La nuova disciplina della convivenza


La legge che ha introdotto le unioni civili ha anche disposto numerose innovazioni in tema di convivenza tra persone non sposate
La nuova disciplina della convivenza
E' entrata a regime la regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze con la pubblicazione, dopo la Legge istitutiva, n° 76 del 20.5.2016 entrata in vigore il 5.6.2016, anche del D.P.C.M. 23.7.2016, attuativo della stessa con disposizioni per la tenuta dei registri dello stato civile. Riteniamo di farVi cosa gradita mettendo a Vostra disposizione un sintetico quadro delle novità ora vigenti.
Quanto alla disciplina delle convivenze di fatto, premesso che la convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, e precisato che per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alle risultanze dello stato di famiglia, vengono enunciati espressi diritti in capo ai conviventi:
- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o ricovero, diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
- possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
- in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
- estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
- diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Una possibilità peculiare prevista è quella di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali, redatto necessariamente in forma scritta pesso Notaio o Avvocato, il quale deve poi provvedere nei 10 giorni successivi a trasmetterlo al comune di residenza dei conviventi per la registrazione. Nel contratto possono essere indicati la residenza fissata per la convivenza, le rispettive modalità di contribuzione alla vita in comune, il regime patrimoniale (che i conviventi potranno poi, eventualmente, cambiare seguendo le medelime modalità per la stipula del contratto originario). Il contratto è insanabilmente nullo se stipulato da persona già legata da matrimonio, unione civile o altro contratto di convivenza, o da persona minore, interdetta o condannata per omicidio (consumato o tentato) del coniuge dell'altro contraente. Sono poi specificamente regolamentate - sempre con il coinvolgimento del professionista che aveva assistito le parti nelle stipulazione del contratto - le modalità con cui si può concretizzare la risoluzione del contratto, a seconda che avvenga, come può appunto avvenire, per accordo fra le parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i contraenti o tra uno di loro e terzo, morte di uno dei contraenti.

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di Studio BBCIM

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