La responsabilità del promotore finanziario


Il danno prodotto dal promotore finanziario. Il regolamento CONSOB. Gli obblighi risarcitori dell'istituto di credito o della SIM
La responsabilità del promotore finanziario
La figura del promotore finanziario è quella che assiste il risparmiatore nella collocazione del proprio denaro in strumenti e prodotti finanziari ed è, pertanto, uno strumento molto utile sia per la Società di Intermediazione Mobiliare per cui opera (d'ora innanzi SIM), che in tal modo non deve spendere grandi risorse al fine di reperire clientela per i propri prodotti, sia per l'investitore, che di solito stabilisce un rapporto di fiducia con il promotore, che diviene l'interfaccia ed il tramite unico con la SIM, al punto tale da seguirlo negli spostamenti che il proprio consulente potrà fare da una SIM all'altra nel corso della propria carriera.

Tuttavia, la figura del promotore finanziario nasconde anche dei rischi, che diventano più incisivi e gravosi di conseguenze per l'investitore laddove è minore il controllo che la SIM impiega sull'operato dei propri collaboratori.

Il rischio più consueto, e purtuttavia, meno gravoso, è quello di incorrere in promotori che, pur mantenendosi nel campo della liceità, si dimostrano maggiormente attenti alle proprie provvigioni che al reale interesse della clientela; a tale proposito, ad esempio, deve destare qualche sospetto la continua proposta di mutamento degli investimenti in essere da parte del proprio consulente.

Infatti, la gran parte dei contratti di lavoro dei promotori finanziari, specie se inquadrati come agenti, prevede la corresponsione di un emolumento per ogni nuovo strumento finanziario collocato; ne segue che ad ogni switch effettuato dal cliente (termine con cui si è soliti indicare il passaggio di una somma di denaro da un prodotto finanziario ad un altro) il promotore riceve un compenso.

Tuttavia, sovente, lo switch operato prima della cessazione della durata contrattuale dell'investimento comporta l'addebito di una penale, più o meno importante; pertanto, è probabile che il promotore finanziario che sottoponga al proprio cliente continui mutamenti del proprio portafoglio finanziario, anche prima della scadenza dell'investimento, operi, seppure correttamente dal punto di vista formale, con il precipuo scopo di fare levitare i propri emolumenti, anche a danno del patrimonio del cliente.

È consigliabile, in questi casi, monitorare con maggiore attenzione il rapporto tra le penali prodotte dallo switch ed i possibili benefici che ne saranno conseguenza, se del caso anche con l'ausilio di un consulente esterno.

Un altro sintomo che deve destare più di un sospetto nell'investitore consiste nella proposta, da parte del promotore finanziario, di effettuare investimenti mediante consegna di denaro contante o con assegni non intestati alla SIM o al fondo di investimento; in questo caso, infatti, vi è l'estrema probabilità che il promotore stia cercando di aggirare le rigide norme che regolano la sua professione e, conseguentemente, che il denaro a lui consegnato venga distratto dalle finalità di investimento per confluire direttamente nelle disponibilità del promotore stesso o di suoi complici o prestanome.

Si precisa, infatti, che i regolamenti CONSOB che si occupano del settore vietano al promotore finanziario ed alla SIM di accettare denaro in forma diversa dal bonifico bancario o dall'assegno circolare o bancario non trasferibile, intestato alla SIM o al fondo di investimento; per tale ragione, è opportuno che il cliente rifiuti sempre la consegna di denaro con modalità diverse, iniziando a nutrire una sana sfiducia verso chi lo chiede.

Ma che cosa fare nel caso in cui ci si accorga che il promotore finanziario abbia sottratto del denaro illecitamente o, pur muovendosi nella legalità, abbia cagionato dei danni economici al proprio cliente per negligenza o per scarsa professionalità? In tali casi l'art. 31 TUF soccorre l'investitore prevedendo che la SIM sia solidalmente responsabile con il promotore finanziario per i danni da costui cagionati, anche per il caso in cui tali danni siano conseguenza di fatto penalmente rilevanti. È consigliabile, in tal caso, rivolgersi immediatamente ad un avvocato che operi nel settore bancario per avanzare le proprie richieste di indennizzo sia nei confronti del promotore che, soprattutto, nei riguardi della SIM, senza lasciarsi spaventare da risposte negative che facciano leva sul concorso di colpa dell'investitore che abbia consegnato denaro con modalità difformi da quelle sopra dette: infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito anche recentemente che le norme contenute nel regolamento CONSOB, dirette a tutelare l'interesse del risparmiatore, non possono tradursi in un maggior onere di diligenza a suo carico, neppure laddove siano state riportate sul contratto stipulato con la SIM.

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di Avv. Emanuele Spina

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