La ripartizione delle spese nel condominio


Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito
La ripartizione delle spese nel condominio
Il condominio degli edifici è costituito al fine di assicurare una migliore amministrazione e gestione della cosa comune senza venire ad incidere in alcun modo sui diritti dei singoli condomini. Il condominio risulta regolato dagli artt. 1117 e ss. c.c., in particolare questo articolo nell'individuare le parti comuni dell'edificio pone una presunzione di comproprietà in relazione a determinate parti dello stesso. Questa presunzione di comproprietà non opera solo riguardo a cose che per le loro caratteristiche strutturali sono destinate esclusivamente ad una o più unità immobiliari, e cioè nel caso in cui quella cosa abbia una specifica destinazione al servizio di un appartamento in proprietà esclusiva di un condomino.
Occorre altresì rilevare che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio sono sostenute da tutte i condomini anche se in misura proporzionale al valore della quota di ciascuno, in particolare per quanto concerne le spese di riparazione di una terrazza di proprietà esclusiva di un condomino, terrazza intesa come lastrico solare in base alla storica definizione della Corte di Cassazione con sent. n. 11449/1992, che pone l'obbligo contributivo nella misura di un terzo a carico del condomino che ne abbia l'uso esclusivo e di due terzi a carico dei condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve da copertura, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno ex art. 1126 c.c.
Sempre in merito alla ripartizione delle spese condominiali occorre specificare che in ordine alla domanda di risarcimento del danno prodotto da infiltrazioni di acqua, rileva tutto quanto disposto ex art. 2051 c.c. Detta disposizione, statuendo che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, pone l'obbligo del risarcimento a carico del condomino quale custode, infatti tale responsabilità è fondata non sul principio di responsabilità oggettiva, ma sul dovere di custodia che incombe al soggetto che, a qualsiasi titolo ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione all'obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danni ai terzi, potere fisico sulla cosa che va riconosciuto quindi senza dubbio al proprietario esclusivo del bene.

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di Studio legale Tomassi

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