La prorogatio imperii e le attività dell'amministratore


Focus sulle attività che l'amministratore può svolgere in prorogatio imperii
La prorogatio imperii e le attività dell'amministratore

L’istituto della prorogatio imperii si concretizza quando si ha la cessazione del mandato di amministratore di condominio, per dimissioni, per revoca o per altra causa, senza che l’assemblea provveda a nominare un nuovo professionista.

Finchè il neo amministratore non viene nominato e non accetta la carica, permane il precedente.

Lo scopo è quello di garantire al condominio una continuità nella gestione dell’edificio.

La Suprema Corte di Cassazione afferma che “Il mantenimento dell’incarico in via transitoria fa sì che l’amministratore debba comunque esercitare i poteri connessi alle sue attribuzioni, atteso il carattere perenne e necessario dell’ufficio che egli ricopre".

Ci si interroga quindi su quale sia l’attività che l’amministratore in prorogatio può validamente compiere per il (ex)condominio.

Iniziamo con il dire che  l’art. 1129 dispone che, al momento della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l’amministratore ha l’obbligo di eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

In caso di delibera di  una nuova nomina e  l’approvazione dei bilanci l’assemblea può validamente essere convocata dall’amministratore in prorogatio.

Nella stessa ottica l’amministratore che abbia agito nell’interesse comune può sempre ottenere dall’assemblea, a norma dell’art. 1135 cod. civ., la ratifica delle spese ordinarie e straordinarie effettuate senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità e urgenza, purché non voluttuarie o gravose.

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di Studio Chiné gestioni

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