La retribuzione dei viaggiatori e piazzisti
Trattamento economico dei viaggiatori e piazzisti nel contratto collettivo di lavoro del settore del commercio

La figura del viaggiatore-piazzista è quella di un lavoratore dipendente, impiegato, il quale svolge la sua attività a favore della ditta prevalentemente o esclusivamente all’esterno, con l’incarico di contattare la clientela e vendere le merci prodotte o commercializzate dall’azienda.
Normalmente ha l’incarico di promuovere gli affari viaggiando secondo gli ordini, sia di lavoro, che di itinerario che di tempo imposti dalla ditta dalla quale è stato assunto.
Per le modalità di svolgimento del suo lavoro, il viaggiatore-piazzista, pur essendo un lavoratore subordinato gode di maggiore libertà di iniziativa e movimento rispetto agli altri impiegati della ditta per cui nella contrattazione collettiva di lavoro ha sempre avuto una disciplina particolare per alcuni aspetti del rapporto di lavoro.
L’unica differenza tra il viaggiatore e il piazzista concerne il raggio di azione dell’attività che per il piazzista è limitato alla città e cerchia urbana ove ha sede l’azienda mentre il viaggiatore ha una zona di lavoro molto più ampia.
I viaggiatori-piazzisti sono da distinguere da altri collaboratori dell’imprenditore che si occupano delle vendite e in particolare da:
a) Agenti e rappresentanti di commercio. Si tratta di lavoratori autonomi. Per "agente" si intende chiunque venga stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Per "rappresentante" si intende chiunque venga stabilmente incaricato, da una o più imprese, di
concludere contratti in una o più zone determinate.
Si considera agente/rappresentante anche il "propagandista di medicinali" ovvero, colui che, a
differenza del "propagandista scientifico" o "informatore scientifico/farmaceutico", non si limita ad
una mera illustrazione dei prodotti (rientrando quindi nella categoria dei procacciatori d'affari), ma
ne promuove/conclude la vendita.
Il loro rapporto è contraddistinto da una collaborazione autonoma, dal rischio economico incombente in capo all’agente e dallo svolgimento di una attività organizzata rivolta ad un risultato di lavoro svolto in modo autonomo.
Di contro il viaggiatore e piazzista è legato all’azienda da un contratto di lavoro subordinato per cui ha l’obbligo quotidiano di visitare determinate zone, non ha apprezzabile margine di scelta della clientela, deve seguire l’itinerario prestabilito dall’imprenditore, non ha una propria organizzazione ma utilizza quella del datore di lavoro ed inoltre il rischio delle operazioni nei confronti dei terzi è sempre a carico del datore di lavoro.
b) Addetti alla vendita (commessi). Pur essendo anche questi lavoratori dipendenti il loro compito è prevalentemente quello di assistere i clienti per aiutarli e stimolarli nel momento dell’acquisto, di collaborare con l’imprenditore per l’organizzazione degli spazi di vendita e di fornire ai clienti le indicazioni necessarie sulle merci in vendita. La loro attività, a differenza dei viaggiatori e piazzisti è svolta esclusivamente o prevalentemente all’interno del punto di vendita e solo eccezionalmente sono incaricati di visitare i clienti.
VIAGGIATORI E PIAZZISTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
Il rapporto di lavoro dei viaggiatori e piazzisti del settore commercio fino al 1994 era disciplinata da un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro.
Con la stipula del contratto collettivo di lavoro del settore commercio del 3/11/1994 si è deciso l’accorpamento nell’ambito di tale contratto della disciplina del rapporto di lavoro dei viaggiatori e piazzisti, salvaguardando in apposito protocollo aggiuntivo gli aspetti peculiari e specifici di tale figura professionale.
Con l’applicazione del suddetto contratto collettivo del commercio i viaggiatori e piazzisti sono stati classificati come " operatori di vendita" e trovano la regolamentazione del loro rapporto di lavoro nell’ambito di tale contratto collettivo.
