La segnalazione in C.R. e le modifiche del "Cura Italia"

Il c.d. Decreto “Cura Italia” ha introdotto alcune modificazioni anche relativamente alla tematica della segnalazione alla Centrale Rischi.
Per chiarire di cosa si tratta è bene effettuare un preambolo relativo alla natura ed alla funzione della C.R.
Indice:
Cos’è la CR di Banca d’Italia?
La CR è stata istituita in virtù delle seguenti norme:
1) Art. 53, co. 1, lettera b) e art. 107, co. 2, d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che recita: (Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).
2) La Delibera CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 29 marzo 1994, che ha affidato la gestione della Centrale dei Rischi alla Banca d’Italia, oltre che nelle istruzioni per gli intermediari creditizi di cui alla circolare della Banca d’Italia del 22 giugno 2004.
Inoltre, dobbiamo citare:
3) la delibera CICR del 29 marzo 1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994, adottata in base agli artt. 53, comma 1, lett. b) 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del d-lgs 1° settembre 1993, 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
4) le norme attuative della Banca d’Italia.
Esistono oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, altre società private c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili) e che includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00.
Che natura e che funzioni ha la CR?
La Centrale Rischi è un sistema informativo con carattere pubblicistico, che ha per oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie (intermediari); in essa devono confluire le segnalazioni da parte degli intermediari del credito relative all’indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del citato Testo unico.
Ogni mese gli intermediari devono comunicare alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad € 30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi € 30.000,00.
Parimenti la Banca d’Italia, fornisce mensilmente agli intermediari le predette informazioni, comprensive del debito totale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati.
I dati inseriti in CR sono accessibili agli intermediari, agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria (unicamente per ragioni di giustizia) nonché alle istituzioni, alle autorità, alle amministrazioni o agli enti pubblici nei soli casi di legge; ovviamente sono accessibili al soggetto interessato.
La Centrale dei Rischi persegue, quindi, l’interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulti inadempiente rispetto a determinati finanziamenti (superiori a € 30.000,00) oppure che sia già gravato da un’esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno € 30.000,00) anche se in regolare adempimento.
Esistono oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, altre società private c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili) e che includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00 e delle quali ci occuperemo in altro contributo.
La sua natura è pertanto quella di tutelare l’interesse pubblico a tutela della solvibilità del sistema creditizio.
In altri termini lo scopo della CR è quello di migliorare le procedure di valutazione del merito creditizio, rafforzando così la stabilità finanziaria di tutto il sistema creditizio.
E’, però, basilare che le informazioni vengano fornite in maniera corretta da parte degli intermediari e pertanto l’utente ha un diritto soggettivo a non vedersi pregiudicato per notizie false, incomplete e imprecise.
In altri termini è necessario nell’ambito della segnalazioni tenere presente un corretto bilanciamento di due esigenze, da un lato quella di evitare che un soggetto non solvibile acceda al credito e dall’altro evitare che una segnalazione fallace impedisca l’accesso al credito a soggetti meritevoli.
In un successivo approfondimento ci occuperemo in maniera dettagliata della questione relativa alla illegittimità della segnalazione in CR.
Cosa sono le segnalazioni a sofferenza?
Come già accennato, gli intermediari devono segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza in riferimento ai finanziamenti concessi per almeno € 30.000,00.
Per potere effettuare legittimamente tale segnalazione l’intermediario dovrà appurare che il cliente si trovi in un vero e proprio stato di “insolvenza”, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento.
In altri termini è necessario che il cliente si trovi in una situazione di instabilità patrimoniale e finanziaria.
Pertanto, per potere effettuare la segnalazione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione economico-patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra Azienda di Credito e cliente.
Per quanto riguarda la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi, infine, va osservato che gli intermediari possono consultare le segnalazioni di ogni soggetto per i 36 mesi precedenti; ne consegue che per fare sì che non sia più possibile vedere una segnalazione, occorrerà attendere appunto 3 anni dalla data dell’eventuale pagamento.
L’intermediario, infatti, una volta cessata la situazione di sofferenza, cesserà di segnalare il soggetto, ma le segnalazioni pregresse saranno ancora visibili agli intermediari per i successivi 36 mesi.
Le modifiche nel Decreto Cura Italia
Il c.d. Decreto Cura Italia, in considerazione dello stato di difficoltà finanziaria in cui si trovano numerose imprese, costrette alla chiusura o ad un ridimensionamento delle loro attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per fare fronte all’emergenza COVID-19, ha previsto delle modifiche relative anche alla segnalazione in C.R.
L’art 56 ha, in sostanza, previsto una sorta di moratoria per le segnalazioni in CR laddove i presupposti per l’effettuazione della stesse siano sorti in data successiva a quella dell’entrata in vigore delle misure di contenimento che hanno imposto la chiusura di gran parte delle attività produttive.
In particolare si prevede che gli intermediari non debbano segnalare:
1) sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del D.L.
Ciò in quanto le misure tali misure prevedono l’irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali.
2) le rate scadute - in quanto sospese - nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all’art. 56, co. 2, lett. c);
Questo in quanto la predetta disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.
Infine, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
Per un ulteriore approfondimento vi segnaliamo la Comunicazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020, "Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi".
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