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La responsabilità penale e civile per errore medico


Cosa si intende per responsabilità medica e le novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco
La responsabilità penale e civile per errore medico

 

Cosa si intende per responsabilità medica

In tema di responsabilità medica il legislatore ha tentato, prima con la Legge Balduzzi e poi con la più recente Legge Gelli-Bianco, di regolamentare un ambito in cui vi è l’esigenza di armonizzare i diritti alla salute dei pazienti e la tutela del personale medico e sanitario in tema di responsabilità professionale.
Le norme citate si sono poste come obiettivo quello di ridurre l’enorme mole di contenziosi in ambito medico, da una parte, e di disincentivare le pratiche di medicina difensivistica, dall’altra, operate dal personale sanitario proprio per ridurre il rischio di subire un contenzioso, ma che comportano un aggravio delle spese pubbliche.

I casi (veri o presunti) di “malpractice”, o “malasanità”, che vengono diffusi sui mezzi di comunicazione hanno, poi, contribuito a minare il rapporto di fiducia che deve sussistere tra i cittadini e il sistema sanitario. Il legislatore, quindi, a più riprese, ha tentato di creare un nuovo equilibrio tra il medico e il paziente in modo da tutelare maggiormente il professionista sanitario (e in modo da ridurre il fenomeno della medicina difensivistica) e per garantire maggior trasparenza ed eventuali risarcimenti più rapidi al paziente.

Detto questo, per responsabilità medica si intende la responsabilità professionale di colui che esercita un'attività medica nei confronti di un paziente per aver causato a quest’ultimo danni derivanti da errori, omissioni o da violazioni di obblighi inerenti l’attività stessa. Affinché ci sia responsabilità medica, però, è necessario che sussista un nesso causale tra il danno e l’errore medico. In altre parole, la lesione o il danno riportato dal paziente, deve essere diretta conseguenza del comportamento del medico.

Prima di chiarire le novità in tema di responsabilità medica sancite dalla Legge Gelli-Bianco, è importante sottolineare che la prestazione del medico consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Le prime, infatti, prevedono l’obbligo da parte del debitore di compiere una determinata attività senza che via sia, però, l’obbligo di raggiungere un predeterminato risultato, come invece avviene nelle obbligazioni di risultato. Il medico, infatti, ha l’obbligo di fornire una cura al paziente, ma non l’obbligo di guarirlo. Ciò poiché il medico non può garantire la guarigione al paziente, ma solo la cura attraverso la sua competenza e conoscenza medica.

Vi è responsabilità medica, dunque, non se il paziente non è guarito, ma soltanto se il medico ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia. In base all’art. 43 del codice penale “Il delitto…è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

 

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Da un comportamento colposo del medico deriva la sua responsabilità medica. Ma di che tipo? E’ una responsabilità contrattuale od extracontrattuale? La differenza è importante ai fini dell’onere della prova.

Si ha responsabilità contrattuale quando il debitore non adempie affatto oppure non adempie come dovrebbe in base a un contratto stipulato con il creditore. La responsabilità contrattuale del debitore è prevista dall’art. 1218 del codice civile secondo il quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Il nostro legislatore, però, ha previsto anche che si debba risarcire colui che ha subito un danno anche se tra le parti non vi era alcun accordo contrattuale. In base all’art. 2043 del codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Se la differenza tra responsabilità contrattuale o extracontrattuale non interferisce sul diritto ad essere risarcito di colui che subisce un danno, tale differenza, viceversa, riveste notevole importanza sull’onere della prova.

Infatti, se la responsabilità del medico fosse contrattuale spetterebbe a quest’ultimo provare di non avere colpa per il danno riportato dal paziente avendo utilizzato la “diligenza del buon padre di famiglia” e rispettato le linee guida e i protocolli scientifici. Viceversa, se la responsabilità del medico fosse extracontrattuale spetterebbe al paziente dover provare di aver subito un danno a causa dell’errore medico.

Chiarito ciò, è bene precisare che tra il paziente e la struttura sanitaria vige un rapporto di responsabilità contrattuale (che si perfeziona con il ricovero o con la prenotazione di un trattamento medico), mentre tra il paziente e il medico vige un rapporto di responsabilità extracontrattuale, a meno che quest’ultimo non svolga la sua prestazione in intramoenia, ovvero in libera professione (in questo caso vi è un rapporto contrattuale poiché il paziente ha richiesto espressamente di essere seguito da quello specifico medico).

 

Le novità introdotte con la Legge Gelli-Bianco

Nonostante gli interventi normativi della Legge Balduzzi (Legge n. 189/2012) e della successiva Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/017) l’ambito della responsabilità da errore medico non è totalmente privo di dubbi interpretativi.

Ad ogni modo, con la Legge Gelli-Bianco è stata modificata la responsabilità civile e penale per gli esercenti la professione medica e sanitaria, si è introdotto un nuovo processo di gestione del rischio nelle strutture (clinical risk management) e si è stabilito l’obbligo, per la struttura sanitaria, di fornire tutta la documentazione sanitaria richiesta dai pazienti entro sette giorni dalla data della richiesta stessa.

La novità principale, però, riguarda la responsabilità penale del medico. Con la precedente Legge Balduzzi, al primo comma dell’art. 3, si prevedeva che “L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.

Data la complessità interpretativa della “colpa lieve” in ambito penale, la successiva legge Gelli-Bianco ha abrogato l’art. 3 e ha inserito l'art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) in cui si elimina il riferimento alla colpa lieve e prevede l’esclusione della punibilità ai casi di colpa per imperizia. Il medico è, viceversa, punibile in caso di negligenza e imprudenza anche se ha operato rispettando le linee guida e i protocolli scientifici. Va sottolineato, però, che abrogando la “colpa lieve”, la punibilità del medico prevista dall'art. 590-sexies riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni colpose.

In sede di responsabilità civile, infine, la Legge Gelli-Bianco ha previsto una responsabilità contrattuale in capo della struttura sanitaria, ed extracontrattuale in capo al medico a meno che non sia in ambito di libera professione (come specificato sopra).

Il mio studio offre consulenza e assistenza in merito.

 

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