La nuova Legge sul Whistleblowing
Nuove forme di tutela per gli autori di segnalazioni di illeciti nel settore pubblico e privato
Il c.d. Whistleblowing è un istituto proprio della esperienza dei paesi di derivazione anglosassone, finalizzato alla prevenzione della corruzione e mutuato dal nostro ordinamento al fine di adempiere agli obblighi convenzionali assunti dall'Italia nell'ambito della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, delle nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.
Il fenomeno del c.d. whistleblowing è stato per la prima volta disciplinato nel nostro ordinamento dalla Legge 190/12 (c.d. legge Severino), che ha introdotto all'interno del D.lgs. 165/01 in materia di: <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>, dopo l'art. 54, l'art. 54 bis relativo alla: <<Tutela del dipendente che segnala illeciti>> che, nella versione antecedente alla novella in commento, prevedeva unicamente la illegittimità della applicazione di sanzioni, ivi compreso il licenziamento, nonchè del compimento di atti discriminatori nei confronti dei dipendenti pubblici che denunciassero alla Autorità Giudiziaria o che comunque segnalassero al suoperiore gerarchico condotte illecite di cui fossero venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di responsabilità del segnalante derivante dalla commissione dei reati di diffamazione e/o calunnia.
In data 15 novembre 2017 è stato approvato definitivamente il Disegno di legge in materia di: <<Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conosvenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato>>.
Tale provvedimento legislativo, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, muove dalla necessità di tutelare, mediante la inntroduzione di apposite misure di protezione, la identità dei soggetti autori di segnalazioni di reati o comunque di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavori pubblico o privato.
Per quanto concerne il settore pubblico, l'art. 1 del richiamato provvedimento legislativo modifica l'art. 54 bis D.lgs. 165/01, ampliandone l'ambito di applicazione. Infatti, mentre il testo precedentemente in vigore faceva esclusivo riferimento ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il testo di recente approvazione prevede espressamente che, ai fini della applicazione della disciplina in questione, nella nozione di pubblico dipendente devono ritenersi ricompresi anche i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonchè i lavoratori ed i collaboratori delle imprese che forniscono beni e servizi o che comunque realizzino opere in favore della P.A.
Con riferimento alle misure di protezione previste in favore dei soggetti autori delle segnalazioni (c.d. whistleblowers), l'art. 54 bis del D.lgs 165/01, come modificato a seguito della novella in commento, prevede che il pubblico dipendente che segnali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ente, all'ANAC ovvero all'Autorità Giudiziaria, ordinaria o contabile, condotte illecite di cui questi sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto lavorativo non possa essere soggetto a sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento ovvero, comunque, sottoposto a misure organizzative aventi effetti negativi sulle proprie condizioni lavorative.
In definitiva, per mezzo di tale previsione, è stato introdotto il divieto del compimento di atti discriminatori o comunque aventi natura ritorsiva nei confronti dei soggetti autori delle segnalazioni.
É stato, altresì, introdotto il divieto di rivelare l'identità del segnalante, sia nell'ambito del procedimento disciplinare che nell'ambito di quella innanzi alla Corte dei Conti. Nell'ambito del procedimento penale, invece, l'identità del segnalante sarà coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. in relazione al segreto investigativo.
Per quanto attiene al settore privato, l'art. 2 del citato provvedimento legislativo estende anche a tale settore la tutela del dipendente autore della segnalazione di illeciti.
Tale disposizione, rubricata, appunto,: <<Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato>>, prevede alcune novità in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.
L'art. 2 del provvedimento legislativo in commento modifica, infatti, l'art. 6 D.gs. 231/01, introducendovi tre nuovi commi.
il nuovo co. 2-bis dell'art. 6 del Dl.gs 231/01 prevede che all'interno dei modelli organizzativi, la cui adozione ed efficace attuazione può costituire causa di esaclusione della responsabilità dell'ente, devono essere previsti uno o più canali che consentano a coloro che rappresentino o dirigano l'ente di effettuare segnalazioni precise e circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto (c.d. reati presupposto) o comunque di violazioni del modello organizzativo stesso.
Per espressa previsione normativa, tali canali devono essere tali da garantire la riservatezza della identità del segnalante.
Tali modelli organizzativi devono prevedere, altresì, almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza della identità del segnalante. Anche in tal caso è stato espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o comunque discriminatori nei confronti degli autori delle segnalazioni.
Inoltre, all'interno del sistema disciplinare, che costituisce parte integrante del modello organizzativo, devono essere espressamente previste apposite sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure poste a tutela della identità del segnalante ovvero di coloro che con dolo o colpa grave effettuino segnalazioni infondate.
