La nuova disciplina dei licenziamenti individuali


Per i neo assunti eliminata la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro e indennizzo economico crescente con l'anzianità di servizio
La nuova disciplina dei licenziamenti individuali
Il D.lgs. n.23/2015 disciplina il nuovo regime delle c.d. "Tutele Crescenti" e trova applicazione unicamente ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 e nei casi in cui il contratto di lavoro viene trasformato da tempo determinato o da contratto di apprendistato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.


Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: è rappresentato da ragioni legate all'organizzazione del lavoro all'interno dell'azienda e generalmente è determinato da una crisi aziendale, cessazione dell'attività, il venir meno delle mansioni a cui era assegnato il lavoratore senza che sia possibile la ricollocazione. Qualora il giudice non riconosca il giustificato motivo oggettivo che ha portato al licenziamento, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data dello stesso e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale ma imponibile fiscalmente, fissata dalla legge in 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. In nessun caso il giudice può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, salvo il caso in cui il lavoratore riesce a dimostrare che il motivo oggettivo non esiste e anzi in realtà nasconde una ragione discriminatoria. Per coloro che sono stati assunti prima della data del 7 marzo 2015 continuerà ad applicarsi il regime di tutela previsto dall'art.18 dello statuto dei lavoratori che mantiene la possibilità di ordinare la reintegrazione e rimette al giudice la determinazione dell'importo risarcitorio tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.

Licenziamento discriminatorio: è rappresentato da ragioni legate ad attività o idee del dipendente espresse dentro o al di fuori dell'ambiente di lavoro ed è sempre nullo a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro. Nel caso in cui venga riconosciuto, il lavoratore ha diritto alla tutela reale piena ovvero può scegliere tra la reintegrazione nel posto di lavoro o un'indennità pari a 15 mensilità; mentre il datore di lavoro viene condannato al risarcimento delle retribuzioni spettanti dal licenziamento fino alla reintegrazione compresi i contributi previdenziali e la sanzione per ritardato pagamento.

Identiche conseguenze sono previste per i licenziamenti nulli, come quelli in violazione dei divieti per causa di matrimonio o per fruizione dei congedi di maternità, paternità e parentali, inefficaci per mancanza di forma scritta o quando il giudice accerti motivi legati alla disabilità fisica o psichica del lavoratore.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa: il licenziamento per giusta causa è motivato da un comportamento del lavoratore talmente grave da non permettere nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro; mentre quello per giustificato motivo soggettivo avviene quando il lavoratore abbia tenuto comportamenti disciplinarmente rilevanti ma non tali da determinare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza il rispetto del periodo di preavviso. In caso di insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, quest'ultimo potrà scegliere tra la reintegrazione o, in alternativa, il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità, mentre il datore di lavoro verrà condannato al risarcimento delle retribuzioni spettanti dal licenziamento fino alla reintegrazione compresi i contributi previdenziali ma senza la sanzione per ritardato versamento (tutela reale attenuata). In tutti gli altri casi, compreso quello in cui il giudice ritenga il fatto non così grave da giustificare il licenziamento, vi sarà l'estinzione del rapporto di lavoro e il riconoscimento di un'indennità risarcitoria, senza contributi previdenziali, di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

Licenziamento inefficace per vizi di forma: in caso di violazioni formali degli obblighi previsti dalla legge (mancanza della motivazione, violazione dell'iter delle sanzioni disciplinari), il rapporto di lavoro è dichiarato estinto ma il datore di lavoro deve pagare un'indennità, senza contributi previdenziali, di importo pari a 1 mensilità (0,5 per le aziende sotto i quindici dipendenti) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità (non inferiore a 1 e non superiore a 6 per le aziende sotto i 15 dipendenti).

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di Roberta Sacchi

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