La mediazione in ambito sanitario
Per quanto concerne la responsabilità medica, è possibile pervenire a un accordo conciliativo tra assicurazioni e Regioni

L'istituto della mediazione tende alla formazione di un accordo conciliativo che sul piano sistematico integra la nascita di una convenzione transattiva stragiudiziale. Si tratta cioè di uno speciale accordo transattivo i cui effetti sul piano sostanziale valgono non solo inter partes ma anche inter alios. Si tratta cioè non di una conciliazione come predentemente veniva considerata dalla legge ma di una vera e propria transazione, definita transazione speciale poichè stipulata con l'intervento di un autorevole organo di mediazione che assume la veste di pubblico ufficiale e di garante dell'avvenuto accordo. A conferma di quanto detto e considerato l'accordo transattivo successivamente alla stipula è oggetto di omologazione del presidente del Tribunale competente per territorio. In particolare, per quanto concerne la responsabilità medica, non è escluso che si possa pervenire all'accordo conciliativo con la partecipazione del rappresentante di una società di assicurazione ossia della Regione interessata, alla quale dovrebbero accollarsi gli oneri risarcitori in caso di dichiarazione di fatto illecito del sanitario pubblico. La convenzione, detta anche accordo di transazione cum mediatione ha tuttavia efficacia estensiva nei confronti della Regione anche senza necessaria autorizzazione preventiva della stessa. In particolare, occorre sottolineare in maniera decisa e rilevante, quest'atto con valenza di titolo esecutivo è da ritenersi valido ed efficace anche e soprattutto nei confronti della Regione, anche se quest'ultima ha il diritto di conservare il potere di dare esecuzione all'accordo conciliativo solo nel caso in cui lo ritenga immune da vizi di forma e di contenuto e dunque meritevole di approvazione. In caso contrario, e dunque diversamente, di tutti gli oneri di spesa dovrà risponderne direttamente ed esclusivamente il sanitario responsabile dell'evento illecito. In caso invece di ipotesi dolosa, e dunque di comportamento illecito con dolo da parte del sanitario pubblico, la fattispecie dovrà essere inquadrata nei punti di collegamento tra processo penale e processo contabile: ma l'accertamento del fatto doloso esclude qualsiasi soluzione conciliativa dinanzi all'organo di mediazione di cui si discorre.
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