La motivazione postuma e la convalida dell'atto amministrativo viziato


Con la Sentenza n3385 del 27 aprile del 2021 il Consiglio di Stato ha enucleato principi relativi alla conservazione degli effetti di un atto amministrativo illegittimo
La motivazione postuma e la convalida dell'atto amministrativo viziato

Motivazione postuma e convalida dell'atto amministrativo

Con la Sentenza n. 3385 del 27 aprile del 2021 il Consiglio di Stato ha enucleato nuovi principi relativi alla conservazione degli effetti di un atto amministrativo che appare carente di motivazione, laddove la stessa risulti essere completamente disancorata dall’iter logico giuridico che ha condotto all’emanazione del provvedimento.

In primo luogo il Consiglio di Stato ha chiarito che “Ai fini della convalida dell’atto viziato da insufficiente motivazione, va posta la  distinzione:

  • a) se l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione: l’atto dovrà comunque essere annullato;

  • b) se invece la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa, siamo di fronte ad un vizio formale dell’atto e non della funzione: in tale caso, non vi sono ragioni per non riconoscersi all’amministrazione la possibilità di tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l’essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento” .

In estrema sintesi il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile, in virtù di determinati requisiti, il riesame del provvedimento amministrativo teso alla conservazione dei suoi effetti, secondo un ordinario principio dell'economicità degli atti, ma facendo leva su quella serie di atti ad esito confermativo da sempre conosciuti da dottrina e giurisprudenza.

In sostanza la p.a. che intenda convalidare un atto potrà fare ricorso all’esercizio ordinario del potere di autotutela, in virtù del quale potrà andare a rimuovere vizi di legittimità, cosi evitando conflitti giustiziali.

Ed inoltre “La convalida dell’atto viziato da insufficiente motivazione, va posta la  distinzione: a) se l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale può essere adottata anche se pende l’impugnativa dell’atto da convalidare; in tale caso, l’interessato, con motivi aggiunti, può domandare, sia l’annullamento dell’atto di convalida perché autonomamente viziato  contestandone quindi la stessa ammissibilità , sia lannullamento dellatto come convalidato, adducendone la persistente illegittimità”. Infine nella lunghissima sentenza, il consiglio di stato si sofferma anche sull’istituto generale dell’art. 10 legge 241/90 ed in merito afferma: “L’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. e, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.  che impone alla pubblica amministrazione di esaminare l’affare nella sua interezza, già nella fase del procedimento, sollevando, una volta per tutte la questioni ritenute rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente in relazione ai profili non ancora esaminati  deve trovare applicazione, per evidenti ragioni sistematiche (e per evitare facili aggiramenti), anche nel caso di convalida per difetto di motivazione”  

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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