La mediazione nelle successioni ereditarie


Consentono un notevole risparmio di tempo e denaro oltre che di raggiungere un accordo condiviso tra gli eredi
La mediazione nelle successioni ereditarie

L’istituto della mediazione obbligatoria, come lo conosciamo oggi, è entrato in vigore nel nostro ordinamento dal 20 settembre 2013, anche se, in realtà si tratta di una re-introduzione, dato che l’anno precedente (nel 2012), la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo ‒ per eccesso di delega − l’art. 5 del d.lgs 28/2010, che lo aveva introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento. Nel 2013, quindi, la legge de qua è stata nuovamente proposta, con alcune modifiche, onde poter superare i problemi e le lacune normative che si erano presentate in precedenza.

La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. In sintesi chi vuole iniziare una causa civile deve prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso il quale viene fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti, all’esito del quale le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione). Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura e in caso di mancato accordo, può formulare una proposta di conciliazione. Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione. Mentre, il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo.

Tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria si annoverano le successioni ereditarie. Il legislatore sin dall’inizio ha cercato di ottenere un effetto deflattivo sul contenzioso presente ogni anno presso i nostri Tribunali, a vantaggio dei un procedimento più veloce e meno costoso.
Basta pensare che una causa civile in materia ereditaria può durare non soltanto molti anni, con un notevolissimo esborso di denaro tra onorario dell’avvocato, pagamento delle perizie e spese legali da sostenere, ma comporta di regola anche che, durante la pendenza della causa, il compendio successorio non venga goduto dagli eredi né messo a frutto e facilmente degradi e/o perda di valore.
Inoltre al fine del raggiungimento di un intesa, ossia l’accordo di conciliazione vero e proprio, risulta, certamente più facile nell’ambito di una mediazione che in un’aula di Tribunale, per la peculiarità della stessa che mira alla soddisfazione di tutte le parti partecipanti al procedimento e, di conseguenza, anche al recupero del rapporto umano tra parenti. Pertanto, ricorrere al procedimento di mediazione garantisce il raggiungimento di accordi condivisi che quindi siano favorevoli per tutte le parti coinvolte, cosa che non succede nei giudizi in Tribunale ove spesso abbiamo delle decisioni (sentenze) dei giudici che molto spesso scontentano i soggetti coinvolti che avrebbero preferito una soluzione differente.

Il procedimento di Mediazione, pertanto consente nell’ambito successorio, il conseguimento di un consenso condiviso tra tutti i co-eredi che viene ottenuto, sul piano pratico, con il calcolo esatto delle quote ereditarie spettanti a ciascuna parte, con l’analisi dell’asse ereditario e del valore di mercato da attribuire ad esso (anche mediante la consulenza di tecnici esperti) e con la conseguente e finale definizione dei rapporti patrimoniali tra le stesse.

È opportuno ricordare che, il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti (coniuge, figli e ascendenti del defunto), definiti "legittimari o eredi necessari", una quota di eredità "legittima", della quale non possono essere in alcun modo privati per volontà del de cuius (defunto), sia stata questa espressa in un testamento che eseguita in vita mediante donazioni. Se dunque, un legittimario viene leso, in tutto o in parte, della sua quota di legittima, può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota spettategli mediante un’apposita azione giudiziaria, cd. azione di riduzione, soggetta ad un termine prescrizionale decennale.

Pertanto, il vantaggio della mediazione, in tutti questi casi, quindi, si traduce nel concreto in un elevatissimo risparmio di tempo e di denaro − i costi in entrambi i casi sono considerevolmente inferiori ad un normale giudizio − e, una volta raggiunto l’accordo, i contraenti non dovranno più rivolgersi al Tribunale per rendere esecutivo il verbale di mediazione (così come avveniva fino al 2013), ma gli avvocati delle parti, attestando che l’accordo raggiunto non è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico, avranno immediatamente nel detto verbale un titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
A ciò si aggiunga, infine, che tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro e, infine, in caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione, mentre, in caso di insuccesso, il credito d’imposta è ridotto della metà.

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di Avv. Antonella Minelli

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