La responsabilità penale del datore di lavoro


Nuovi profili circa l'addebito di responsabilità ex D. Lgs. 231/01 in seguito alla diffusione del virus SARS-COVID-2
La responsabilità penale del datore di lavoro

L'ipotesi che il datore di lavoro venga chiamato a rispondere in sede penale per il contagio da Covid-19 occorso in ambienti di lavoro è fondata; il quadro normativo che si sta delineando sulla base delle attuali indagini in corso presso le Procure che indagano sui casi di contagio avvenuti nella RSA è tutta proiettata in questa precisa direzione.

Ad oggi appare chiaro e determinante che per i contagi avvenuti dopo il 03/02/2020, ai fini della esenzione della responsabilità del datore di lavoro sarà imprescindibile dimostrare non solo la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza di cui al D. L.vo 81/2008 ma anche l’ osservanza delle prescrizioni integrative che trovano la loro fonte nella “normativa emergenziale” emanata dal 03/02/2020 ad oggi, con particolare rilevanza delle linee guida previste dal Protocollo sottoscritto in data 14/3/2020 e 24/04/2020 dal Governo e dalle parti sociali.

Dal punto di vista giuridico, il contagio da Covid-19 viene trattato nel nostro ordinamento alla stregua di una "malattia" costituente l'elemento materiale di cui agli artt. 589- 590 del Codice Penale, ovvero lesioni personali colpose o omicidio colposo.

Nel caso di specie per rispondere in sede penale dell’evento lesivo, occorre che quest'ultimo fosse prevedibile ed evitabile da chi era investito dell'obbligo giuridico di impedirlo (art. 40-42 c.p.), quindi se il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di evitare l'evento lesivo del contagio, al fine di poter contestare al medesimo la responsabilità penale legata alla relativa malattia (o, addirittura, al decesso), occorrerà dimostrare che in capo al predetto vi sia un profilo di colpa per violazione di legge o normativa secondaria, dunque la violazione di una o più "norme cautelari".

Dal momento che non abbiamo ancora giurisprudenza specifica in materia (responsabilità del datore di lavoro da contagio Covid-19), la principale fonte delle predette norme cautelari, nella prassi e nelle corti giudiziarie, è il D. L.vo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Luogo di Lavoro) che, a sua volta, costituisce un'attuazione del principio generale sancito dall'art. 2087 del nostro Codice Civile, in virtù del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di attuare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dovendosi includere, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato in materia, anche a prevenire l'insorgenza di malattie correlate al lavoro stesso.

L'obbligo di vigilare sull'applicazione e sull'osservanza delle misure di sicurezza all'interno dell'azienda come abbiamo detto, grava sul datore di lavoro, a meno che egli non rilasci apposita delega con le forme previste dall'art. 16 D. L.vo 81/2008.

Si tratta di obblighi che possono essere delegati dal datore di lavoro e, in particolare:

  • la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la gestione delle emergenze;

  • la programmazione delle misure di prevenzione;

  • la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente;

  • informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

  • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione;

  • prevedere le condotte da attuare in caso di pericolo immediato;

  • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

  • fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

È proprio quest'ultimo obbligo che, per le specificità proprie del rischio di contagio da Covid-19, risulta, a quanto è dato intendere dalle prime attività di indagine condotte dalle procure, maggiormente disatteso.

Diverse Procure italiane, in presenza di un elevato numero di contagi degli operatori di strutture sanitarie (tanto da far ipotizzare l'inosservanza di basilari misure di sicurezza quali l'adeguata fornitura di dispositivi di protezione individuale), stanno cercando di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato di cui agli artt. 452-438 del Codice Penale (epidemia colposa). A parere della scrivente sarà però arduo percorrere questa strada poiché tale reato, per giurisprudenza prevalente, non è integrabile mediante una condotta omissiva ma, al contrario, solo con una condotta commissiva.

In chiave accusatoria potrebbe invece essere molto più agevole per disporre di un'ipotesi di accusa spendibile in giudizio dimostrare l’ inosservanza di una o più disposizioni del D. L.vo 81/2008 e di tutta la normativa “emergenziale”.

Per quanto qui rileva, comunque, il dato da acquisire è quello per cui l'unico modo per smontare l'ipotesi accusatoria sarà quello di provare di aver adottato tutte le cautele previste dalla normativa (es. Cass. Pen., Sent. N. 4916/2018).

Ma il quadro normativo cui occorre fare riferimento non si esaurirebbe qui, bisognando annoverare anche la casistica della responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D. L.vo 231/2001).

Nel novero dei predetti reati emergono due fattispecie tipicamente ricorrenti nell'ambito dell'operatività aziendale, ovvero le lesioni colpose e l'omicidio colposo legati all'inosservanza delle normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Possiamo pertanto aspettarci, dagli accertamenti che l'autorità inquirente condurrà nei prossimi mesi, la contestazione da parte delle Procure, non solo delle fattispecie riconnesse alla violazione del D. Lgs. 81/2008 ma di contestazioni di responsabilità ex D. L.vo 231/2001, con le relative ripercussioni sanzionatorie a carico dei rispettivi enti, sanitari e non, pubblici e privati che siano.

Appare evidente l'importanza di essersi già dotati di un adeguato modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01 oggi più che mai.

L'esperienza delle Corti insegna che, in presenza di un modello di organizzazione e gestione impostato e attuato, ancorché perfettibile, l'interesse della norma risulta assolutamente tutelato.

Si conclude sostenendo che l'osservanza delle prescrizioni del Protocollo del 14/3/2020 e del 24/04/2020, nel D. L.vo 81/2008, l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, l’adozione di un un modello di organizzazione e gestione strutturato, la stretta e fattiva collaborazione con il medico aziendale, rende realisticamente tranquillo il datore di lavoro di non incorrere in responsabilità penale in caso di contagio da Covid-19.

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di Avv. Valeria Crescenzo

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