libere di proseguire la loro strada nel lungo, costoso e tortuoso percorso del giudizio in tribunale.
ATTENZIONE: non partecipare ad una mediazione senza giustificato motivo, pone la parte non aderente al grossissimo rischio, una volta attivata una causa civile, a dover comunque pagare tutte e spese processuali (lo stabilirà lo stesso giudice del contenzioso in essere), anche se vi sia "vittoria" nella sentenza emessa dal Giudice.
Conclusioni
In conclusione, alcune riflessioni sulle competenze professionali richieste al mediatore, basate su un vasto insieme di conoscenze eterogenee, acquisite in relazione all’attività professionale svolta. Fondamentale è l’importanza di un’ottima preparazione nelle tecniche di comunicazione, unita a una particolare sensibilità nel gestire gli aspetti relazionali ed interpersonali, elementi indispensabili per affrontare delicate situazioni di conflitto che si presentano tra le parti, con il fine unico di giungere ad un accordo che sia durevole ed efficace, senza che alcuno si senta raggirato, ingannato o sopraffatto dall’altro.
Chiudo citando alcune peculiari caratteristiche del mediatore tratte dal volume di Howard Raiffa "The Art and Science of Negotiation":
- la pazienza di Giobbe;
- l’astuzia di Machiavelli;
- la sincerità e l’ostinazione di un inglese;
- lo spirito di un irlandese;
- la resistenza fisica di un maratoneta;
- l’abilità di gioco di un regista su un campo di football;
- la capacità di analisi psicologica di un buon psichiatra;
- la capacità di mantenere il segreto;
- il dorso di un rinoceronte;
- la saggezza di Salomone.
Note bibliografiche:
Roger Fischer, William Ury, Bruce Patton "L’arte del negoziato" - Howard Raiffa "The Art and Science of Negotiation"
Roma, Dicembre 2016
Mediatore Luca Geometra Chiesi
BREVI CENNI INTRODUTTIVI
La mediazione civile e commerciale, normata solo recentemente in Italia, ha le sue radici nel D. Lgs 28/2010 ed il DM 180/2010, fino alla stesura definitiva, con il "decreto del fare" convertito in L. 98/2013. Per mediazione non si intende un metodo sostitutivo al sistema giurisdizionale, bensì un completamento del sistema stesso, adottabile in quelle controversie la cui risoluzione non necessita obbligatoriamente di una sentenza. Questa nuova professione, in Italia, si sta sviluppando al pari della lunga tradizione del Nord America e dei paesi anglosassoni.
La mediazione si propone principalmente come metodo "autonomo" di risoluzione al conflitto, dove le parti che sono in litigio, non rimandano ad un "terzo" (giudice od arbitro), la decisione vincolante sulla controversia che li vede protagonisti: questo è quello che normalmente accade nel sistema giudiziario tradizionale. Diversamente, nella mediazione, sono le parti stesse che conducono la procedura unitamente.
La mediazione è di fatto un processo consensuale nel quale le parti presentano al mediatore, persona competente nella materia e neutrale, il loro punto di vista.
Fondamentale in tutto lo svolgimento della procedura, è rammentare sempre, che il mediatore non può emettere sentenze (non è un giudice); che sarà sempre neutrale ed imparziale; che tutto ciò che viene detto durante gli incontri, sarà strettamente confidenziale e non potrà essere rivelato ad alcuno. Tutti gli appunti annotati dal mediatore nelle varie fasi, verranno distrutti.
Ovviamente, non viene mai garantito un accordo finale, qualora le parti od una sola di queste non ritenga valido ciò che viene illustrato o proposto.
Il conflitto deve essere visto come una disputa tra opinioni ed idee diverse.
Spetta al mediatore tenere in "vita" la comunicazione tra le parti e soprattutto aiutarle a spiegarsi e capire al meglio i loro reciproci problemi, facendoli dialogare e interagire, creando un clima di fiducia, incoraggiando a sviluppare i nuovi punti di vista e soluzioni praticabili, al fine di avvicinare le posizioni di conflitto.
Il mediatore, ha il difficile compito, utilizzando una serie di "tecniche di mediazione" di acquisire prima la fiducia delle parti in conflitto, poi la loro collaborazione fino ad ottenere il coinvolgimento attivo tra gli stessi.
