La moglie infedele non ha diritto al mantenimento
Violazione dell`obbligo di fedeltà e addebito della separazione, conseguenze giuridiche dell`addebito
Il Tribunale di Roma (estensore dr. Vitalone), con la pronuncia n. 10173 dell' 11.05.2015, torna a ribadire che l'accertamento dell'esistenza di "una stabile relazione extraconiugale, iniziata durante il matrimonio tramite contatti facebook e nota tra le persone legate alla famiglia, si da connotarsi obiettivamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio ed offensiva nei confronti dell'altro coniuge", costituisce motivo di addebito della separazione.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, la moglie, assolutamente noncurante degli obblighi nascenti dal matrimonio, dapprima intratteneva contatti equivoci tramite il famoso social network con un uomo conosciuto in rete, eppoi iniziava una relazione di cui tranquillamente parlava con le amiche.
Tale situazione, scoperta dal marito tradito, determinava la cosidetta "intollerabilità della convivenza" e, di seguito la pronuncia in commento.
Con la declaratoria di addebito della separazione, il Tribunale esclude che la moglie possa percepire alcun mantenimento dal marito, sebbene da sempre casalinga, a causa del proprio comportamento pubblicamente lesivo dei diritti nascenti dal matrimonio.
Altra conseguenza, fisiologica e rispettosa del principio di soccombenza processuale, è stata quella di ottenere la condanna della moglie infedele al ristoro di tutte le spese legali sostenute dal marito per l'avvio e la coltivazione del procedimento di separazione.
Per avere copia della sentenza integrale (privata dei riferimenti personali) scrivere a: studio.passerini@hotmail.it
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, la moglie, assolutamente noncurante degli obblighi nascenti dal matrimonio, dapprima intratteneva contatti equivoci tramite il famoso social network con un uomo conosciuto in rete, eppoi iniziava una relazione di cui tranquillamente parlava con le amiche.
Tale situazione, scoperta dal marito tradito, determinava la cosidetta "intollerabilità della convivenza" e, di seguito la pronuncia in commento.
Con la declaratoria di addebito della separazione, il Tribunale esclude che la moglie possa percepire alcun mantenimento dal marito, sebbene da sempre casalinga, a causa del proprio comportamento pubblicamente lesivo dei diritti nascenti dal matrimonio.
Altra conseguenza, fisiologica e rispettosa del principio di soccombenza processuale, è stata quella di ottenere la condanna della moglie infedele al ristoro di tutte le spese legali sostenute dal marito per l'avvio e la coltivazione del procedimento di separazione.
Per avere copia della sentenza integrale (privata dei riferimenti personali) scrivere a: studio.passerini@hotmail.it
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