La pergotenda può essere realizzata senza permesso a costruire?
La pergotenda, ovvero quella struttura retrattile a servizio delle dimore private e dei pubblici esercizi, può essere realizzata in assenza di permesso a costruire oppure vi è la necessità di ottenere il titolo edilizio dal Comune?
La disciplina normativa è univoca, oppure ci sono casi in cui la pergotenda necessità di titoli abilitanti e casi in cui invece la sua realizzazione rientra nelle ipotesi dell’edilizia libera.
A chiarire la spinosa questione i Giudici di Palazzo Spada con Sentenza n. 840/2021 con la quale il Consiglio di Stato, facendo leva sulla situazione concreta posta alla sua attenzione, ha chiarito che “l’intervento in esame non rientra tra quelli sottoposti dall’art. 10 T.U.E a permesso di costruire, in quanto non costituisce “intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” mediante “nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica”, ed in ragione delle sue caratteristiche costruttive e funzionali, non costituisce intervento di ristrutturazione edilizia suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici”, ovvero “mutamenti della destinazione d'uso”.
In sostanza il Consiglio di Stato ha chiarito in maniera esplicita che la pergotenda non necessità di alcun titolo edilizio in tutte quelle ipotesi in cui la sua realizzazione non determina né un mutamento di destinazione d’uso, si pensi all’ipotesi di una superfice privata aperta adibita alla somministrazione di alimenti e bevande su cui viene istallata la pergotenda, oppure determini aumento di superfice e volume.
Il caso analizzato dai giudici di palazzo spada era quello di un gestore di un ristorante che voleva istallare nella adiacenze esterne e pertinenziali del suo locale una pergotenda composta da struttura in legno e tenda retrattile con materiale impermeabile.
Lo stesso intervento era stato assentito dalla Soprintendenza, ed era stata depositata la Scia al Comune. L’ente aveva sospeso l’efficacia della Scia, ritenendo che l’intervento dovesse essere classificato come nuova costruzione.
Ma i Giudici di Palazzo Spada hanno smentito tale ricostruzione in quanto la pergotenda, se aperta su tre lati, non tompagnata, deve essere qualificata come opera priva di autonomia funzionale, meramente accessoria, elemento di arredo esterno finalizzato a valorizzare gli spazi e la loro fruizione.
E, quindi, se non comporta aumento di superfice e volume, non necessità di alcun titolo edilizio, ma rientra nelle attività che lo stesso D.P.R. 380/2001 qualifica come edilizia libera.
Inoltre, visto che la superficie da coprirsi era già utilizzata per la somministrazione, la sua istallazione non comportava alcun mutamento di destinazione d’uso e, dunque, non necessitava di alcun titolo edilizio. Del resto tale sentenza chiude in via definitiva un dibattito apertosi intorno alla legittimazione dei manufatti temporanei.
Articolo del: