La misura preventiva del divieto di contrattare con la P.A.
Tra le altre misure di prevenzione il D.lgs. 159/2011 prevede la cd. Interdittiva antimafia agli artt. 91 e ss.
Tale misura può essere disposta dal Prefetto quando un soggetto, o una società, abbiano riportato una condanna per uno dei delitti di particolare allarme sociale, previsti dalla normativa in commento.
In altri termini l’interdittiva antimafia mira ad impedire i rapporti contrattuali tra la P.A. e soggetti che, ancorché non facenti parte direttamente di sodalizi criminali, risultino comunque collegati con la criminalità organizzata.
A tal fine sarebbe sufficiente l’esistenza di una condanna per uno dei reati “sentinella”, sebbene risalente nel tempo, anche se in fase di impugnazione.
A chiarirlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5784 del 9/10/2018, nella quale ha affermato che l’attualità del legame, ancorchè indiretto, tra un soggetto imprenditore e l'organizzazione mafiosa non costituisce presupposto per l’applicazione della misura preventiva in commento, dal quale si può, pertanto, prescindere.
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