La mediazione obbligatoria e riconvenzionale
La mediazione preventiva obbligatoria e domande riconvenzionali giurisprudenza contrastante
La mediazione preventiva aobbligatoria per le "domande riconvenzionali" aventi ad oggetto le materie indicate dal legislatore rappresentea ancora un tema contrastante per la giurisprudenza.
In particolare il Tribunale di Bari con la pronuncia del 26/02/2016 (materia ereditaria) ed il Tribunale di Verona con Ordinanza del 12/05/2016 (materia bancaria - rapporto conto corrente) hanno affermato che: "anche la procedibilità della domanda riconvenzionale è subordinata al tentativo di mediazione nelle materie in cui il suo preventivo esperiemento è obbligatorio". Le motivazioni che hanno portato a tale conclusione sono sostanzialmente le seguenti:
1) il termine "convenuto" è referibile anche all'attore rispetto alla riconvenzionale;
2) bisogna garantire parità di trattamento dell'attore, posto che, ai fini della valutazione sulla necessaria attivazione del tentativo, occorre tener conto del contenuto della domanda e non della parte da cui essa proviene:
3) la norma non esclude l'esperibilità del procedimento per le domande comulate.
Di diverso avviso è la pronuncia del Tribunale di Roma del 28/01/2017 (materia di affitto d'azienda) la quale ha stabilito che: "la mediazione obbligatoria alle domande riconvenzionali non sarebbe mai preventiva ma soltanto successiva".
Le motivazioni che hanno portato il Tribunale a tale conclusione sono le seguenti:
a) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione, poichè introducono limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione e, quindi, la locuzione "chi intende esercitare in giudizio un'azione" deve essere letta come equivalente a "chi intende instaurare un giudizio"; dovendosi salvaguaradare i principi della ragionevole durata del processo, dell'efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale e dell'equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione;
b) l'affermazione formulata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 830 del 18/01/2006) con riferimento all'art. 46 della legge n. 203/1982 e, cioè, che l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste, oltre che a carico dell'attore che agisce in via principale in giudizio, anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda riconvenzionale, secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 36 c.p.c. dovrebbe riguardare semmai, la sola domanda riconvenzionale cosiddetta "INEDITA";
C) non vi è, comunque, stata nella fattispecie, eccezione in proposito da parte della ricorrente.
Le tematiche oggetto delle pronunce giurisprudenziali sopra illustrate, pue se rientranti nelle "materie obbligatorie" sono molto diverse tra di loro atteso che gli interessi in conflitto hanno un peso diverso per ciascuna parte coinvolta, per cui si potrebbe ritenere che anche lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione, dopo l'esito infruttuoso del primo, non debba essere considerato "inutile e dispendioso". Tale "secondo procedimento", infatti, potrebbe indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia ma soprattutto soddisfare i principi cardine che sono alla base della pura mediazione: LA SODDISFAZIONE DEI REALI BISOGNI ED IL RECUPERO DELLA "RELAZIONE" TRA LE PARTI.
In particolare il Tribunale di Bari con la pronuncia del 26/02/2016 (materia ereditaria) ed il Tribunale di Verona con Ordinanza del 12/05/2016 (materia bancaria - rapporto conto corrente) hanno affermato che: "anche la procedibilità della domanda riconvenzionale è subordinata al tentativo di mediazione nelle materie in cui il suo preventivo esperiemento è obbligatorio". Le motivazioni che hanno portato a tale conclusione sono sostanzialmente le seguenti:
1) il termine "convenuto" è referibile anche all'attore rispetto alla riconvenzionale;
2) bisogna garantire parità di trattamento dell'attore, posto che, ai fini della valutazione sulla necessaria attivazione del tentativo, occorre tener conto del contenuto della domanda e non della parte da cui essa proviene:
3) la norma non esclude l'esperibilità del procedimento per le domande comulate.
Di diverso avviso è la pronuncia del Tribunale di Roma del 28/01/2017 (materia di affitto d'azienda) la quale ha stabilito che: "la mediazione obbligatoria alle domande riconvenzionali non sarebbe mai preventiva ma soltanto successiva".
Le motivazioni che hanno portato il Tribunale a tale conclusione sono le seguenti:
a) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione, poichè introducono limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione e, quindi, la locuzione "chi intende esercitare in giudizio un'azione" deve essere letta come equivalente a "chi intende instaurare un giudizio"; dovendosi salvaguaradare i principi della ragionevole durata del processo, dell'efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale e dell'equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione;
b) l'affermazione formulata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 830 del 18/01/2006) con riferimento all'art. 46 della legge n. 203/1982 e, cioè, che l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste, oltre che a carico dell'attore che agisce in via principale in giudizio, anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda riconvenzionale, secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 36 c.p.c. dovrebbe riguardare semmai, la sola domanda riconvenzionale cosiddetta "INEDITA";
C) non vi è, comunque, stata nella fattispecie, eccezione in proposito da parte della ricorrente.
Le tematiche oggetto delle pronunce giurisprudenziali sopra illustrate, pue se rientranti nelle "materie obbligatorie" sono molto diverse tra di loro atteso che gli interessi in conflitto hanno un peso diverso per ciascuna parte coinvolta, per cui si potrebbe ritenere che anche lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione, dopo l'esito infruttuoso del primo, non debba essere considerato "inutile e dispendioso". Tale "secondo procedimento", infatti, potrebbe indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia ma soprattutto soddisfare i principi cardine che sono alla base della pura mediazione: LA SODDISFAZIONE DEI REALI BISOGNI ED IL RECUPERO DELLA "RELAZIONE" TRA LE PARTI.
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