La negoziazione assistita nei procedimenti di separazione e divorzio
In cosa consiste, chi se ne può avvalere, quali sono i documenti da depositare, le tempistiche…
E’ stato recentemente introdotto dal Legislatore italiano (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), l’istituto della negoziazione assistita, con l’obiettivo di consentire di risolvere, fuori dalle aule di tribunale, contenziosi in diversi campi giuridici, con la speranza di ridurre l’afflusso di procedimenti giudiziari nella sempre più lenta e ingolfata macchina della giustizia.
Analizziamo in particolare come lo strumento della negoziazione possa essere utilizzato nel campo delle separazioni e dei divorzi (art. 6 d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014).
C’è da premettere che si può ottenere una separazione, un divorzio o una modifica delle condizioni precedentemente pattuite, senza dover affrontare le estenuanti trafile giudiziarie.
Separarsi e divorziare con la negoziazione assistita
Il nuovo istituto ha comportato un evidente e chiaro beneficio in tempi e costi alle coppie interessate a porre fine ad una esperienza matrimoniale negativa, e consente alle stesse di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite, senza passare per le aule di tribunale ed in brevissimo tempo.
La procedura è applicabile a coppie con o senza figli, siano essi minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
I coniugi dovranno limitarsi a sottoscrivere l’accordo redatto dagli Avvocati, contenente le specifiche condizioni concordate in materia di mantenimento, diritto di visita dei figli minori ove presenti (etc.). I legali nominati si occuperanno poi autonomamente di istruire e portare a conclusione l’intera procedura.
Nello specifico gli Avvocati, non appena l’accordo sarà sottoscritto da entrambi i coniugi, provvederanno a trasmettere lo stesso (corredato dalla relativa documentazione) al Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente, il quale, se non ravviserà irregolarità, comunicherà il rispettivo nullaosta o autorizzazione agli Avvocati.
Una volta autorizzato, l’accordo è equiparato ed ha quindi lo stesso valore dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
L’accordo così autorizzato dal Procuratore, sarà trasmesso a cura degli Avvocati all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).
Quali sono i documenti che il coniuge dovrà reperire per avviare una procedura di separazione o divorzio con negoziazione assistita?
Ecco la lista:
1. Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
2. Certificato di stato famiglia di entrambi i coniugi;
3. Estratto per riassunto dell’Atto di Matrimonio (rilasciato dal comune presso cui il matrimonio è stato celebrato);
4. Dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi 3 anni (o dichiarazione sostitutiva dei redditi autenticata presso il Comune);
5. Certificato di nascita dei figli minori (ove presenti);
6. Copia autentica del verbale della omologa se la separazione era consensuale o copia autentica della sentenza di separazione giudiziale con attestazione del passato in giudicato (solo per i procedimenti di divorzio);
7. Autocertificazione del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente (nel caso di procedimenti con figli maggiorenni) nelle forme della dichiarazione di atto notorio.
Che problematiche può comportare la separazione ed il divorzio ottenuto a seguito della negoziazione assistita?
Come scritto sopra, le separazioni ed i divorzi ottenuti a seguito di negoziazione, attraverso quindi una procedura stragiudiziale (cioè portata a conclusione al di fuori dei tribunali) sono equiparate a quelle pronunciate dal Giudice. Attenzione però a due aspetti:
1) Possibile Ripensamento sulle condizioni di separazione o divorzio
Il procedimento per negoziazione assistita, per la sua rapidità e per l’assenza di una vera e propria udienza nel corso della quale ai coniugi è data facoltà di poter ridefinire fino all’ultimo momento le condizioni di separazione o divorzio, non prevede alcuna possibilità di ripensamento: nel momento in cui l’accordo è firmato dinanzi agli Avvocati, questo sarà definitivo (salvo nuove condizioni concordate in altra procedura);
2) Possibile mancanza di riconoscimento dell’accordo all’estero
Qualora il divorzio debba essere trascritto in altro Paese europeo, la raccomandazione è quella di informarsi bene nello Stato estero prima di divorziare con negoziazione assistita in Italia. Il rischio è quello di ottenere un provvedimento privo di riconoscimento al di fuori dell’Italia. La normativa europea (Reg. CE 2201/2003) prevede infatti che la sentenza di divorzio possa essere emessa seguendo un formato standard (si veda l’art. 39 del citato Reg. CE 2201/2003) uguale a tutti i Paesi della Comunità Europea. Alcuni Stati europei (ad esempio il Belgio) non accettano la trascrizione di divorzi provenienti dall’estero che non siano riconosciuti in un’apposita sentenza seguendo il modello ex art. 39 Reg. CE 2201/2003. In Italia, però, le Autorità Giudiziarie al momento (a differenza di quanto fanno altri Stati europei) non emettono sentenze nelle forme del citato art. 39 per i divorzi ottenuti con negoziazione assistita.
