NASpI: cos'è e come si calcola l’indennità di disoccupazione


Ecco qual è la disciplina della “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego” per i lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro
NASpI: cos'è e come si calcola l’indennità di disoccupazione

Il D.lgs. 4-3-2015 n. 22 reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”.

La norma modifica sostanzialmente la disciplina in tema di indennità di disoccupazione, ora denominata “NASpI” (“nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego”).

Essa è gestita dall’INPS e istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

E’ una indennità mensile avente la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

In particolare, sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione specifici ammortizzatori sociali.

Sono richiesti congiuntamente i seguenti requisiti:

a)  stato di disoccupazione per perdita del lavoro;

b)  nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c)  trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Particolare è il metodo di calcolo dell’assegno.

Nella specie, la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

L’importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Quanto alla durata, tale indennità è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

La domanda è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

A fronte dell’erogazione, al beneficiario è richiesto un comportamento attivo.

L'erogazione, infatti, è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

Un meccanismo similare è previsto in caso di avviamento di un’attività imprenditoriale.

Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle citate azioni di politica attiva, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

1)  perdita dello stato di disoccupazione;

2)  inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle previste comunicazioni;

3)  raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

4)  acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

 

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di Avv. Matteo Porricolo

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