La rottamazione delle cartelle si estende alle Casse private

Il Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 568/2019, si pronuncia sul tema della legittimità della richiesta di rottamazione avente ad oggetto carichi iscritti a ruolo rivenienti da crediti delle Casse di previdenza private.
La questione esaminata dal Tribunale Potentino prende l’abbrivio dall’intervenuta iscrizione al ruolo esattoriale di crediti da omesso versamento contributivo da parte della Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri a cui seguiva la notifica della relativa cartella di pagamento.
Il contribuente domandava la definizione agevolata ai sensi del D.L 193/2016 di tutte le somme iscritte a ruolo da parte della Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri.
L’Agente della riscossione comunicava l’accoglimento totale della richiesta di definizione agevolata, attestando un debito residuo comprensivo delle sanzioni ed interessi.
Avverso il detto provvedimento insorgeva il contribuente rilevando l’errore e la violazione di legge.
Costituitasi in giudizio la Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri, sosteneva la tesi dell’inapplicabilità della definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 alle spettanze gestite dalle Casse private. A tal uopo adduceva la sussistenza di interessi di equilibrio di bilancio che rendevano l’accesso alla definizione agevolata una mera facoltà e non già un obbligo delle Casse private. Nel caso di specie, la Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri aveva deliberato di non aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016.
Il Tribunale Potentino ha statuito la natura costituiva e, per l’effetto, l’intervenuta estinzione delle somme portate dal ruolo esattoriale a titolo di interessi e sanzioni, in forza del tempestivo accesso alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016.
La norma agevolativa (di chiara natura speciale) è intesa a garantire una definibilità delle pretese iscritte a ruolo con lo stralcio di interessi e sanzioni.
La sussistenza di provvedimenti amministrativi, interni alle singole Casse private, non risulta opponibile alla efficacia della definizione in quanto le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata sono tassativamente individuate dalla menzionata disposizione normativa che (con norma che esclude interpretazione analogica) al comma 10 dell’art. 6 del D.L. 193/2016 statuisce:
“10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.
Pertanto, dalla piana e testuale interpretazione della norma agevolativa emerge come sia oggetto di definizione il carico iscritto a ruolo e non è contemplata quale causa di esclusione la scelta dell’Ente di aderire o meno alla definizione.
Detta tesi si presenta del tutto contraddetta dal dato testuale della norma che al comma 1 dell’art. 6 del D.L. 193/2016 statuisce:
“1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018”.
Da un’analisi testuale della disciplina normativa, la definizione agevolata è correlata ad un dato oggettivo individuato nella sussistenza di un’iscrizione a ruolo esattoriale ove le singole poste escluse dalla definizione sono oggetto di espressa previsione normativa.
Non sono escluse le pretese contributive ed, al contrario, le stesse sono espressamente incluse nella definizione come rende evidente lo stralcio delle somme aggiuntive che hanno esclusiva natura previdenziale.
Gli argomenti addotti dalla Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri si presentano privi di pregio giuridico in quanto lo stralcio conseguente alla definizione agevolata è vincolato alla scelta dell’utilizzo del mezzo del ruolo esattoriale per la riscossione dei propri crediti.
Sul punto non appare dirimente la valutazione della astratta accedibilità ai mezzi di esecuzione ordinaria ove, nella fattispecie in esame, si è scelto di utilizzare il ruolo esattoriale e, conseguentemente, di affidare il carico all’Agente della riscossione.
Egualmente non dirimente risulta l’argomento dell’autonomia patrimoniale ove, difatti, anche l’INPS è dotato di una propria autonomia gestionale e patrimoniale e, pur tuttavia, soggiace alla definizione.
Pertanto, le valutazioni della Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri si presentano del tutto arbitrarie ove la stessa intende sottrarsi all’efficacia di una norma di legge primaria in forza di un “comunicato stampa” (sic!).
Il Tribunale di Potenza, sposando la suesposta ricostruzione della materia, ha affermato, rilevata la natura costitutiva della definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 l’estensione dei benefici a tutti i carichi iscritti a ruolo e non oggetto di esclusione in forza della norma istitutiva, con l’espressa affermazione della irrilevanza della natura dell’Ente impositore che soggiace alla disposizione di legge primaria, trovando disapplicazione gli atti amministrativi adottati non in conformità del disposto normativo.
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