La mia ex moglie convive. E l'assegno?


Quando la convivenza di fatto fa cessare il diritto all’assegno di divorzio dell’ex coniuge. Ecco i presupposti
La mia ex moglie convive. E l'assegno?
Sia ben chiaro. Anche qualora dopo la separazione o il divorzio si venissero a creare i presupposti per la riduzione e/o la cessazione dell’assegno di mantenimento o di divorzio, occorre sempre rivolgersi al giudice, con ricorso ex art. 710 c.p.c., per ottenere la modifica del provvedimento giudiziale ove è stabilito l’obbligo in capo al coniuge onerato di corrispondere l’assegno.
Chiarito doverosamente quanto sopra, va detto che la famiglia di fatto costituita da uno dei coniugi dopo la separazione o il divorzio sta assumendo un ruolo sempre più centrale in tema di riduzione e/o revoca rispettivamente dell’assegno di mantenimento e di divorzio.

La Corte di Cassazione sta lentamente prendendo atto che i tempi sono cambiati e che le relazioni di fatto nate dopo il matrimonio, sono diventate una realtà con la quale occorre necessariamente confrontarsi per evitare di lasciare privi di tutela giuridica consorzi familiari che sebbene non sacramentati con il matrimonio, coinvolgono persone e rapporti umani altrettanto meritevoli di attenzione e tutela. (Cfr. Cass. Civ. 3923/2012 Sez. I).

Certamente la famiglia c.d. di fatto si distingue nettamente dalla mera convivenza del coniuge con un'altra persona. La famiglia di fatto per essere definita come tale e avere una sua rilevanza giuridica, deve infatti fondarsi su un rapporto stabile, regolare e duraturo, all’interno del quale i conviventi abbiano elaborato un programma di vita comune che comporti un potenziamento reciproco delle loro personalità e la trasmissione di valori educativi ai figli, i quali, benché nati fuori dal matrimonio, sono in tutto e per tutto assimilati ai figli legittimi.
Concetto questo ripreso dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo il quale ha stabilito che la nozione di famiglia non si esaurisce in una relazione basata sul matrimonio, ma può estendersi anche ad altri legami familiari di fatto, ancorché instaurati al di fuori del coniugio.

Chiarito il concetto di "famiglia di fatto", la Suprema Corte ritiene oggi che in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio da uno dei coniugi, viene meno di fronte all’instaurazione da parte di questi di una famiglia, ancorché di fatto. Ove infatti l’inserimento nel nuovo consorzio familiare comporti un miglioramento delle condizioni economiche del convivente titolare del diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio, viene a rescindersi, anche se non definitivamente, ogni connessione con il livello e il modello di vita che caratterizzavano la pregressa fase di convivenza matrimoniale e conseguentemente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile. (Cass. Civ. 25845/2013).

La Corte di Cassazione prende tuttavia atto che la convivenza more uxorio è precaria e può finire in ogni momento lasciando privo di tutela l’ex convivente e anche ex coniuge, il quale si verrebbe a trovare nella spiacevole situazione di aver perso l’assegno di divorzio e di non poter più contare neanche sul sostegno economico dell’ex convivente che, come noto, per legge non ha alcun obbligo alimentare nei suoi confronti.
Per evitare tale funesta sorte, il giudice di legittimità nella stessa sentenza ha chiarito che la convivenza more uxorio non fa perdere del tutto all’ex coniuge il diritto all’assegno d divorzio, ma pone tale diritto in stato c.d. di quiescenza con la conseguenza che, qualora la convivenza venga a cessare e l’ex coniuge ripiombi nella medesima situazione economica che aveva legittimato la corresponsione dell’assegno di divorzio, (inadeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio), il diritto all’assegno divorzile tornerebbe a vivere.

La decisione appare condivisibile ed equilibrata; da un lato perché salvaguarda il diritto del ex coniuge onerato dal pagamento dell’assegno a non dover continuare a versare l’assegno di divorzio quando, a seguito della instaurazione della convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario, siano venuti meno i presupposti che ne legittimavano la corresponsione; dall’altro, perché prende atto che la convivenza more uxorio è una relazione connotata dalla precarietà, che può cessare in ogni momento, esponendo così l’ex coniuge (non più convivente) al rischio di perdere oltre all’assegno divorzile (che gli era stato revocato durante la convivenza), anche il sostegno dell’ex convivente.

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di Avv. Andrea Giordano

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