In particolare sono inquadrati come:
a) operatori di vendita di 1° categoria , gli impiegati di concetto, comunque denominati, assunti stabilmente dall’azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;
b) operatori di vendita di 2° categoria gli impiegati d’ordine, comunque denominati, assunti stabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
All’operatore di vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all’attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l’assistenza al punto di vendita.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI OPERATORI DI VENDITA
Il contratto collettivo prevede per gli operatori di vendita un compenso fisso mensile con la possibilità di corresponsione di una provvigione da concordare tra l’azienda e il lavoratore.
La corresponsione di una provvigione, consistente in una percentuale sugli affari conclusi dal prestatore di lavoro, costituisce pertanto una possibile integrazione della retribuzione volta a incentivare e motivare ulteriormente il lavoratore ma mai una forma esclusiva della stessa, in quanto la sua aleatorietà non garantirebbe il rispetto dei caratteri della retribuzione previsti dalla legge per i lavoratori dipendenti.
Il contratto prevede inoltre che qualora l’operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta:
- solo sugli affari andati a buon fine.
- in caso di fallimento o insolvenza del cliente la provvigione non sarà dovuta se la percentuale di riparto o concordato è inferiore al 65%;
- anche nel caso di contratti già approvati dalla ditta e poi successivamente stornati dalla ditta medesima o non giungano a buon fine per colpa della ditta;
- con liquidazione mensile, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a buon fine. La liquidazione dovrà farsi in base all’importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e di imballi. Non si dovranno dedurre gli sconti extra o abbuoni o resi derivanti da colpa della ditta o concordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare dovuti a iniziativa esclusiva della ditta medesima;
- anche sugli affari fatti dalla ditta senza suo tramite con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata;
- anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.
Nelle aziende che occupano oltre sette operatori di vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti dal contratto.
Ai fini del pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, il calcolo dell’importo da corrispondere deve tener conto, rispettivamente, della media delle provvigioni maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda e della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto.
Alla luce di tali disposizione pertanto gli importi corrisposti a titolo di provvigione sono computabili ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive.
Allo stesso modo tali compensi risultano computabili anche al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto
LA INDENNITA’ DI TRASFERTA DEI VIAGGIATORI - PIAZZISTI
Il contratto collettivo del settore commercio prevede per gli operatori di vendita una duplice possibilità in ordine al trattamento di trasferta. In particolare l’art. 11 del protocollo aggiuntivo che disciplina il rapporto di lavoro con tale categoria di lavoratori dispone che gli stessi hanno diritto in alternativa:
a) ad una diaria fissa che costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Tale diaria non è dovuta quando l’operatore è in sede a disposizione dell’azienda, nella città ove risiede abitualmente. Qualora però non fosse inviato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente , gli sarà comunque corrisposta una indennità ridotta a 2/5 .
b) al rimborso delle spese sostenute e documentate per vitto e alloggio nell’espletamento della sua attività fuori dalla città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale semprechè non possa rientrare nella propria abitazione.
Il contratto non fissa l’importo della diaria che viene quindi lasciato alla disponibilità delle parti.
In merito è sorto il dubbio se tale trattamento previsto per i viaggiatori e piazzisti sia da considerare indennità di trasferta ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.P.R. 917/86 o indennità corrisposta i c.d. " trasferisti" prevista dall’art. 49, comma 6 dello stesso D.P.R.
Quest’ultima norma definisce " trasferisti" i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e stabilisce che le indennità e maggiorazioni di retribuzione dovute ai suddetti lavoratori, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% del loro ammontare.
Il Ministero delle Finanze, con circ. n. 101/E del 19/5/2000 e successivamente l’INPS con messaggio n. 27271/2008 hanno chiarito che il trattamento fiscale e contributivo previsto per le indennità corrisposte ai " trasferisti" va applicato solo qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione;
- lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del lavoratore;
- la corresponsione di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa. Tale indennità deve essere prevista, per contratto, per tutti i giorni retribuiti non rilevando l’effettiva situazione di trasferta ( pagamento anche per giorni di assenza per ferie, malattia, ecc).
