La previdenza complementare
Una guida sintetica

La previdenza complementare è finalizzata ad una prestazione previdenziale integrativa a quella obbligatoria. Si estrinseca in: 1) fondi chiusi/negoziali (istituiti con accordi collettivi); fondi aperti (ad adesione libera); 3) piani integrativi pensionistici (con finalità assicurative).
Ad esse il lavoratore può contribuire con il TFR e/o propri risparmi.
Il dipendente può esplicitare la propria volontà di destinazione del TFR: 1) entro 6 mesi dalla assunzione; 2) con il silenzio-assenso, obbligando così il datore di lavoro a destinarlo alternativamente alla forma pensionistica collettiva prevista dai c.c.n. o a quella con più aderenti in azienda, od infine alla forma pensionistica istituita dall'INPS (Fondinps).
La destinazione del TFR ad un fondo è irreversibile, quindi il lavoratore dovrà confermare ai successivi datori di lavoro la volontà assunta. Il montante raccolto presso il fondo è trasferibile ad altro strumento similare dopo 2 anni di permanenza.
La posizione individuale è incrementata dal TFR, da contributi integrativi o volontari, dal trasferimento della posizione, dai versamenti effettuati a reintegro di anticipazioni, dai rendimenti finanziari positivi frutto della rivalutazione. La posizione è viceversa decrementata da riscatti parziali, anticipazioni, rendimenti negativi.
Il TFR in azienda può essere generalmente anticipato dopo 8 anni di servizio, una sola volta, in misura massima del 70%, a motivo di spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, congedi parentali. Se destinato ad un fondo, dopo 8 anni di iscrizione, per acquisto/ristrutturazione della prima casa (75%) o senza motivo specifico (30%). Dalla adesione, fino al 75% per spese sanitarie. Può essere adito più volte e riscattato per disoccupazione continuativa.
Vantaggi
a) Il TFR deve essere rivalutato annualmente dall'azienda nella misura del 1,5%, oltre al 75% dell'indice ISTAT di incremento del costo della vita. In caso di destinazione a fondo pensione, tale rivalutazione non deve essere imputata a bilancio;
b) se il TFR è destinato a forme pensionistiche complementari, esso può essere dedotto dal reddito di impresa nella misura del 6% (o del 4%, se l'impresa ha più di 50 unità);
c) se il TFR non è accumulato in azienda, questa beneficia dell'esonero: del versamento al "Fondo di Garanzia", pari allo 0,20% (0,40% in caso di dirigenti) e di alcuni oneri impropri (es. contributi per assegni familiari, maternità...), pari allo 0,28%;
d) i contributi volontari al fondo pensione sono deducibili fiscalmente (sino all'ammontare di 5.164,57 euro). Il rendimento generato dal montante accumulato è tassato al 20%. Le prestazioni pensionistiche erogate sono tassate tra il 15% ed il 9%, con una riduzione progressiva verso il valore inferiore dello 0,30% per ogni anno di adesione successivo al quindicesimo.
Rischi
Il mancato accantonamento del TFR presso l'azienda può portare alla contestazione di colpa in capo all'amministratore, al verificarsi di insolvenza cui consegua la mancata liquidazione tempestiva del TFR, oltre a costituire evasione contributiva.
E' da precisare che sebbene il mancato accantonamento del TFR sia coperto in termini di rischio "Fondo di Garanzia" istituito presso l'INPS, l'attivazione del medesimo è subordinata, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alla legge fallimentare, all'espletamento dell'onere della prova in capo al dipendente circa l'insussistenza di garanzie patrimoniali sufficienti a soddisfare il proprio credito, a seguito di esecuzione forzata.
Inoltre il TFR in azienda rimane sequestrabile e pignorabile dai creditori del lavoratore e dell'impresa.
Viceversa l'utilizzo dei fondi di previdenza complementare esclude i rischi evidenziati. In particolare i fondi speciali destinati alla contribuzione dei previdenza complementare non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e rimangono quindi estranei alle azioni esecutive.
