La sicurezza nei cantieri per piccoli interventi residenziali


L'articolo tratta la nomina della figura del Coordinatore alla Sicurezza in piccoli cantieri
La sicurezza nei cantieri per piccoli interventi residenziali

Spesso e volentieri quando si ha bisogno di eseguire alcuni lavoretti interni alla propria unità immobiliare, il tecnico è l’ultimo che viene interpellato, contattando in primis il muratore, che però, non sempre è edotto delle nozioni specifiche per la sicurezza dei cantieri, comportando, purtroppo per il committente, il rischio di incorrere in sanzioni economiche e problematiche penali.

L’esempio classico di intervento è proprio il rifacimento del bagno all’interno della propria unità immobiliare, per il quale si avrà sicuramente necessità di un muratore, un idraulico ed un elettricista, ritrovandosi con tre imprese diverse che lavoreranno in un unico cantiere.

La legge attualmente recita nel proprio “Testo Unico” all’art. 90 comma 3 del D.L. 81/08 e s.m.i. “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.

A questo punto rimane solo da capire chi è questa fantomatica figura del “Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione” (CSP), che già a nominarlo si svuotano le tasche. In realtà il CSP è un tecnico (Geometra, Architetto, Ingegnere, Perito ecc…) abilitato al Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che ha eseguito un apposito corso di formazione (nel percorso di studi per i laureati, mentre per i diplomati è previsto un corso aggiuntivo), il quale ha il dovere esemplificatamente, di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con i relativi allegati (schema di cantiere, Fascicolo dell’opera ecc…). Successivamente, in fase di esecuzione detta figura sarà sostituita dal “Coordinatore alla sicurezza in fase di Esecuzione” (CSE) che ha l’obbligo esemplificatamente di organizzare l'intervento tra i datori di lavoro delle imprese, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, e verificare l’applicazione da parte delle imprese delle disposizione date con il PSC, permettendo quindi di ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori.

Tutto questo sembra molto dispondioso, ma basti pensare che l’onorario del tecnico risulta esiguo, rispetto alle sanzioni previste dalla normativa che prevede, ad esempio nel caso di mancata inadempienza dell’Art. 90 comma 3 l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €.

In conclusione, oltre ad essere normativamente correto, risulta anche conveniente incaricare una figura tecnica,  che garantisca alla committenza un'adeguata assistenza alla materia trattata.

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di Andrea Peritore

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