Sulla base delle suddette disposizioni e precisazioni si può sostenere che l’operatore di vendita può essere considerato " trasfertista" qualora:
a) nella lettera di assunzione non sia indicato una normale sede di lavoro;
b) si preveda lo svolgimento dell’attività in luoghi sempre diversi (insita nella qualifica)
c) si preveda la corresponsione di una indennità o maggiorazione giornaliera che prescinda dalla effettiva situazione di trasferta e sia quindi corrisposta anche in caso di lavoro in sede o di assenza giustificata.
Lo stesso contratto collettivo sembra far rientrare l’operatore di vendita nella categoria dei "trasferisti" quando precisa che la diaria fissa costituisce ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione anche se , con una interpretazione autentica dell’art. 11 del contratto, le parti in data 4/4/2007 hanno precisato che tale indicazione, formulata in periodo antecedente all’emanazione del D. Lgs. 314/97, ha unicamente la finalità di determinare contrattualmente l’incidenza di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi.
I vantaggi per l’azienda e per il lavoratore dell’inquadramento come " trasferista " sono comunque quelli di:
1) poter liberamente stabilire l’importo di indennità che non è soggetta ai limiti previsti per le trasferte di cui all’art. 48, comma 5, del TUIR;
2) non dover conservare documenti e rendiconti comprovanti l’effettiva trasferta del lavoratore;
3) poterla corrispondere anche agli operatori di vendita che svolgono attività di piazzista e che pur lavorando abitualmente all’esterno dell’azienda hanno il loro raggio di azione limitato alla piazza o località ove ha sede la ditta committente e che non potrebbero pertanto percepire l’indennità di trasferta prevista per i lavoratori non trasferisti.
IMPONIBILITA FISCALE E CONTRIBUTIVA DELLE PROVVIGIONI E DIARIE
Le provvigioni liquidate concorrono a formare la base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali da versare all’Inps mentre ai fini del calcolo dell’IRPEF tali compensi possono rientrare fra quelli soggetti a tassazione ridotta (detassazione ).
La diarie previste per i lavoratori trasfertisti invece hanno le seguenti caratteristiche:
- sono imponibili Inps per il 50% del loro ammontare;
- sono imponibili Inail per il 50% del loro ammontare;
- sono imponibili Irpef per il 50% del loro ammontare;
- sono utili per il TFR per il 50% del loro ammontare;
- sono erogate solo per 12 mensilità.
Normalmente ha l’incarico di promuovere gli affari viaggiando secondo gli ordini, sia di lavoro, che di itinerario che di tempo imposti dalla ditta dalla quale è stato assunto.
Per le modalità di svolgimento del suo lavoro, il viaggiatore-piazzista, pur essendo un lavoratore subordinato gode di maggiore libertà di iniziativa e movimento rispetto agli altri impiegati della ditta per cui nella contrattazione collettiva di lavoro ha sempre avuto una disciplina particolare per alcuni aspetti del rapporto di lavoro.
L’unica differenza tra il viaggiatore e il piazzista concerne il raggio di azione dell’attività che per il piazzista è limitato alla città e cerchia urbana ove ha sede l’azienda mentre il viaggiatore ha una zona di lavoro molto più ampia.
I viaggiatori-piazzisti sono da distinguere da altri collaboratori dell’imprenditore che si occupano delle vendite e in particolare da:
a) Agenti e rappresentanti di commercio. Si tratta di lavoratori autonomi. Per "agente" si intende chiunque venga stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Per "rappresentante" si intende chiunque venga stabilmente incaricato, da una o più imprese, di
concludere contratti in una o più zone determinate.
Si considera agente/rappresentante anche il "propagandista di medicinali" ovvero, colui che, a
differenza del "propagandista scientifico" o "informatore scientifico/farmaceutico", non si limita ad
una mera illustrazione dei prodotti (rientrando quindi nella categoria dei procacciatori d'affari), ma
ne promuove/conclude la vendita.
Il loro rapporto è contraddistinto da una collaborazione autonoma, dal rischio economico incombente in capo all’agente e dallo svolgimento di una attività organizzata rivolta ad un risultato di lavoro svolto in modo autonomo.
