La Mediazione Familiare
La crisi della Famiglia e la soluzione offerta dalla Mediazione Familiare

L’ordinamento italiano, in riferimento alla prole, rifacendosi alla Raccomandazione 98/1 del 19.01.98 del Consiglio d’Europa, nonché alla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con l’attuazione dell’ "affido condiviso" introdotto con la legge n. 54/2006, ha previsto l’istituto della mediazione familiare per aiutare gli ex coniugi a trovare forme di cooperazione a livello genitoriale.
L’art.155- sexies c.c. secondo comma dispone infatti che: "Qualora ne ravvisi l’opportunità’, il giudice sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui, all’art.155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo che abbia particolare riferimento alla tutela morale e materiale dei figli ".
Peraltro, per completezza, bisogna precisare che il momento in cui si può tentare la mediazione familiare avente ad oggetto proprio il regime di affidamento e le difficoltà di riorganizzazione del nucleo diviso può essere anche non giudiziario.
Nel procedimento ruoli essenziali sono ricoperti dai coniugi che devono dichiarare la propria disponibilità a dialogare tra loro ed ascoltarsi per il benessere della prole, dagli avvocati che li accompagnano e, appunto, dal mediatore.
La mediazione presuppone uno scambio di comunicazione reale, per cui le parti non rimangono ancorate pervicacemente alle loro posizioni di partenza e non devono aspettarsi di ricevere riposte " preconfezionate ".
Ogni famiglia e ogni suo componente hanno storie uniche delle quali si viene a conoscenza stabilendo una buona relazione e solo allora si potrà avere una corretta comprensione dei fatti e un componimento della vertenza in modo chiaro e disponibile.
Papa Francesco più volte ha affrontato il problema della crisi della famiglia.
«Nel nostro tempo il matrimonio e la famiglia sono in crisi. Viviamo in una cultura del provvisorio, in cui sempre più una rivoluzione nei costumi e nella morale ha portato devastazione spirituale e materiale a innumerevoli esseri umani, specialmente ai più vulnerabili. E i bambini sono sempre loro a soffrire di più, in questa crisi».
Ben venga allora la figura del Mediatore Familiare che da terzo imparziale e con formazione specifica, - è un professionista altamente qualificato, con competenze nell’ambito giuridico e psicologico e con particolari abilità di negoziazione - al di fuori del tradizionale " schema legale - giudiziario " possa proporre alle parti un cammino che permetta di gestire le loro differenze nell’ oggi e soprattutto nella prospettiva degli sviluppi futuri della famiglia tracciando le basi per accordi concreti e duraturi.
La Mediazione Familiare raggiungerà la sua efficacia quando le parti tutte coinvolte capiranno che utilizzandola potranno essere loro a decidere dell’avvenire loro e dei loro figli e non attraverso determinazioni o imposizioni di altri.
In caso di mediazione con esito positivo le parti riescono a determinare e riorganizzare gli aspetti della vita familiare; si redigerà il cd. "Protocollo d’ Intesa" che, pur non assumendo alcun vincolo giuridico, costituirà la base per il perfezionamento di un Accordo consensuale ad opera degli avvocati ed a cui viene assicurata l’assoluta riservatezza dei contenuti.
L’art.155- sexies c.c. secondo comma dispone infatti che: "Qualora ne ravvisi l’opportunità’, il giudice sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui, all’art.155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo che abbia particolare riferimento alla tutela morale e materiale dei figli ".
Peraltro, per completezza, bisogna precisare che il momento in cui si può tentare la mediazione familiare avente ad oggetto proprio il regime di affidamento e le difficoltà di riorganizzazione del nucleo diviso può essere anche non giudiziario.
Nel procedimento ruoli essenziali sono ricoperti dai coniugi che devono dichiarare la propria disponibilità a dialogare tra loro ed ascoltarsi per il benessere della prole, dagli avvocati che li accompagnano e, appunto, dal mediatore.
La mediazione presuppone uno scambio di comunicazione reale, per cui le parti non rimangono ancorate pervicacemente alle loro posizioni di partenza e non devono aspettarsi di ricevere riposte " preconfezionate ".
Ogni famiglia e ogni suo componente hanno storie uniche delle quali si viene a conoscenza stabilendo una buona relazione e solo allora si potrà avere una corretta comprensione dei fatti e un componimento della vertenza in modo chiaro e disponibile.
Papa Francesco più volte ha affrontato il problema della crisi della famiglia.
«Nel nostro tempo il matrimonio e la famiglia sono in crisi. Viviamo in una cultura del provvisorio, in cui sempre più una rivoluzione nei costumi e nella morale ha portato devastazione spirituale e materiale a innumerevoli esseri umani, specialmente ai più vulnerabili. E i bambini sono sempre loro a soffrire di più, in questa crisi».
Ben venga allora la figura del Mediatore Familiare che da terzo imparziale e con formazione specifica, - è un professionista altamente qualificato, con competenze nell’ambito giuridico e psicologico e con particolari abilità di negoziazione - al di fuori del tradizionale " schema legale - giudiziario " possa proporre alle parti un cammino che permetta di gestire le loro differenze nell’ oggi e soprattutto nella prospettiva degli sviluppi futuri della famiglia tracciando le basi per accordi concreti e duraturi.
La Mediazione Familiare raggiungerà la sua efficacia quando le parti tutte coinvolte capiranno che utilizzandola potranno essere loro a decidere dell’avvenire loro e dei loro figli e non attraverso determinazioni o imposizioni di altri.
In caso di mediazione con esito positivo le parti riescono a determinare e riorganizzare gli aspetti della vita familiare; si redigerà il cd. "Protocollo d’ Intesa" che, pur non assumendo alcun vincolo giuridico, costituirà la base per il perfezionamento di un Accordo consensuale ad opera degli avvocati ed a cui viene assicurata l’assoluta riservatezza dei contenuti.
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