La quantificazione del danno per la pensione
La Corte di Cassazione ha chiarito come debba calcolarsi la percentuale di invalidità a fini previdenziali

In particolare, con la sentenza n. 12837 del 21 giugno 2016 la Suprema Corte ha chiarito che nell'ambito delle cause aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, quando il soggetto sia affetto da una pluralità di patologie, al fine di determinare la percentuale invalidante complessiva e, quindi, verificare se il soggetto sia giunto o meno a quella prevista dalla legge per il diritto alla pensione richiesta, non bisogna limitarsi ad un mero calcolo aritmetico relatizzato attraverso l'addizione delle percentuali di invalidità attribuite alle varie patologie dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992.
Il danno globale va, invece, valutato in relazione alla sua reale ed effettiva incidenza sulla validità complessiva del soggetto.
Trattasi, peraltro di principio che non va a derogare la disposizione che richiede l'applicazione della formula sulla c.d. tecnica valutativa "a scalare" per i danni coesistenti.
I due criteri, infatti, debbono coesistere di modo che nella valutazione inerente il computo del grado di invalidità di un soggetto affetto da plurime patologie, per verificare se lo stesso abbia o meno diritto alla pensione di invalidità.
Pertanto, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa "a scalare", occorre anche valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto richiedente la prestazione.
E proprio in appllicazione di tale principio che la Cassazione ha confermato la decisione di merito che, valutata la difficoltà del soggetto ad indossare da solo abiti e calzature, aveva riconosciuto in suo favore, comunque, la pensione di inabilità benché il grado di invalidità determinato dal ctu fosse del 90 per cento.
Il danno globale va, invece, valutato in relazione alla sua reale ed effettiva incidenza sulla validità complessiva del soggetto.
Trattasi, peraltro di principio che non va a derogare la disposizione che richiede l'applicazione della formula sulla c.d. tecnica valutativa "a scalare" per i danni coesistenti.
I due criteri, infatti, debbono coesistere di modo che nella valutazione inerente il computo del grado di invalidità di un soggetto affetto da plurime patologie, per verificare se lo stesso abbia o meno diritto alla pensione di invalidità.
Pertanto, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa "a scalare", occorre anche valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto richiedente la prestazione.
E proprio in appllicazione di tale principio che la Cassazione ha confermato la decisione di merito che, valutata la difficoltà del soggetto ad indossare da solo abiti e calzature, aveva riconosciuto in suo favore, comunque, la pensione di inabilità benché il grado di invalidità determinato dal ctu fosse del 90 per cento.
Articolo del: