La riorganizzazione degli uffici giudiziari


Definizione e tratti essenziali
La riorganizzazione degli uffici giudiziari
Nella fattispecie concernente la geografia giudiziaria la straordinaria necessità ed urgenza dichiarata e contenuta nel preambolo del decreto legge numero 128 del 2011 non è stata neppure ripetuta nella legge di conversione del predetto decreto legge numero 148 del 2011 la quale si è limitata ad introdurre addirittura per la prima volta ed in sede di conversione di decreto legge una disciplina della quale non vi era alcun cenno nel decreto poi convertito con modificazioni se non nell'art. 1 comma 2 che3 indica il fine del "perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 decreto legge 6 luglio 2011 numero 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 numero 111" facendo dunque rinvio addirittura a quanto previsto da un decreto legge diverso e oltre tutto già convertito con altra legge dello Stato. Appare evidente il vulnus inflitto alla norma procedimentale prevista dalla Carta Costituzionale che limita l'adozione del decreto legge ai soli casi di straordinaria necessità ed urgenza e sancisce la perdita di efficacia dello stesso decreto in caso di mancata conversione parlamentare entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione. Solo in tale caso dunque è consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall'art. 72 della Carta Costituzionale. In effetti a conferma di quanto detto l'articolo 72 comma 4 della Costituzione, prevede inderogabilmente che la procedura di esame e di approvazione diretta da parte del Parlamento è sempre adottata per i disegni di legge di delegazione legislativa: ciò significa che il conferimento della delega e la sua approvazione parlamentare deve avvenire secondo i criteri disciplinati e stabiliti dall'articolo 72 ncomma 1 della Carta Costituzionale ai sensi del quale ogni disegno di legge è esaminato da una commissione apposita e poi dal Parlamento stesso che la approva articolo per articolo e con votazione finale. Il medesimo vincolo procedurale è previsto per i disegni di legge di conversione ex articolo 96 bis del Regolamento della Camera dei Deputati e dagli articoli 35 e 78 del Regolamento del Senato della Repubblica. Nella fattispecie, dunque, è evidente e palese non solo la violazione dell'iter ordinario di produzione legislativa ex articoli 70 ne 72 comma 1 e 4 della Costituzione, ma anche di quello previsto per la decretazione di urgenza ex articolo 77 della Costituzione non sussistendo ragioni di necessità ed urgenza a sostegno e supporto dell'introduzione di una disposizione inerente la riorganizzazione della geografia giudiziaria, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto legge convertito, anzi dichiaratamente legata ad altro decreto legge, già oggetto di conversione con altra legge.

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di Studio legale Tomassi

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