Dopo la circolare 29.07.2015 del Ministero della Giustizia permane l'esigenza di chiarire natura, contenuto e imiti del parere del Pubblico Ministero
Con la circolare in data 29.07.2015 la Direzione Generale del Ministero della Giustizia ‐ Dipartimento per gli affari di Giustizia ha dato attuazione all'art. 6, comma 2, della legge 10.11.2014, n. 162, (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) al dichiarato scopo di fornire chiarimenti «sulle modalità applicative» dell'istituto della negoziazione assistita del quale si è detto, sempre in questa sede, nell'articolo "La negoziazione assistita - Il Punto - Parte prima". In estrema sintesi: 1) «in ogni segreteria giudiziaria va immediatamente messo in uso un registro di comodo che contenga i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita, quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell’accordo, il tipo di accordo»; 2) «Le segreterie giudiziarie istituiranno inoltre un archivio contenente la copia conforme all’originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica»; 3) «L’originale verrà invece restituito all’avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all’ufficiale dello stato civile»; 4)è esclusa «la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo (...) dovuto "per ciascun grado di giudizio" su richiesta di attività giurisdizionali delle parti», contributo che è escluso anche per la «prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del Tribunale. Tale fase infatti non ha una propria autonomia, ma costituisce una prosecuzione del tutto eventuale dello stesso procedimento che per definizione legislativa è "degiurisdizionalizzato"»; 5) si ricorda anche, avuto riguardo al parere 03.07.2015 dell'Agenzia delle Entrate ‐ Direzione centrale normativa, Ufficio registro e altri tributi indiretti, che gli accordi di negoziazione assistita «sono esenti» anche «dal pagamento dell’imposta di bollo» in quanto producono «i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio»; 6)non sono neppure dovuti i diritti «per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell’autorizzazione» del pubblico ministero; 7) anche per la fase di negoziazione assistita che si svolge «dinanzi al Presidente del Tribunale» dovrà essere istituito «nell’immediato, un registro di comodo, analogo a quello previsto per la fase che si volge dinanzi all’ufficio requirente, in attesa che sia istituito un idoneo registro informatico».
La circolare del Ministero, in piena coerenza con il carattere amministrativo e degiurisdizionalizzato della procedura, offre chiarimenti di carattere amministrativo tributario; peraltro, proprio per questo motivo, lascia aperto l'interrogativo in ordine al contenuto del controllo che sull'accordo di negoziazione assistita esercita il Pubblico Ministero, che è organismo di parte, requirente e non giudicante, e che, anche in base alla lettera della legge, può intervenire solo a partire dall'accordo senza entrare nel merito originario del medesimo, come risulta dal fatto che il Pubblico Ministero: a) «in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti (...) comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3»;b) in presenza «di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (...)quando ritiene che l'accordo rispondeall'interesse dei figli, lo autorizza»; c)«se ritiene che l'accordo non rispondeall'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo».
Nulla esclude, peraltro, in astratto, che, anche dinanzi al parere negativo del PM, il Giudice successivamente interessato, possa ritenere valide le ragioni che hanno sostenuto l'accordo tra i coniugi.
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