Di contro il viaggiatore e piazzista è legato all’azienda da un contratto di lavoro subordinato per cui ha l’obbligo quotidiano di visitare determinate zone, non ha apprezzabile margine di scelta della clientela, deve seguire l’itinerario prestabilito dall’imprenditore, non ha una propria organizzazione ma utilizza quella del datore di lavoro ed inoltre il rischio delle operazioni nei confronti dei terzi è sempre a carico del datore di lavoro.
b) Addetti alla vendita (commessi). Pur essendo anche questi lavoratori dipendenti il loro compito è prevalentemente quello di assistere i clienti per aiutarli e stimolarli nel momento dell’acquisto, di collaborare con l’imprenditore per l’organizzazione degli spazi di vendita e di fornire ai clienti le indicazioni necessarie sulle merci in vendita. La loro attività, a differenza dei viaggiatori e piazzisti è svolta esclusivamente o prevalentemente all’interno del punto di vendita e solo eccezionalmente sono incaricati di visitare i clienti.
VIAGGIATORI E PIAZZISTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
Il rapporto di lavoro dei viaggiatori e piazzisti del settore commercio fino al 1994 era disciplinata da un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro.
Con la stipula del contratto collettivo di lavoro del settore commercio del 3/11/1994 si è deciso l’accorpamento nell’ambito di tale contratto della disciplina del rapporto di lavoro dei viaggiatori e piazzisti, salvaguardando in apposito protocollo aggiuntivo gli aspetti peculiari e specifici di tale figura professionale.
Con l’applicazione del suddetto contratto collettivo del commercio i viaggiatori e piazzisti sono stati classificati come " operatori di vendita" e trovano la regolamentazione del loro rapporto di lavoro nell’ambito di tale contratto collettivo.
In particolare sono inquadrati come:
a) operatori di vendita di 1° categoria , gli impiegati di concetto, comunque denominati, assunti stabilmente dall’azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;
b) operatori di vendita di 2° categoria gli impiegati d’ordine, comunque denominati, assunti stabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
All’operatore di vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all’attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l’assistenza al punto di vendita.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI OPERATORI DI VENDITA
Il contratto collettivo prevede per gli operatori di vendita un compenso fisso mensile con la possibilità di corresponsione di una provvigione da concordare tra l’azienda e il lavoratore.
La corresponsione di una provvigione, consistente in una percentuale sugli affari conclusi dal prestatore di lavoro, costituisce pertanto una possibile integrazione della retribuzione volta a incentivare e motivare ulteriormente il lavoratore ma mai una forma esclusiva della stessa, in quanto la sua aleatorietà non garantirebbe il rispetto dei caratteri della retribuzione previsti dalla legge per i lavoratori dipendenti.
Il contratto prevede inoltre che qualora l’operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta:
- solo sugli affari andati a buon fine.
- in caso di fallimento o insolvenza del cliente la provvigione non sarà dovuta se la percentuale di riparto o concordato è inferiore al 65%;
- anche nel caso di contratti già approvati dalla ditta e poi successivamente stornati dalla ditta medesima o non giungano a buon fine per colpa della ditta;
- con liquidazione mensile, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a buon fine. La liquidazione dovrà farsi in base all’importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e di imballi. Non si dovranno dedurre gli sconti extra o abbuoni o resi derivanti da colpa della ditta o concordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare dovuti a iniziativa esclusiva della ditta medesima;
- anche sugli affari fatti dalla ditta senza suo tramite con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata;
- anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.
Nelle aziende che occupano oltre sette operatori di vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti dal contratto.
Ai fini del pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, il calcolo dell’importo da corrispondere deve tener conto, rispettivamente, della media delle provvigioni maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda e della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto.
Alla luce di tali disposizione pertanto gli importi corrisposti a titolo di provvigione sono computabili ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive.
