La riforma della responsabilità penale del medico


Le novità introdotte dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) in materia di responsabilità penale del professionista sanitario
La riforma della responsabilità penale del medico
La legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) in tema di <> - pubblicata nella G.U. del 17 marzo 2017 - trae origine dalla necessità di prevedere una nuova regolamentazione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività medico-sanitaria.
La legge di riforma affronta espressamente tematiche differenti attinenti alla responsabilità del professionista sanitario, che spaziano dalla responsabilità civile a quella penale.
Per quanto concerne il versante penalistico, l'art. 6 della Legge in commento introduce all'interno del Cod. Pen. l'art. 590 sexies rubricato: <>.
La nuova norma incriminatrice, al 1 comma prevede che: "Se i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste, salvo quanto disposto dal secondo comma".
Il secondo comma, a sua volta, stabilisce che: "qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le linee guida come definite e pubblicate ai sensi della legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto".
Dunque, a seguito della novella in commento in caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria continua a farsi applicazione delle pene oggi previste dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio e lesioni personali colpose.
Tuttavia, viene introdotta una speciale causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle Linee Guida.
Infatti, come si evince dalla lettura del 2 comma della norma incriminatrice de qua qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia del professionista la punibilità è comunque esclusa qualora siano state osservate le Linee Guida, purchè adeguate alla specificità del caso concreto o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.
In altri termini, qualora il sanitario abbia posto in essere una condotta commissiva od omissiva, tale da integrare la colpa, sub specie di imperizia, questi potrà essere ritenuto penalmente responsabile solo laddove non abbia rispettato le Linee Guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche-clinico assistenziali.
Viceversa, in caso di evento infausto verificatosi a causa di imperizia, qualora il sanitario abbia comunque osservato tali Linee Guida la punibilità dello stesso deve, in ogni caso, ritenersi esclusa, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la complessità e/o difficoltà del caso di specie.
Come si evince dalla letteria della norma in commento, la operatività di tale causa di non punibilità risulta limitata ai casi di evento mortale o lesivo verificatisi a causa della imperizia del sanitario, non potendo, invece, la stessa trovare applicazione con riferimento eventi infausti verificatisi a causa di negligenza o imprudenza dello stesso.
Infine, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge di riforma ha disposto l'abrogazione dell'art. 3, comma 1, Legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), la quale prevedeva la non punibilità per colpa lieve del sanitario che nello svolgimento della propria attività si fosse attenuto alle Linee Guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, fermo restando gli obblighi civilistici di natura risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c.
In definitiva, mentre la disciplina previgente distingueva tra le ipotesi di colpa lieve e colpa grave oggi, a seguito della riforma, sembrerebbe venire meno ogni distinzione relativa al grado della colpa.
Infatti, come emerge dalla lettura dell'art. 590 sexies c.p., qualora l'evento si sia verificato a caisa di imperizia la punibilità del professionista sanitario è comunque esclusa laddove lo stesso si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle Linee guida, a prescindere dal fatto che si tratti di colpa grave o colpa lieve.

Avv. Goffredo Di Nota

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