La prescrizione dei crediti contributivi


Qual è il termine di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento non opposte? Alle SS. UU. la risposta definitiva
La prescrizione dei crediti contributivi
Ogni norma che regola un credito erariale o contributivo ne indica anche il termine prescrizionale.
Ciò comporta che, a seconda della natura dei diversi crediti, si ha un differente termine di prescrizione. Per fare alcuni esempi di massima, il credito per l'I.r.pe.f. è soggetto al termine decennale di prescrizione; il credito per le sanzioni amministrative nonché per le posizioni previdenziali si prescrive in 5 anni; il credito per il bollo auto in 3 anni.
Tali termini di prescrizione vengono tuttavia ricondotti all'ordinario termine decennale laddove, ai sensi dell'art. 2953 c.c., "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrive con il decorso di dieci anni".
La ratio è ben evidente: atteso che la prescrizione è un istituto volto alla certezza dei rapporti giuridici, ladove su uno di essi sia intervenuto il vaglio del Giudice con il quale ne è stata statuita l'esistenza con sentenza non più impugnabile, il termine decennale di prescrizione in luogo di quello (più breve) relativo al tipo di credito, non pregiudica la certezza del rapporto giuridico in quanto ormai cristallizzato nella pronuncia giurisdizionale.
Tuttavia, da un po' di tempo, alcuni Giudici - tra cui anche la Suprema Corte - hanno statuito che laddove un credito sia indicato in una cartella di pagamento non opposta - e quindi divenuta definitiva - ad esso si applica la prescrizione decennale a prescindere da quella che, invece, gli è attribuita dalla legge di riferimento. Quindi, anche per i crediti per i quali è prevista una prescrizione più breve di quella decennale, laddove il pagamento sia stato richiesto mediante la notifica di una cartella di pagamento che non è stata opposta nei termini, la prescrizione diviene "automaticamente" decennale. E ciò in quanto l'irretrattattabilità di tali crediti viene parificata alla stessa definitività che ne comporta una sentenza passata in giudicato.
A parere di chi scrive, tuttavia, tale interpretazione non merita di essere condivisa. E' di tutta evidenza come - mentre un provvedimento giurisdizionale viene a formarsi attraverso un contraddittorio tra le parti in causa e solo dopo un vaglio del Giudice investito della controversia - la cartella di pagamento è un documento tutt'affatto diverso: esso viene prodotto unilateralmente dall'Agente per la riscossione sulla base di altro provvedimento (iscrizione a ruolo) a sua volta generato unilateralmente dall'Ente che si ritiene creditore. Non è quindi l'irretrattabilità o meno del credito che viene in rilevanza, bensì il procedimento che a tale irretrattabilità dà vita.
Invero, le sentenze della Corte di Cassazione sul punto sono ormai divergenti, al punto che la questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite affinché venga definitivamente risolto il contrasto di giudicati.
In quest'ottica non può sottacersi come la stessa Corte di Cassazione, seppur in attesa della soluzione da parte delle SS. UU., è tornata di recente a pronunciarsi sul punto. Con la Sentenza n. 12715/16, infatti, investita della questione circa la prescrizione delle sanzioni inserite in una cartella di pagamento non opposta, gli Ermellini si sono pronunciati nel senso di riconoscere la prescrizione quinquennale (propria delle sanzioni amministrative) anche dopo la notifica della cartella di pagamento.
Tale decisum - a parere di chi scrive - è assolutamente condivisibile proprio per le considerazioni appena svolte. Se la prescrizione è un istituto a garanzia della certezza dei rapporti giuridici, i relativi termini possono essere modificati solo e soltando laddove sia intervenuto uno specifico vaglio da parte del Giudice il quale - nel pieno contraddittorio tra le parti - ha potuto statuirne sul punto.
L'auspicio è quindi quello di una pronuncia nomofilattica che - una volta per tutte - dia giusto rilievo alla questione sotto il profilo del diritto; per quanto questo possa essere in pregiudizio alle casse dello Stato e degli Enti previdenziali interessati. E se responsabilità per l'intervenuta prescrizione vi sono, che vengano trovati i colpevoli, senza che a pagare debba essere sempre il solito contribuente.

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di Avv. Lorenzo Purini

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