Analizziamo in particolare come lo strumento della negoziazione possa essere utilizzato nel campo delle separazioni e dei divorzi (art. 6 d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014).
C’è da premettere che si può ottenere una separazione, un divorzio o una modifica delle condizioni precedentemente pattuite, senza dover affrontare le estenuanti trafile giudiziarie.
Separarsi e divorziare con la negoziazione assistita
Il nuovo istituto ha comportato un evidente e chiaro beneficio in tempi e costi alle coppie interessate a porre fine ad una esperienza matrimoniale negativa, e consente alle stesse di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite, senza passare per le aule di tribunale ed in brevissimo tempo.
La procedura è applicabile a coppie con o senza figli, siano essi minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
I coniugi dovranno limitarsi a sottoscrivere l’accordo redatto dagli Avvocati, contenente le specifiche condizioni concordate in materia di mantenimento, diritto di visita dei figli minori ove presenti (etc.). I legali nominati si occuperanno poi autonomamente di istruire e portare a conclusione l’intera procedura.
Nello specifico gli Avvocati, non appena l’accordo sarà sottoscritto da entrambi i coniugi, provvederanno a trasmettere lo stesso (corredato dalla relativa documentazione) al Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente, il quale, se non ravviserà irregolarità, comunicherà il rispettivo nullaosta o autorizzazione agli Avvocati.
Una volta autorizzato, l’accordo è equiparato ed ha quindi lo stesso valore dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
L’accordo così autorizzato dal Procuratore, sarà trasmesso a cura degli Avvocati all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).
Quali sono i documenti che il coniuge dovrà reperire per avviare una procedura di separazione o divorzio con negoziazione assistita?
Ecco la lista:
1. Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
2. Certificato di stato famiglia di entrambi i coniugi;
3. Estratto per riassunto dell’Atto di Matrimonio (rilasciato dal comune presso cui il matrimonio è stato celebrato);
4. Dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi 3 anni (o dichiarazione sostitutiva dei redditi autenticata presso il Comune);
5. Certificato di nascita dei figli minori (ove presenti);
6. Copia autentica del verbale della omologa se la separazione era consensuale o copia autentica della sentenza di separazione giudiziale con attestazione del passato in giudicato (solo per i procedimenti di divorzio);
7. Autocertificazione del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente (nel caso di procedimenti con figli maggiorenni) nelle forme della dichiarazione di atto notorio.
Che problematiche può comportare la separazione ed il divorzio ottenuto a seguito della negoziazione assistita?
Come scritto sopra, le separazioni ed i divorzi ottenuti a seguito di negoziazione, attraverso quindi una procedura stragiudiziale (cioè portata a conclusione al di fuori dei tribunali) sono equiparate a quelle pronunciate dal Giudice. Attenzione però a due aspetti:
1) Possibile Ripensamento sulle condizioni di separazione o divorzio
Il procedimento per negoziazione assistita, per la sua rapidità e per l’assenza di una vera e propria udienza nel corso della quale ai coniugi è data facoltà di poter ridefinire fino all’ultimo momento le condizioni di separazione o divorzio, non prevede alcuna possibilità di ripensamento: nel momento in cui l’accordo è firmato dinanzi agli Avvocati, questo sarà definitivo (salvo nuove condizioni concordate in altra procedura);
2) Possibile mancanza di riconoscimento dell’accordo all’estero
Qualora il divorzio debba essere trascritto in altro Paese europeo, la raccomandazione è quella di informarsi bene nello Stato estero prima di divorziare con negoziazione assistita in Italia. Il rischio è quello di ottenere un provvedimento privo di riconoscimento al di fuori dell’Italia. La normativa europea (Reg. CE 2201/2003) prevede infatti che la sentenza di divorzio possa essere emessa seguendo un formato standard (si veda l’art. 39 del citato Reg. CE 2201/2003) uguale a tutti i Paesi della Comunità Europea. Alcuni Stati europei (ad esempio il Belgio) non accettano la trascrizione di divorzi provenienti dall’estero che non siano riconosciuti in un’apposita sentenza seguendo il modello ex art. 39 Reg. CE 2201/2003. In Italia, però, le Autorità Giudiziarie al momento (a differenza di quanto fanno altri Stati europei) non emettono sentenze nelle forme del citato art. 39 per i divorzi ottenuti con negoziazione assistita.
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