Infine in caso di morte del lavoratore i diritti dei superstiti sono regolati dal contratto che disciplina il rapporto tra lavoratore e fondo e non dalle norme sulle successione civile.
Ad esse il lavoratore può contribuire con il TFR e/o propri risparmi.
Il dipendente può esplicitare la propria volontà di destinazione del TFR: 1) entro 6 mesi dalla assunzione; 2) con il silenzio-assenso, obbligando così il datore di lavoro a destinarlo alternativamente alla forma pensionistica collettiva prevista dai c.c.n. o a quella con più aderenti in azienda, od infine alla forma pensionistica istituita dall'INPS (Fondinps).
La destinazione del TFR ad un fondo è irreversibile, quindi il lavoratore dovrà confermare ai successivi datori di lavoro la volontà assunta. Il montante raccolto presso il fondo è trasferibile ad altro strumento similare dopo 2 anni di permanenza.
La posizione individuale è incrementata dal TFR, da contributi integrativi o volontari, dal trasferimento della posizione, dai versamenti effettuati a reintegro di anticipazioni, dai rendimenti finanziari positivi frutto della rivalutazione. La posizione è viceversa decrementata da riscatti parziali, anticipazioni, rendimenti negativi.
Il TFR in azienda può essere generalmente anticipato dopo 8 anni di servizio, una sola volta, in misura massima del 70%, a motivo di spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, congedi parentali. Se destinato ad un fondo, dopo 8 anni di iscrizione, per acquisto/ristrutturazione della prima casa (75%) o senza motivo specifico (30%). Dalla adesione, fino al 75% per spese sanitarie. Può essere adito più volte e riscattato per disoccupazione continuativa.
Vantaggi
a) Il TFR deve essere rivalutato annualmente dall'azienda nella misura del 1,5%, oltre al 75% dell'indice ISTAT di incremento del costo della vita. In caso di destinazione a fondo pensione, tale rivalutazione non deve essere imputata a bilancio;
b) se il TFR è destinato a forme pensionistiche complementari, esso può essere dedotto dal reddito di impresa nella misura del 6% (o del 4%, se l'impresa ha più di 50 unità);
c) se il TFR non è accumulato in azienda, questa beneficia dell'esonero: del versamento al "Fondo di Garanzia", pari allo 0,20% (0,40% in caso di dirigenti) e di alcuni oneri impropri (es. contributi per assegni familiari, maternità...), pari allo 0,28%;
d) i contributi volontari al fondo pensione sono deducibili fiscalmente (sino all'ammontare di 5.164,57 euro). Il rendimento generato dal montante accumulato è tassato al 20%. Le prestazioni pensionistiche erogate sono tassate tra il 15% ed il 9%, con una riduzione progressiva verso il valore inferiore dello 0,30% per ogni anno di adesione successivo al quindicesimo.
Rischi
Il mancato accantonamento del TFR presso l'azienda può portare alla contestazione di colpa in capo all'amministratore, al verificarsi di insolvenza cui consegua la mancata liquidazione tempestiva del TFR, oltre a costituire evasione contributiva.
E' da precisare che sebbene il mancato accantonamento del TFR sia coperto in termini di rischio "Fondo di Garanzia" istituito presso l'INPS, l'attivazione del medesimo è subordinata, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alla legge fallimentare, all'espletamento dell'onere della prova in capo al dipendente circa l'insussistenza di garanzie patrimoniali sufficienti a soddisfare il proprio credito, a seguito di esecuzione forzata.
Inoltre il TFR in azienda rimane sequestrabile e pignorabile dai creditori del lavoratore e dell'impresa.
Viceversa l'utilizzo dei fondi di previdenza complementare esclude i rischi evidenziati. In particolare i fondi speciali destinati alla contribuzione dei previdenza complementare non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e rimangono quindi estranei alle azioni esecutive.
Infine in caso di morte del lavoratore i diritti dei superstiti sono regolati dal contratto che disciplina il rapporto tra lavoratore e fondo e non dalle norme sulle successione civile.
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