La "nuova" responsabilità medica
Novità in ambito civilistico introdotte dalla Legge Gelli-Bianco
La legge dell'8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" entrata in vigore lo scorso 1 aprile 2017, ha introdotto novità di considerevole interesse.
In ambito civilistico la riforma in questione, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, ha sancito l'obbligo rivolto a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, di stipulare una polizza assicurativa che tuteli i danneggiati dalla malpractice medica, e di pubblicare sul sito internet dell'ente ospedaliero gli estremi della polizza assicurativa.
Ciò costituisce un'importante conquista per il cittadino: garantisce, difatti, il pagamento in tempi ragionevoli di quanto spettante e rappresenta, ancora, un efficace rimedio contro le sempre più frequenti condotte dilatorie delle strutture sanitarie.
Un'altra novità di non poco rilievo, che costituisce peraltro un efficace strumento deflattivo del contenzioso in tema di responsabilità medica è l'obbligatorietà di ricorrere, in via preliminare, al procedimento di mediazione o, in alternativa, al più efficace accertamento tecnico preventivo.
Quest'ultimo strumento, nello specifico, consente a tutte le parti dell'instaurando giudizio di verificare, con l'ausilio di un consulente d'ufficio nominato dal Presidente del Tribunale e con la preziosa collaborazione di periti di parte, la sussistenza della negligenza, imprudenza e imperizia addotta a sostegno delle pretese del ricorrente, e di quantificare con esattezza l'ammontare dei danni eventualmente spettantegli.
Peraltro proprio il ricorso all'accertamento tecnico preventivo, da circa un quinquennio già obbligatorio con ottimi risultati nei giudizi previdenziali volti al riconoscimento delle invalidità civili, rappresenta un rimedio rapido ed efficace che consentirà alle parti di definire, in tempi ragionevoli, i contenziosi in materia di responsabilità medica ed, ancora, ai Tribunali, di contenere attraverso lo strumento "filtro", un considerevole numero di giudizi spesso infondati.
In ambito civilistico la riforma in questione, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, ha sancito l'obbligo rivolto a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, di stipulare una polizza assicurativa che tuteli i danneggiati dalla malpractice medica, e di pubblicare sul sito internet dell'ente ospedaliero gli estremi della polizza assicurativa.
Ciò costituisce un'importante conquista per il cittadino: garantisce, difatti, il pagamento in tempi ragionevoli di quanto spettante e rappresenta, ancora, un efficace rimedio contro le sempre più frequenti condotte dilatorie delle strutture sanitarie.
Un'altra novità di non poco rilievo, che costituisce peraltro un efficace strumento deflattivo del contenzioso in tema di responsabilità medica è l'obbligatorietà di ricorrere, in via preliminare, al procedimento di mediazione o, in alternativa, al più efficace accertamento tecnico preventivo.
Quest'ultimo strumento, nello specifico, consente a tutte le parti dell'instaurando giudizio di verificare, con l'ausilio di un consulente d'ufficio nominato dal Presidente del Tribunale e con la preziosa collaborazione di periti di parte, la sussistenza della negligenza, imprudenza e imperizia addotta a sostegno delle pretese del ricorrente, e di quantificare con esattezza l'ammontare dei danni eventualmente spettantegli.
Peraltro proprio il ricorso all'accertamento tecnico preventivo, da circa un quinquennio già obbligatorio con ottimi risultati nei giudizi previdenziali volti al riconoscimento delle invalidità civili, rappresenta un rimedio rapido ed efficace che consentirà alle parti di definire, in tempi ragionevoli, i contenziosi in materia di responsabilità medica ed, ancora, ai Tribunali, di contenere attraverso lo strumento "filtro", un considerevole numero di giudizi spesso infondati.
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