La rottamazione delle cartelle di pagamento
Breve sintesi dei presupposti e delle modalità per vedersi condonate le proprie pendenze con Equitalia (e non solo)
L’art. 6, D.L. n. 193/2016, consente la definizione agevolata dei carichi pendenti iscritti a ruolo ottenendo una riduzione degli importi a debito che può rivelarsi assai corposa. In attesa della conversione del Decreto legge e delle indicazioni ufficiali della p.a. è possibile fornire le prime rapide delucidazioni.
Benefici:
- sono condonabili sanzioni e interessi di mora (quelli applicati dall’agente per la riscossione);
- sono incluse somme aggiuntive dovute all’Inps, Inail, Casse di previdenza, ecc.;
- sono coinvolti anche i tributi locali;
- nelle more della procedura:
§ non vengono avviate nuove azioni esecutive;
§ non sono iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
§ non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
Cartelle e soggetti coinvolti:
- si tratta dei ruoli affidati agli agenti della riscossione quindi non solamente Equitalia;
- negli anni dal 2000 al 2015;
- è condonabile ogni importo iscritto a ruolo purché, come detto, riferito a interessi e sanzioni;
- sono invece escluse:
§ le sanzioni per violazioni al Codice della strada (ma in questo caso possono essere estinti gli interessi di mora);
§ le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;
§ l'Iva all’importazione;
§ le somme recuperate per aiuti di Stato;
§ i crediti da condanna della Corte dei conti;
§ le sanzioni pecuniarie di natura penale;
- sono ammessi al condono i debitori che non hanno mai pagato alcunché;
- sono altresì ammessi i debitori che hanno pagato parzialmente attraverso piani di rateizzazione;
- sono esclusi coloro che, rispetto ai piani rateali in essere, non abbiano adempiuto tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Importi da pagare:
- sorte capitale;
- interessi di mora iscritti a ruolo dall’ente creditore;
- aggio di riscossione sugli importi non condonati;
- spese di notifica della cartella;
Come pagare:
- in unica soluzione;
- oppure in massimo quattro rate:
§ le prime due sono ciascuna di 1/3 dell’importo complessivo;
§ la terza e la quarta sono ciascuna pari a 1/6;
§ la terza deve avere scadenza massima al 15/12/2017;
§ la quarta deve avere scadenza massima al 15/03/2018;
- la rateizzazione viene assoggetta al saggio di interesse dello 4,5%.
Procedimento:
- il contribuente deve manifestare all’agente per la riscossione la volontà di accedere alla rottamazione;
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 193/2016;
- utilizzando la modulistica che verrà pubblicata dall’agente;
- indicando:
§ l'eventuale numero di rate con le quali si intende pagare;
§ l’esistenza di eventuali giudizi pendenti;
§ l’impegno a rinunciare a tali giudizi;
- l’agente per la riscossione comunica gli importi da pagare e la scadenza delle rate;
- il debitore che, per effetto del condono, non dovrebbe pagare nulla in ragione di quanto precedentemente versato (magari per un piano di rateizzazione), deve comunque manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- le somme già versate che eccedono quanto sarebbe dovuto col condono rimangono definitivamente acquisite all’erario;
- i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi rimangono sospesi per tutta la durata della procedura.
Decadenza dal condono:
- per mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate;
- i versamenti effettuati a seguito dell’istanza vengono acquisiti dall’erario e l’agente per la riscossione prosegue le azioni di recupero del debito originario residuo;
- i termini di decadenza e prescrizione tornano a decorrere.
Le problematiche che orbitano intorno alla rottamazione sono molteplici, basti pensare ai contribuenti in ritardo col piano di rateizzazione o decaduti dallo stesso. Ciò rende consigliabile attivarsi per tempo.
Benefici:
- sono condonabili sanzioni e interessi di mora (quelli applicati dall’agente per la riscossione);
- sono incluse somme aggiuntive dovute all’Inps, Inail, Casse di previdenza, ecc.;
- sono coinvolti anche i tributi locali;
- nelle more della procedura:
§ non vengono avviate nuove azioni esecutive;
§ non sono iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
§ non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
Cartelle e soggetti coinvolti:
- si tratta dei ruoli affidati agli agenti della riscossione quindi non solamente Equitalia;
- negli anni dal 2000 al 2015;
- è condonabile ogni importo iscritto a ruolo purché, come detto, riferito a interessi e sanzioni;
- sono invece escluse:
§ le sanzioni per violazioni al Codice della strada (ma in questo caso possono essere estinti gli interessi di mora);
§ le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;
§ l'Iva all’importazione;
§ le somme recuperate per aiuti di Stato;
§ i crediti da condanna della Corte dei conti;
§ le sanzioni pecuniarie di natura penale;
- sono ammessi al condono i debitori che non hanno mai pagato alcunché;
- sono altresì ammessi i debitori che hanno pagato parzialmente attraverso piani di rateizzazione;
- sono esclusi coloro che, rispetto ai piani rateali in essere, non abbiano adempiuto tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Importi da pagare:
- sorte capitale;
- interessi di mora iscritti a ruolo dall’ente creditore;
- aggio di riscossione sugli importi non condonati;
- spese di notifica della cartella;
Come pagare:
- in unica soluzione;
- oppure in massimo quattro rate:
§ le prime due sono ciascuna di 1/3 dell’importo complessivo;
§ la terza e la quarta sono ciascuna pari a 1/6;
§ la terza deve avere scadenza massima al 15/12/2017;
§ la quarta deve avere scadenza massima al 15/03/2018;
- la rateizzazione viene assoggetta al saggio di interesse dello 4,5%.
Procedimento:
- il contribuente deve manifestare all’agente per la riscossione la volontà di accedere alla rottamazione;
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 193/2016;
- utilizzando la modulistica che verrà pubblicata dall’agente;
- indicando:
§ l'eventuale numero di rate con le quali si intende pagare;
§ l’esistenza di eventuali giudizi pendenti;
§ l’impegno a rinunciare a tali giudizi;
- l’agente per la riscossione comunica gli importi da pagare e la scadenza delle rate;
- il debitore che, per effetto del condono, non dovrebbe pagare nulla in ragione di quanto precedentemente versato (magari per un piano di rateizzazione), deve comunque manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- le somme già versate che eccedono quanto sarebbe dovuto col condono rimangono definitivamente acquisite all’erario;
- i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi rimangono sospesi per tutta la durata della procedura.
Decadenza dal condono:
- per mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate;
- i versamenti effettuati a seguito dell’istanza vengono acquisiti dall’erario e l’agente per la riscossione prosegue le azioni di recupero del debito originario residuo;
- i termini di decadenza e prescrizione tornano a decorrere.
Le problematiche che orbitano intorno alla rottamazione sono molteplici, basti pensare ai contribuenti in ritardo col piano di rateizzazione o decaduti dallo stesso. Ciò rende consigliabile attivarsi per tempo.
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