La nuova detrazione del Superbonus 110% e gli interventi agevolabili


Ecco quali sono gli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del Superbonus 110% differenziando tra interventi “trainanti” e “trainati”
La nuova detrazione del Superbonus 110% e gli interventi agevolabili

Al fine di individuare gli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del Superbonus 110% l’Agenzia delle Entrate evidenzia che è necessario differenziare tra interventi “trainanti” e “trainati”. Gli interventi “trainati” sono agevolati con la detrazione del 110% soltanto se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”.

E’ importante ricordare che la nuova detrazione si affianca a quelle già vigenti e pertanto le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “sismabonus”), nonché per quelli di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) continuano a trovare applicazione con le consuete modalità.

 

 

 

Edifici residenziali oggetto dei lavori agevolabili

Per poter fruire della detrazione nella misura del 110% (per le spese sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021) gli interventi devono essere eseguiti su:
•    parti comuni condominiali di un edificio residenziale;
•    un edificio residenziale unifamiliare e relative pertinenze;
•    unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
•    singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze facenti parte di un condominio (con un ambito applicativo più ristretto, ossia circoscritto ai soli interventi “trainati”).

Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi:
•    in unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8;
•    in unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/9 se non aperte al pubblico.

Per poter fruire della detrazione infine l’immobile oggetto dei lavori:
•    deve essere esistente (no nuove costruzioni, fatta eccezione per l’installazione di sistemi solari fotovoltaici);
•    può anche essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione classificati “ristrutturazione edilizia”.

 

 

Chi può usufruirne

Il superbonus si applica agli interventi effettuati da:
•    i condomini;
•    le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
•    gli Istituti autonomi case popolari;
•    le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
•    le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori. Si può trattare dunque del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base a contratto di locazione o di comodato.

 

 

Interventi trainanti

Nell’ambito della riqualificazione energetica gli interventi trainanti di seguito elencati devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’ Attestato di Prestazione Energetica (APE).

1.    L’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi
•    spesa max € 50.000 se unità unifamiliare o unità indipendente con accesso autonomo:
•    spesa max € 40.000 * numero unità (se edificio fino a 8 unità)
•    spesa max € 30.000 * numero unità (se edificio oltre le 8 unità)

2.    Sulle parti comuni degli edifici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti:
•    spesa max € 20.000 * numero unità (se edificio fino a 8 unità)
•    spesa max € 15.000 * numero unità (se edificio oltre le 8 unità)

3.    Su edifici unifamiliari o comunque funzionalmente indipendenti, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti:
•    spesa max € 30.000 per singola unità immobiliare

Nell’ambito della riduzione del rischio sismico gli interventi “speciali” (ossia già agevolati al 50% - 70% - 75% - 80% - 85% in base all’art. 16 DL 4 Giugno 2013 n. 63) godono dell’elevazione alla detrazione al 110% senza lavori trainanti.

1.    Interventi di riduzione del rischio sismico / realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici eseguiti congiuntamente ai predetti interventi:
•    spesa max € 96.000 se singola unità immobiliare
•    spesa max € 96.000 * numero unità (se si tratta di intervento sulle parti comuni dell’edificio)

2.    Acquisto delle c.d. “case antisismiche”
•    spesa max € 96.000

 

 

Interventi trainati

Sono gli interventi che godono della detrazione del 110% esclusivamente se eseguiti congiuntamente e contestualmente ad un intervento “trainante”.

1.    Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 (c.d. “ecobonus”):
•    spesa max prevista per ciascun intervento dall’art. 14, DL n. 63/2013

2.    Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici:
•    spesa max € 3.000

3.    Installazione di impianti solari fotovoltaici:
•    spesa max € 48.000 per singola unità immobiliare e max € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto (€ 1.600 per kW se ristrutturazione)

4.    Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati in impianti solari fotovoltaici agevolati:
•    Spesa max € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo

Si specifica che per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato art. 14 è previsto che gli interventi “trainanti” debbano essere solo quelli di riqualificazione energetica, ossia di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (e non anche quelli di riduzione del rischio sismico rientranti nel 110%).

 

 

Caratteristiche della detrazione

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante è possibile optare per:
•    un contributo, sotto forma di sconto (sconto in fattura) sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito;

•    la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito, con facoltà di successive cessioni.

 

 

Adempimenti

Sia per l’utilizzo diretto del superbonus 110%, sia per la cessione del credito o sconto in fattura sono richieste le attestazioni:

•    per gli interventi di riqualificazione energetica i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondenza delle spese sostenute;

•    per gli interventi antisismici l’asseverazione del professionista deve attestare l’efficacia rispetto la riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle spese.

Al fine dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

 

di Andrea Follador – Junior Tax Consultant

 

Articolo del:


di Andrea Follador

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