Il confronto tra le parti è condotto dal Mediatore in modo non autoritario (lo stesso non imporrà alcuna soluzione), senza alcuna imposizione o "forzatura", nel trovare un accordo di piana soddisfazione per tutti.
In riferimento a quanto sopra, la Mediazione permette una crescita civile per tutta la collettività, essendo uno strumento rapido ed efficace per risolvere le controversie.
Se proprio si volesse paragonare la mediazione ad un giudizio emesso da un Tribunale Civile, questo sarebbe esprimibile come se: due giudici (le parti entrate in conflitto), si confrontassero e discutessero animatamente, con il solo fine di determinare quale sarebbe la sentenza migliore da emettere per quella fattispecie di controversia. Ovvero le due parti raggiungono un accodo di reciproca soddisfazione, che vincolerà i loro rapporti futuri (giuridicamente un titolo esecutivo, un nuovo contratto).
Il mediatore, è un professionista iscritto ad un ordine professionale, che a seguito di un corso di 52 ore ed un successivo esame abilitativo, può iniziare l’attività di mediazione, nel proprio campo di competenza. Gli avocati lo sono di diritto. Coloro che intendano esercitare l’attività, dovranno iscriversi almeno in un Organismo di Mediazione, pertanto vi sono mediatori di varie discipline: medici, avvocati, geometri, commercialisti, ragionieri, ecc.
LE POSSIBILI MEDIAZIONI cosi come da normativa
La mediazione, così come normata, è prevista in quattro casi:
1) La volontaria; 2) La delegata dal Giudice;
3) La contrattuale; 4) L’obbligatoria.
1) La mediazione volontaria, può essere attivata da chiunque senza dover sottostare a troppi adempimenti burocratici e per motivazioni ampie e di qualunque valore economico o sociale.
Nella mediazione volontaria, il mediatore esprime al meglio le proprie capacità di negoziazione, proprio perché la procedura è informale e libera. Il professionista "guida" le parti alla risoluzione del problema, lavorando con le loro emozioni alla ricerca dei loro veri interessi, al fine di trovare un accordo di reciproca soddisfazione.
2) La mediazione delegata dal Giudice, sta prendendo sempre più piede e molti giudici invitano le parti in conflitto ad esperire il tentativo di mediazione, prima di poter procedere con una causa ordinaria.
3) La contrattuale, purtroppo, non si è ancora molto radicata negli accordi scritti, sarebbe invece una buona opportunità per risolevere controversie lunghe e costose... basterebbe porre in sostituzione della frase tipica dell’ articolo di un qualunque contratto:
Es. "Per tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto, viene indicato dalle parti quale Foro competente, il Foro di xxxxxx."
con l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. Probabilmente si eviterebbero molte cause civili, in favore di accordi condivisi (e non sentenze spesso insoddisfacenti), senza dover affrontare le grandi spese di Giudizio, i lunghi tempi di attesa ed ottenere una maggiore soddisfazione, nel negoziare in prima persona, ciò di cui realmente abbiamo bisogno o scegliamo essere un nostro interesse.
4) La Mediazione obbligatoria (ex art. 5 co.1bis D. Lgs 28/2010 e modificazioni L.98/2013), fondamentale in quanto è condizione di procedibilità. La normativa prevede che la mediazione sia obbligatoria nelle seguenti materie:
1) Condominio;
2) Diritti reali;
3) Divisione;
4) Successioni ereditarie;
5) Patti di famiglia;
6) Locazione;
7) Comodato;
8) Affitto di aziende;
9) Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
10) Risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o simili.
I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE ED OPERATIVITA’
Solo nel caso della mediazione obbligatoria, è necessario che la "parte" sia assistita da un avvocato.
Come detto, la mediazione, quando obbligatoria, diviene condizione di procedibilità, prima di poter accedere al Giudizio tradizionale in Tribunale.
