La “rivoluzione” dell’assegno divorzile


La Sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione ha rivoluzionato l'assegno divorzile
La “rivoluzione” dell’assegno divorzile
Con la Sentenza n. 11504 del 10 Maggio 2017, la Ia Sezione Civile della Corte di Cassazione ha messo in atto quella che può essere definita la "rivoluzione" dell’assegno divorzile.
La Suprema Corte, infatti, con la Sentenza citata si discosta da un orientamento risalente al lontano 1990, secondo il quale l’assegno divorzile, ex Art. 5 L. 898 del 1970, veniva determinato in base al tenore di vita dell’ex coniuge avente diritto.
Ritenendolo non più attuale, gli Ermellini, con tale pronuncia, hanno di fatto abbandonato il principio del tenore di vita matrimoniale del coniuge più debole, limitando il diritto al mantenimento al presupposto della non autosufficienza economica, previo accertamento della mancanza di mezzi adeguati e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli da sé.
La disciplina del divorzio vuole che l’iter giudiziario venga suddiviso in due fasi: nella prima, riguardante l’an debeatur, si accerta che la domanda proposta dal coniuge soddisfi i criteri di legge con esclusivo riguardo all’autosufficienza economica desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie, dalla capacità e possibilità effettiva di lavoro e dalla stabile disponibilità di un immobile da destinarsi ad uso abitativo; la seconda fase, quella del quantum debeatur, ha lo scopo di determinare il peso dell’assegno di mantenimento sulla base degli elementi valutati nella fase precedente.
Le due fasi sono collegate tra loro da un rapporto di subordinazione: se nella prima non viene accertato il diritto al mantenimento, non avrà senso procedere al quantum.
Corollario, questo, ribadito dalla Suprema Corte anche nella sentenza in esame:
"...il carattere condizionato del diritto all’assegno di divorzio - comportando ovviamente la sua negazione in presenza di "mezzi adeguati" dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità di procurarseli, vale a dire della indipendenza o autosufficienza economica dello stesso - comporta altresì che, in carenza di ragioni di solidarietà economica, l’eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della mera preesistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto, e inoltre di durata sine die: il discrimine tra solidarietà economica ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza, o no, delle condizioni del diritto all’assegno nella fase dell’an debeatur."
Circa il criterio del tenore di vita, questo riconduce inevitabilmente, almeno per quel che riguarda il campo tecnico-giuridico, alla valutazione di un parametro che risulti poi un quid pluris illegittimo.
Tale parametro, infatti, se applicato nella fase dell’an colliderebbe radicalmente con la ratio dell’istituto, dato che col divorzio non si estingue solo un rapporto puramente personale, ma anche economico-patrimoniale, proprio del matrimonio.
La considerazione di detto criterio nella seconda fase, invece, significherebbe un inspiegabile rigonfiamento dell’assegno dovuto ad una situazione legata, anch’essa, ad un rapporto ormai estinto, oltre che ad essere non prettamente necessaria al fine di garantire un dignitoso livello di vita.
Dal punto di vista sociale, determinare l’assegno di mantenimento, parametrandolo al tenore di vita, sarebbe un peso gravante sulle libertà costituzionalmente garantite alla persona.
A prescindere dal reddito, infatti, potrebbe tradursi in un ostacolo alla libera autodeterminazione dell’individuo o, più semplicemente, alla scelta di costituire una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del precedente nucleo.
La pronuncia della Corte di Cassazione, per concludere, si è resa protagonista, dal punto di vista mediatico, riguardo al caso di divorzio Berlusconi-Lario.
Con Sentenza n. 4793 del 16 Novembre 2017, la Corte d’Appello del Tribunale di Milano, sulla scorta della Sentenza in esame, ha notevolmente ridimensionato il quantum dell’assegno mensile dovuto dall’ex Presidente del Consiglio a beneficio dell’ex coniuge.

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di Avv.to Angelo De Nina

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