La pubblicazione di immagini altrui


Occorre il consenso dell'interessato per pubblicare la sua foto
La pubblicazione di immagini altrui
La legge che si occupa di regolare la gestione dell'immagine altrui è quella sul diritto d'autore: la legge 633/1941. L'art. 96 della predetta legge dice: "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” . La legge prevede comunque delle deroghe e infatti all’art. 97 si chiarisce che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.” Occorre perciò che chi vuole disporre di foto che ritraggono persone diverse dalla propria si avvalga del consenso che si ottiene facendo firmare la cosiddetta "liberatoria". La liberatoria per l’ utilizzo delle immagini è il documento che deve essere utilizzato per ottenere il consenso, da parte del soggetto interessato, per esporre, pubblicare, mettere in commercio o comunque servirsi di un ritratto, di una fotografia o di una immagine o di materiale video che lo riproduca. L'utilizzatore di immagini non incorrerà in problemi giuridici se si farà rilasciare dal soggetto interessato una duplice copia della liberatoria per l'utilizzazione delle immagini.
Nel caso di pubblicazione di foto che ritraggono minori la liberatoria dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne esercita la potestà poichè i minori non possiedono ancora la capacità d'agire. A proposito di minori è importante ricordare che l'art. 12 della Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del Bambino dice " Nessun fanciullo piò essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata. Lo stesso principio viene sposato dalla Carta di Treviso che tutela la personalità del minore scritta in collaborazione col telefono azzurro. Qualora non venga prestato il consenso e l immagine venga pubblicata arbitrariamente l'interessato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 633/1941,ha diritto attraverso l'autorità giudiziaria a veder rimossa l'abuso e a chiedere il risarcimento dei danni.

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di avv. Lucia Ruggeri

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