Il nuovo comma 2-ter prevede che la adozione di misure discriminatorie nei confronti degli autori delle segnalazioni possa costituire oggetto di denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Infine, il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni di ritorsione, nonchè di qualunque altra misura discriminatoria adottata nei confronti dell'autore della segnalazione.
Il fenomeno del c.d. whistleblowing è stato per la prima volta disciplinato nel nostro ordinamento dalla Legge 190/12 (c.d. legge Severino), che ha introdotto all'interno del D.lgs. 165/01 in materia di: <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>, dopo l'art. 54, l'art. 54 bis relativo alla: <<Tutela del dipendente che segnala illeciti>> che, nella versione antecedente alla novella in commento, prevedeva unicamente la illegittimità della applicazione di sanzioni, ivi compreso il licenziamento, nonchè del compimento di atti discriminatori nei confronti dei dipendenti pubblici che denunciassero alla Autorità Giudiziaria o che comunque segnalassero al suoperiore gerarchico condotte illecite di cui fossero venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di responsabilità del segnalante derivante dalla commissione dei reati di diffamazione e/o calunnia.
In data 15 novembre 2017 è stato approvato definitivamente il Disegno di legge in materia di: <<Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conosvenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato>>.
Tale provvedimento legislativo, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, muove dalla necessità di tutelare, mediante la inntroduzione di apposite misure di protezione, la identità dei soggetti autori di segnalazioni di reati o comunque di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavori pubblico o privato.
Per quanto concerne il settore pubblico, l'art. 1 del richiamato provvedimento legislativo modifica l'art. 54 bis D.lgs. 165/01, ampliandone l'ambito di applicazione. Infatti, mentre il testo precedentemente in vigore faceva esclusivo riferimento ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il testo di recente approvazione prevede espressamente che, ai fini della applicazione della disciplina in questione, nella nozione di pubblico dipendente devono ritenersi ricompresi anche i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonchè i lavoratori ed i collaboratori delle imprese che forniscono beni e servizi o che comunque realizzino opere in favore della P.A.
Con riferimento alle misure di protezione previste in favore dei soggetti autori delle segnalazioni (c.d. whistleblowers), l'art. 54 bis del D.lgs 165/01, come modificato a seguito della novella in commento, prevede che il pubblico dipendente che segnali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ente, all'ANAC ovvero all'Autorità Giudiziaria, ordinaria o contabile, condotte illecite di cui questi sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto lavorativo non possa essere soggetto a sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento ovvero, comunque, sottoposto a misure organizzative aventi effetti negativi sulle proprie condizioni lavorative.
In definitiva, per mezzo di tale previsione, è stato introdotto il divieto del compimento di atti discriminatori o comunque aventi natura ritorsiva nei confronti dei soggetti autori delle segnalazioni.
É stato, altresì, introdotto il divieto di rivelare l'identità del segnalante, sia nell'ambito del procedimento disciplinare che nell'ambito di quella innanzi alla Corte dei Conti. Nell'ambito del procedimento penale, invece, l'identità del segnalante sarà coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. in relazione al segreto investigativo.
Per quanto attiene al settore privato, l'art. 2 del citato provvedimento legislativo estende anche a tale settore la tutela del dipendente autore della segnalazione di illeciti.
Tale disposizione, rubricata, appunto,: <<Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato>>, prevede alcune novità in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.
L'art. 2 del provvedimento legislativo in commento modifica, infatti, l'art. 6 D.gs. 231/01, introducendovi tre nuovi commi.
il nuovo co. 2-bis dell'art. 6 del Dl.gs 231/01 prevede che all'interno dei modelli organizzativi, la cui adozione ed efficace attuazione può costituire causa di esaclusione della responsabilità dell'ente, devono essere previsti uno o più canali che consentano a coloro che rappresentino o dirigano l'ente di effettuare segnalazioni precise e circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto (c.d. reati presupposto) o comunque di violazioni del modello organizzativo stesso.
Per espressa previsione normativa, tali canali devono essere tali da garantire la riservatezza della identità del segnalante.
Tali modelli organizzativi devono prevedere, altresì, almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza della identità del segnalante. Anche in tal caso è stato espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o comunque discriminatori nei confronti degli autori delle segnalazioni.
Inoltre, all'interno del sistema disciplinare, che costituisce parte integrante del modello organizzativo, devono essere espressamente previste apposite sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure poste a tutela della identità del segnalante ovvero di coloro che con dolo o colpa grave effettuino segnalazioni infondate.
Il nuovo comma 2-ter prevede che la adozione di misure discriminatorie nei confronti degli autori delle segnalazioni possa costituire oggetto di denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Infine, il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni di ritorsione, nonchè di qualunque altra misura discriminatoria adottata nei confronti dell'autore della segnalazione.
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