La nullità parziale delle fideiussioni: Cass. Sez. Unite n. 41994/2021
Con la sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sull'annosa e dibattuta questione della validità delle fideiussioni redatte sul modello ABI sancendone la nullità parziale.
Come è noto, con provvedimento n°55 del 02.05.05 la Banca d’Italia, in funzione di Autorità Garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi dell’artt. 14 e 20 L. n°287 del 1990, si è pronunciata sul contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’A.B.I. e l’art. 2 della L. n. 287/90 (Legge Antitrust), dichiarando che gli artt. 2, 6, 8 del suddetto schema contrattuale contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/90 e sono lesive della concorrenza.
In particolare, la Banca d’Italia ha ritenuto contrarie alla normativa antitrust:
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l’art. 2 dello schema, noto anche come “clausola di reviviscenza”, che dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
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l’art. 6 dello schema che prevede la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e che così disciplina: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che s’intende derogato”;
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l’art. 8 dello schema che sancisce l’insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della Banca, disponendo che: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Ferme le censure operate dalla Banca d’Italia nei termini e per le motivazioni di cui sopra, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29810/17 (in senso conforme: Cass. Civ. sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846) ha statuito che, alla luce del provvedimento n. 55 del 02.05.05 della Banca d’Italia, sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni conformi allo schema di contratto predisposto dall’A.B.I., e che da tale accertamento non sono esclusi i contratti che costituiscono applicazione “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale vietata dall’art. 2 L. 287/90.
In particolare la pronuncia della Corte di Cassazione Civ., sez. I, 12 Dicembre 2017, n. 29810 ha statuito che “Sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI (in via segnata, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, le fideiussioni che contengono la sostanza delle seguenti clausole: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato»)”
Tali pronunce sono state recepite in maniera difforme e contrastante dalla successiva giurisprudenza dei Tribunali nazionali che in alcuni casi hanno statuito la nullità totale di tali fideiussioni, in altri casi ne hanno sancito la nullità parziali mentre in altri casi ancora non hanno ravvisato alcuna invalidità delle fideiussioni predisposte sul suddetto modello ABI.
I contrastanti orientamenti giurisprudenziali hanno reso necessario l’intervento nomofilattico (per garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge) da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale con la sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994 ha pronunciato il seguente principio di diritto:
<<I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate partzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.>>
La nullità, quindi, non colpirebbe l’intera garanzia ma le sole clausole censurate ed questione di non poco conto vista l’importanza di tali clausole nell’economia dei negozi di garanzia e della loro escussione.
Inoltre, la pronuncia esprime altrettanti importanti principi a tutela dei garanti:
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è riconosciuta la legittimazione a far valere la nullità sia in capo all’imprenditore sia al consumatore finale;
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l’azione di nullità è ritenuta cumulabile con la domanda di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno;
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i provvedimenti della Banca d’Italia e le pronunce delle Autority sono riconosciute alla stregua di atti con “elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (…)” lasciando sul punto, scarsa discrezionalità valutativa al “giudice del merito” che “è quindi tenuto (…) ad apprezzarne il contenuto”;
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la nullità parziale delle fideiussioni è “rilevabile d’ufficio”.
In conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconosce importanti baluardi difensivi in favore di tutti coloro che abbiano prestato garanzie fideiussorie a Banche e finanziarie in favore di attività imprenditoriali, soprattutto quando quest’ultime per i più svariati motivi hanno subito delle crisi di solvibilità con conseguenti azioni recuperatorie da parte dei creditori.
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