La pergotenda: occorre il titolo oppure si tratta di edilizia libera?


Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sulla questione. Non occorre il titolo se la pergotenda non altera la sagoma o il prospetto dell'edificio.
La pergotenda: occorre il titolo oppure si tratta di edilizia libera?

La pergotenda, ovvero una struttura amovibile per ombreggiare le superfici esterne, necessita del titolo edilizio oppure è da considerarsi edilizia libera?

Sulla spinosa e abbastanza controversa questione è intervenuto nuovamente il Consiglio di Stato n. 3393 del 2021 con la quale, in prosecuzione di quanto già affermato con la Sentenza del 07.05.2018 n. 2715, cosi si statuisce: "La qualificabilità dell’intervento in termini di pergotenda, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio".

In sostanza a seguito di un corposo ragionamento logico giuridico, i giudici di palazzo spada escludono la necessità del titolo edilizio se la pergotenda non arreca una variazione di sagoma o dei prospetti dell’edificio in cui la struttura è inserita.

Quanto affermato dal Consiglio di Stato appare di semplice lettura anche se spesso bisogna confrontarsi con differenti casi concreti che non sempre troveranno riscontro nei principi appena enucleati. I giudici di palazzo spada sono chiamati a decidere su un appello avverso una sentenza con la quale il T.a.r aveva confermato la piena legittimità dell’ordine di demolizione avente per oggetto 3 pergotende realizzate senza titolo edilizio con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis T.u.e.. Tra i motivi di appello il ricorrente in particolare deduceva la violazione della legge regionale Lazio e del D.M. 2 marzo 2018.

Nel caso delle ingiunzioni a demolire, aventi per oggetto le pergotende, innanzitutto va ricordato quanto affermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2715 del 7 maggio 2018, con la quale si affermava che l’amministrazione ha sempre l’onere di "motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

Nel caso di specie era stata confermata la liceità delle ordinanze comunali in quanto le pergotende erano state realizzate sui terrazzi, con copertura e tamponatura, ancorate a terra e avrebbero, creando nuovi ambienti permanentemente utilizzati, realizzato un incremento di superfice e volumetria con modifica di sagoma e prospetto dell’edificio di pregio laddove erano state inserite.

In primo luogo il Consiglio di Stato riprende la definizione delle pergotende come contenuta all’interno della sentenza del Cds n. 840 del 28/01/2021 con la quale si affermava che  le stesse devono essere individuate quali nuove costruzioni purchè siano “i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale”.

Con la medesima sentenza si offrono interessanti spunti definitori della pergootenda. Ed infatti: “La pergotenda può essere distinta dai gazebo, dai pergolati e dalle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati come tali aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi al fine di valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione”.

La sentenza presa a riferimento dal Consiglio di Stato qualificava la pergotenda quale opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio”. Sulla base di tali presupposti giuridici e definitori, nel caso di specie si trattava di un opera precaria, che non aveva condotto alla creazione di un nuovo volume e nuova superfice, ne ad una trasformazione urbanistica. Il ricorso è stato dunque accolto.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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