La nuova disciplina delle mansioni


Il datore può assegnare il lavoratore a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento
La nuova disciplina delle mansioni
La nuova disciplina delle mansioni
Fra le innovazioni apportate alle regole del rapporto di lavoro vi è quella che ha ridisegnato la disciplina del mutamento delle mansioni.

L’art. 2013 c.c., in vigore fino all’entrata in vigore del d.lgs. 81 del 2015, disponeva che il datore di lavoro potesse assegnare mansioni diverse da quelle di assunzione o svolte successivamente, purché venisse rispettato il requisito della equivalenza, intesa come insieme delle capacità e di competenze acquisite nel tempo e che, nel loro insieme, costituivano la professionalità acquisita dal lavoratore.
Accanto ad una giurisprudenza che considerava questo elemento come un fatto statico, per cui non era possibile chiedere al lavoratore di svolgere mansioni che non richiedesse l’utilizzo delle esperienze maturate, altra giurisprudenza, in una logica "dinamica", aveva inteso per professionalità ciò che il lavoratore è capace di fare, in base alle sue attitudini e capacità naturali.

Questa regolamentazione appare superata dalla modifica apportata con il d.lgs. 81, in quanto scompare ogni riferimento al requisito dell’equivalenza, essendo previsto che il datore possa richiedere che il lavoratore svolga mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento e alla stessa categoria legale di inquadramento delle mansioni da ultimo svolte: una svolta che, a prima vista, consente di richiedere lo svolgimento di compiti non più adeguati alla professionalità - acquisita o potenziale - a condizione che venga rispettato l’inquadramento esistente.

La nuova formulazione della norma ha fatto sorgere l’interrogativo se questo potere unilaterale del datore di lavoro consenta di prescindere del tutto dalla equivalenza, essendosi osservato che, secondo la più diffusa classificazione collettiva, nello stesso livello di inquadramento si possano avere figure professionali richiedenti conoscenze e capacità del tutto diverse, così da apparire incomprensibile come si possano legittimamente assegnare mansioni completamente differenti da quelle svolte in precedenza.

Una delle prime sentenze all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. 81, è Trib. Roma 30 settembre 2015, la quale ha affermato che, sempre che sia rispettato il livello e la categoria corrispondenti alle precedenti mansioni, legittima è l’assegnazione di mansioni diverse.
La tesi, comunque, ha già suscitato forti riserve nei primi commenti, per cui è da presumere che il problema non può dirsi definitivamente risolto.

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di avv. Chiara Ianniruberto

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