La "MiFID II" e la "MiFIR"
Nuove tutele per i piccoli risparmiatori

Con delibera del 16 febbraio 2018 n. 20307 la CO.N.SO.B. ha approvato il nuovo "Regolamento Intermediari" di recepimento della Direttiva 2014/65/UE (Markets in Financial Instruments Directive - MiFID II) e del Regolamento UE n. 600/2014 (MiFIR), in materia di tutela per gli investitori in strumenti finanziari distribuiti da intermediari e/o scambiati su sedi di negoziazione nell'Unione Europea.
Il Regolamento contiene le disposizioni per la tutela degli investitori, la nuova disciplina che regola l’attività dei consulenti finanziari, le procedure di autorizzazione delle S.I.M. e l’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Paesi terzi diversi dalle banche. In primo luogo, la normativa incide positivamente sul piccolo risparmiatore, garantendogli una maggiore trasparenza sui costi che andrà ad affrontare nel corso dell’investimento e sull’ "adeguatezza del prodotto" in rapporto alle sue reali esigenze, con l’obbligo a carico dell’intermediario finanziario di rendere note al cliente queste informazioni almeno una volta all’anno.
La nuova regolamentazione disciplina anche l’attività delle società di investimento che ora dovranno adottare tutte le misure idonee volte a verificare l’"attendibilità" delle informazioni raccolte sui clienti. Tali misure comprendono la necessità di accertarsi che il risparmiatore sia pienamente consapevole dell’importanza delle informazioni che fornisce sulla sua reale situazione finanziaria nonché l’obbligo di assicurarsi che le domande utilizzate dalla società di investimento vengano comprese dal cliente e procurino all’intermediaria un’immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del risparmiatore.
Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente includono: dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, attività, investimenti e beni immobili e impegni finanziari regolari; le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento comprendono invece: dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le preferenze in materia di rischio e le finalità dell’investimento.
Per quanto riguarda i consulenti finanziari (o promotori) il Regolamento introduce la distinzione tra consulenza finanziaria su base "indipendente" e "dipendente", mutati requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività lavorativa e nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori in capo all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF).
Le società di investimento dovranno assicurare, poi, che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienza del risparmiatore includano i seguenti elementi: tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite; la situazione anagrafica, il livello di istruzione e la professione dello stesso.
Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pone così fine alla fase di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Da notare che, unitamente all’adozione del nuovo "Regolamento intermediari" è stato convenuto e sottoscritto da CO.N.SO.B. e Banca d’Italia il protocollo d’intesa n. 15 volto ad integrare il precedente protocollo del 2007 e atto a coordinare le rispettive funzioni di regolamentazione e vigilanza in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, comma 5-bis, e 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58/1998.
Il Regolamento contiene le disposizioni per la tutela degli investitori, la nuova disciplina che regola l’attività dei consulenti finanziari, le procedure di autorizzazione delle S.I.M. e l’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Paesi terzi diversi dalle banche. In primo luogo, la normativa incide positivamente sul piccolo risparmiatore, garantendogli una maggiore trasparenza sui costi che andrà ad affrontare nel corso dell’investimento e sull’ "adeguatezza del prodotto" in rapporto alle sue reali esigenze, con l’obbligo a carico dell’intermediario finanziario di rendere note al cliente queste informazioni almeno una volta all’anno.
La nuova regolamentazione disciplina anche l’attività delle società di investimento che ora dovranno adottare tutte le misure idonee volte a verificare l’"attendibilità" delle informazioni raccolte sui clienti. Tali misure comprendono la necessità di accertarsi che il risparmiatore sia pienamente consapevole dell’importanza delle informazioni che fornisce sulla sua reale situazione finanziaria nonché l’obbligo di assicurarsi che le domande utilizzate dalla società di investimento vengano comprese dal cliente e procurino all’intermediaria un’immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del risparmiatore.
Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente includono: dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, attività, investimenti e beni immobili e impegni finanziari regolari; le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento comprendono invece: dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le preferenze in materia di rischio e le finalità dell’investimento.
Per quanto riguarda i consulenti finanziari (o promotori) il Regolamento introduce la distinzione tra consulenza finanziaria su base "indipendente" e "dipendente", mutati requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività lavorativa e nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori in capo all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF).
Le società di investimento dovranno assicurare, poi, che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienza del risparmiatore includano i seguenti elementi: tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite; la situazione anagrafica, il livello di istruzione e la professione dello stesso.
Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pone così fine alla fase di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Da notare che, unitamente all’adozione del nuovo "Regolamento intermediari" è stato convenuto e sottoscritto da CO.N.SO.B. e Banca d’Italia il protocollo d’intesa n. 15 volto ad integrare il precedente protocollo del 2007 e atto a coordinare le rispettive funzioni di regolamentazione e vigilanza in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, comma 5-bis, e 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58/1998.
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