Allo stesso modo tali compensi risultano computabili anche al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto
LA INDENNITA’ DI TRASFERTA DEI VIAGGIATORI - PIAZZISTI
Il contratto collettivo del settore commercio prevede per gli operatori di vendita una duplice possibilità in ordine al trattamento di trasferta. In particolare l’art. 11 del protocollo aggiuntivo che disciplina il rapporto di lavoro con tale categoria di lavoratori dispone che gli stessi hanno diritto in alternativa:
a) ad una diaria fissa che costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Tale diaria non è dovuta quando l’operatore è in sede a disposizione dell’azienda, nella città ove risiede abitualmente. Qualora però non fosse inviato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente , gli sarà comunque corrisposta una indennità ridotta a 2/5 .
b) al rimborso delle spese sostenute e documentate per vitto e alloggio nell’espletamento della sua attività fuori dalla città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale semprechè non possa rientrare nella propria abitazione.
Il contratto non fissa l’importo della diaria che viene quindi lasciato alla disponibilità delle parti.
In merito è sorto il dubbio se tale trattamento previsto per i viaggiatori e piazzisti sia da considerare indennità di trasferta ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.P.R. 917/86 o indennità corrisposta i c.d. " trasferisti" prevista dall’art. 49, comma 6 dello stesso D.P.R.
Quest’ultima norma definisce " trasferisti" i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e stabilisce che le indennità e maggiorazioni di retribuzione dovute ai suddetti lavoratori, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% del loro ammontare.
Il Ministero delle Finanze, con circ. n. 101/E del 19/5/2000 e successivamente l’INPS con messaggio n. 27271/2008 hanno chiarito che il trattamento fiscale e contributivo previsto per le indennità corrisposte ai " trasferisti" va applicato solo qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione;
- lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del lavoratore;
- la corresponsione di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa. Tale indennità deve essere prevista, per contratto, per tutti i giorni retribuiti non rilevando l’effettiva situazione di trasferta ( pagamento anche per giorni di assenza per ferie, malattia, ecc).
Sulla base delle suddette disposizioni e precisazioni si può sostenere che l’operatore di vendita può essere considerato " trasfertista" qualora:
a) nella lettera di assunzione non sia indicato una normale sede di lavoro;
b) si preveda lo svolgimento dell’attività in luoghi sempre diversi (insita nella qualifica)
c) si preveda la corresponsione di una indennità o maggiorazione giornaliera che prescinda dalla effettiva situazione di trasferta e sia quindi corrisposta anche in caso di lavoro in sede o di assenza giustificata.
Lo stesso contratto collettivo sembra far rientrare l’operatore di vendita nella categoria dei "trasferisti" quando precisa che la diaria fissa costituisce ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione anche se , con una interpretazione autentica dell’art. 11 del contratto, le parti in data 4/4/2007 hanno precisato che tale indicazione, formulata in periodo antecedente all’emanazione del D. Lgs. 314/97, ha unicamente la finalità di determinare contrattualmente l’incidenza di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi.
I vantaggi per l’azienda e per il lavoratore dell’inquadramento come " trasferista " sono comunque quelli di:
1) poter liberamente stabilire l’importo di indennità che non è soggetta ai limiti previsti per le trasferte di cui all’art. 48, comma 5, del TUIR;
2) non dover conservare documenti e rendiconti comprovanti l’effettiva trasferta del lavoratore;
3) poterla corrispondere anche agli operatori di vendita che svolgono attività di piazzista e che pur lavorando abitualmente all’esterno dell’azienda hanno il loro raggio di azione limitato alla piazza o località ove ha sede la ditta committente e che non potrebbero pertanto percepire l’indennità di trasferta prevista per i lavoratori non trasferisti.
IMPONIBILITA FISCALE E CONTRIBUTIVA DELLE PROVVIGIONI E DIARIE
Le provvigioni liquidate concorrono a formare la base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali da versare all’Inps mentre ai fini del calcolo dell’IRPEF tali compensi possono rientrare fra quelli soggetti a tassazione ridotta (detassazione ).
La diarie previste per i lavoratori trasfertisti invece hanno le seguenti caratteristiche:
- sono imponibili Inps per il 50% del loro ammontare;
- sono imponibili Inail per il 50% del loro ammontare;
- sono imponibili Irpef per il 50% del loro ammontare;
- sono utili per il TFR per il 50% del loro ammontare;
- sono erogate solo per 12 mensilità.
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