La questione dei sacchetti di plastica a pagamento


La questione dei “sacchetti bio” a pagamento in seguito al recepimento di una direttiva europea (dir. 2015/720) pone la questione di come comportarsi
La questione dei sacchetti di plastica a pagamento
La Circolare Min. Ambiente e Tutela del territorio e del mare del 4 gennaio 2018, n. 130, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle nuove disposizioni.

Il citato documento ministeriale chiarisce che il Legislatore italiano ha disciplinato un duplice regime:
- una disciplina che mantiene un divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore e introduce formalmente il c.d. pricing già ampiamente praticato dagli operatori del settore su base volontaria dal 2012;

- un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere che si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche e prevede, anche per detta tipologia di buste, il c.d. pricing.

Pertanto, la Circolare n. 130, riassumendo la disciplina relativa all'utilizzo delle borse di plastica commercializzabili, ne ha elencato le varie tipologie:

1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
a) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
b) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

2. borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
a) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
b) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

3. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;

4. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

Sulla base di tale suddivisione, l'art. 226-bis, co. 2, D. Lgs. 152/2006, prevede che:
- le borse di plastica biodegradabili e compostabili (di cui al punto 3), nonché le borse di plastica riutilizzabili (di cui ai punti 1 e 2), non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Allo stesso modo, l'art. 226-ter, co. 5 del medesimo Decreto, stabilisce che le borse ultraleggere (di cui al punto 4) non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 del relativo obbligo di pagamento.

La normativa prevede l’applicazione di una multa per chi non espone nello scontrino/fattura il prezzo di vendita del sacchetto, che può andare da un minimo di 2.500 sino a 25.000 euro.

Il prezzo di vendita che si ritiene applicabile sulla scorta di analisi fatte da associazioni di categoria, oscilla dai 2 ai 3 centesimi, oltre iva e, si ricorda, deve essere esposto nello scontrino.

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di Studio Bitetti - Fiscale

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