La misura preventiva del divieto di contrattare con la P.A.


Chiarimenti sull’applicazione della misura interdittiva antimafia
La misura preventiva del divieto di contrattare con la P.A.

Tra le altre misure di prevenzione il D.lgs. 159/2011 prevede la cd. Interdittiva antimafia agli artt. 91 e ss.

Tale misura può essere disposta dal Prefetto quando un soggetto, o una società, abbiano riportato una condanna per uno dei delitti di particolare allarme sociale, previsti dalla normativa in commento.

In altri termini l’interdittiva antimafia mira ad impedire i rapporti contrattuali tra la P.A. e soggetti che, ancorché non facenti parte direttamente di sodalizi criminali, risultino comunque collegati con la criminalità organizzata.

A tal fine sarebbe sufficiente l’esistenza di una condanna per uno dei reati “sentinella”, sebbene risalente nel tempo, anche se in fase di impugnazione.

A chiarirlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5784 del 9/10/2018, nella quale ha affermato che l’attualità del legame, ancorchè indiretto, tra un soggetto imprenditore e l'organizzazione mafiosa non costituisce presupposto per l’applicazione della misura preventiva in commento, dal quale si può, pertanto, prescindere.

Articolo del:


di Avv. Manuela Martinangeli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse