La riforma del terzo settore


Una riforma che ha regolamentato e disciplinato un settore ampio nel nostro Paese
La riforma del terzo settore

 

La Riforma del Terzo Settore e il Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117 del 3/7/2017) hanno regolamentato un ambito a cui appartengono in Italia oltre 300 mila tra associazioni (riconosciute e non), fondazioni, comitati, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, ecc…

Sono diverse e profonde le modifiche che sono state apportate al nostro ordinamento con i recenti decreti legislativi a fronte della legge delega 106/2016 e che in parte hanno modificato le norme riferite agli Enti del Terzo settore all’interno del codice civile a loro dedicate (articoli 14 - 42 c.c.). I tre D. Lgs. cardine sono:

1. D. Lgs. 111/2017 (Disciplina dell’istituto del 5x1000)

2. D. Lgs. 112/2017 (Revisione della disciplina dell’impresa sociale)

3. D. Lgs. 117/2017 (Introduzione del Codice del Terzo Settore)

 

Le motivazioni alla base della scelta del legislatore di riformare un settore che ha visto il sorgere di enti no profit di varia natura e, a volte, creati per ottenere vantaggi fiscali, sono:

- uniformare la disciplina sotto il profilo civilistico, societario, contabile e fiscale

- introdurre nuovi obblighi di rendicontazione per gli enti più strutturati

- offrire agevolazioni fiscali agli enti più meritevoli

- razionalizzare il sistema di accreditamento del 5x1000

 

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore sono state abrogate:

- la legge quadro sul volontariato (L. 266/1991)

- la Legge quadro sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000)

- Legge quadro sulle ONLUS (D.lgs 460/1997)

- mentre è stata ridimensionata e depotenziata la L.398/1991 per le ASD (associazioni sportive dilettantistiche.

 

Particolare rilievo assumono il nuovo Codice del Terzo Settore (CTS) che disciplina la materia e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il RUNTS è un registro pubblico istituito presso il Ministero del lavoro, ed è operativamente gestito su base territoriale con modalità informatiche in collaborazione con le Regioni e le Provincie autonome.

Al RUNTS devono iscriversi tutti gli ETS, sia enti commerciali sia gli enti non commerciali.

Infatti, gli enti, seppur senza scopo di lucro, possono svolgere attività commerciali per raggiungere lo scopo statutario. In base all’entità di tale attività, si dividono in:

- enti commerciali: quando le attività commerciali sono prevalenti rispetto a quelle istituzionali

- enti non commerciali: quando le attività commerciali sono nulle o inferiori rispetto a quelle istituzionali

Tale differenza è importante ai fini fiscali poiché gli enti commerciali sono paragonati alle S.p.a., mentre gli enti non commerciali sono equiparati alle persone fisiche

 

In base all’art.4, co.1 del CTS, si definiscono ETS (Enti del Terzo Settore) le Associazioni riconosciute e non riconosciute, le Fondazioni, le ODV (organizzazioni di volontariato), le APS (Associazioni di promozione sociale), gli Enti filantropici, le Imprese sociali incluse le Cooperative sociali, le Reti associative, le Società di mutuo soccorso e qualsiasi altro Ente privato diverso dalle società.

I requisiti degli ETS sono che svolgano attività senza scopo di lucro e che siano costituite per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre, devono essere iscritti nel RUNTS.

Non sono ETS le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

 

In base all’art. 5, co.1 del CTS, gli ETS esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale (istituzionali) per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale che si possono distinguere nei 5 settori: Sanitario, Carattere educativo, Rispetto del territorio, Cultura, Settori di solidarietà e accoglienza. Ulteriore requisito, è la loro iscrizione nel RUNTS.

La materia è molto complessa e articolata per poter essere riassunta in breve. Però, è possibile elencare i punti salienti della riforma e rimandare a un appuntamento presso il mio studio per ulteriori informazioni.

 

Personalità giuridica: Gli ETS devono seguire una nuova procedura per ottenere la personalità giuridica in modo da separare il patrimonio dell'ente da quello dei suoi amministratori (così facendo i creditori dell'ente non possono aggredire i patrimoni degli amministratori). E’ il notaio che verifica il rispetto dei requisiti e li trasmette al Registro Unico nazionale del Terzo settore per la registrazione.

L’iscrizione nel RUNTS richiede un patrimonio minimo (costituito anche da beni diversi dal denaro) di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni.

 

Scomparsa delle Onlus: a regime viene abrogata la normativa sulle Onlus e le stesse dovranno iscriversi al RUNTS. Nel frattempo si continuano ad applicare le norme previgenti.

 

Volontariato: è un aspetto cruciale della CTS che ha sancito la gratuità delle attività di volontariato che non possono essere retribuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (il rimborso forfetario è vietato). Solo se lo statuto lo prevede, è consentito un rimborso massimo di 10 euro al giorno e fino a 150 euro al mese a fronte di autocertificazione. E' obbligatoria l'assicurazione ai volontari su infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.

 

Fiscalità di vantaggio per chi dona agli ETS: le persone fisiche che donano beni e denaro agli ETS hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- detrazione pari al 30% fino ad un massimo di 30 mila euro per ciascun periodo d'imposta (che sale al 35% in caso di donazioni in favore delle ODV (Organizzazioni di

Volontariato)

- in alternativa si può optare per la deduzione del 10% del reddito complessivo dichiarato

Le aziende o gli enti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- deducibilità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato senza il limite dei 70 mila euro previsti dalla prevedente normativa

- deduzione dell’eccedenza fino al quarto periodo d'imposta successivo se supera il reddito complessivo dichiarato.

 

Fondo per il Finanziamento degli ETS: i fondi attuali per le associazioni di promozione sociale, le ONLUS e le ODV (Organizzazioni di Volontariato) vengono razionalizzati e viene istituito il Fondo per il Finanziamento con lo scopo di sostenere le le attività delle ODV (Organizzazioni di Volontariato), delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

 

5 per mille: attraverso tale misura di sussidiarietà fiscale il contribuente può destinare una parte delle imposte dovute a titolo di Irpef a favore di un ETS per sostenere gli enti iscritti nel RUNTS, finanziare la ricerca scientifica, sanitaria e delle università, sostenere le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, sostenere le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) riconosciute dal CONI e sostenere le attività di tutela del patrimonio artistico. L’ente beneficiario ha l’obbligo di redigere e pubblicare sul proprio sito web il rendiconto di come sono stati utilizzati i fondi assieme a una relazione illustrativa.

 

Il regime fiscale degli E.T.S. è disciplinato dall’art.79 e seguenti del CTS ed è differente tra gli enti commerciali e non commerciali, così come sono stati previsti regimi forfettari. Date La complessità della materia fiscale, vi invito a contattarmi per ottenere puntuali informazioni al riguardo.

Il mio studio si rende disponibile ad offrire la propria consulenza sul mondo del Terzo settore e sulla nuova normativa che lo riguarda, nonché sulle procedure per iscriversi al RUNTS.

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di Dott.ssa Maria Irman Tripaldi

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