La mediazione permette di risolvere le controversie in modo:
- veloce (3 mesi è il tempo ordinatorio per concludere una mediazione);
- con spese ridotte (48 euro di attivazione, più la parcella del mediatore, che nello scaglione medio-alto non supera i 700 euro);
- in aggiunta, le agevolazioni fiscali e l’esenzione dell’imposta di registro sul valore della controversia (Cfr. D. Lgs 28/2010, il DM 180/2010, L. 98/2013
COME ATTIVARE UNA MEDIAZIONE
Attivare una mediazione è semplice e privo di grossi vincoli o lungaggini burocratiche. Si sceglie un Organismo di Mediazione, lo si contatta per mail o telefonicamente; si riempiono i moduli di attivazione (spesso recuperabili da internet), negli stessi si chiede di indicare la propria identità ed i recapiti; i riferimenti dell’altra parte; il motivo del contendere ed il valore della controversia (se si è in grado di farlo); allegare il pagamento dei costi di attivazione (mediamente 48/60 euro).
Attendere il termine massimo di trenta giorni, in cui la segreteria dell’OdM prescelto organizzerà il primo incontro con la parte chiamata e nominerà il mediatore competente.
IL GIORNO DELLA MEDIAZIONE
Congiuntamente al proprio legale (qualora la mediazione fosse obbligatoria, altrimenti non vi è alcun vincolo o bisogno di essere assistiti da un avvocato), ci si incontrerà presso la sede di un OdM, dove il mediatore (che non è un giudice di Tribunale) prescelto farà la debita accoglienza, congiuntamente all’altra parte (assistito o meno dal proprio avvocato). Potrebbero essere presenti anche consulenti tecnici di parte ed in posizione defilata uditori (mediatori che dopo avere firmato la riservatezza, effettuano il tirocinio obbligatorio).
Un buon mediatore, cercherà subito di mettere a proprio agio le parti intervenute, creando un clima amichevole e di scambio reciproco. Spiegherà lo svolgimento della procedura da effettuare e chiederà la volontà di voler proseguire nella mediazione dopo il "primo incontro informativo". Ottenuto il consenso a proseguire, dividerà la mediazione in più fasi: una prima congiunta, dove le parti esporranno i propri punti di vista, poi chiederà di conferire individualmente con una parte e successivamente con la seconda. Di nuovo ci sarà una fase congiunta per fare il punto della situazione. Il mediatore valuterà se proseguire in ulteriori fasi individuali o no, a seconda se le parti sono in grado di trovare un accordo.
Qualora la mediazione abbia successo e si trovasse l’accordo, si redigerà un verbale positivo di mediazione, che sfocerà in un nuovo contratto, un titolo esecutivo che regolerà i futuri rapporti tra e parti.
Qualora così non fosse, verrà redatto un verbale negativo di mediazione e le parti saranno libere di proseguire la loro strada nel lungo, costoso e tortuoso percorso del giudizio in tribunale.
ATTENZIONE: non partecipare ad una mediazione senza giustificato motivo, pone la parte non aderente al grossissimo rischio, una volta attivata una causa civile, a dover comunque pagare tutte e spese processuali (lo stabilirà lo stesso giudice del contenzioso in essere), anche se vi sia "vittoria" nella sentenza emessa dal Giudice.
Conclusioni
In conclusione, alcune riflessioni sulle competenze professionali richieste al mediatore, basate su un vasto insieme di conoscenze eterogenee, acquisite in relazione all’attività professionale svolta. Fondamentale è l’importanza di un’ottima preparazione nelle tecniche di comunicazione, unita a una particolare sensibilità nel gestire gli aspetti relazionali ed interpersonali, elementi indispensabili per affrontare delicate situazioni di conflitto che si presentano tra le parti, con il fine unico di giungere ad un accordo che sia durevole ed efficace, senza che alcuno si senta raggirato, ingannato o sopraffatto dall’altro.
Chiudo citando alcune peculiari caratteristiche del mediatore tratte dal volume di Howard Raiffa "The Art and Science of Negotiation":
- la pazienza di Giobbe;
- l’astuzia di Machiavelli;
- la sincerità e l’ostinazione di un inglese;
- lo spirito di un irlandese;
- la resistenza fisica di un maratoneta;
- l’abilità di gioco di un regista su un campo di football;
- la capacità di analisi psicologica di un buon psichiatra;
- la capacità di mantenere il segreto;
- il dorso di un rinoceronte;
- la saggezza di Salomone.
Note bibliografiche:
Roger Fischer, William Ury, Bruce Patton "L’arte del negoziato" - Howard Raiffa "The Art and Science of Negotiation"
Roma, Dicembre 2016
Mediatore Luca Geometra Chiesi
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