La sola ubriachezza in servizio non è reato
Secondo il Tribunale Militare di Roma non è sufficiente provare il solo stato di ubriachezza per configurare il reato ex art. 47 n. 2 e 139 co. 2 cpmp
Secondo la sentenza di merito n. 1 del 13.01.2017 emessa dal Tribunale Militare di Roma, l'accertato stato di ubriachezza ovvero di intossicazione del militare comandato a svolgere un servizio, non è sufficiente ad integrare gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 47 n. 2 e 139 comma 2 c.p.m.p., essendo altresì necessario dimostrare anche la menomazione od esclusione della propria capacità di prestare il servizio medesimo quale conseguenza dell'intossicazione o ubriachezza stessa.
Il caso è quello di un militare che, comandato di servizio quale sottufficiale di giornata, decideva di recarsi al di fuori della propria caserma di appartenenza con altri due commilitoni, per essere fermato subito dopo ad un posto di controllo da una pattuglia di Carabinieri, i quali lo invitavano a sottoporsi al drug test con successivo esito positivo.
Tanto è bastato all'Ufficio della Procura per rinviare a giudizio l'imputato e chiedere la condanna dello stesso al termine di un giudizio ordinario, durante il quale venivano escussi numerosi testimoni. Il reato contestato punisce il militare che, comandato ad un servizio determinato, viene colto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti tale da escludere o menomare la propria capacità di svolgere il servizio stesso.
Il Tribunale Militare di Roma, accogliendo integralmente la tesi difensiva, assolveva il militare, asserendo che l'unica certezza probatoria è che l'imputato abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, ma nulla è emerso in merito alle sue condizioni personali e quindi alla sua capacità di prestare il servizio. Aver provato semplicemente che lo stesso abbia assunto stupefacenti non è sufficiente per sostenere che egli si sia messo volontariamente o colposamente in condizioni tali da pregiudicare il corretto svolgimento del servizio. Il momento consumativo dell'ipotesi delittuosa contestata si colloca nell'atto in cui il militare è colto in condizioni tali da non essere capace pienamente di prestare il servizio, che coincide, nel caso in esame, con il momento in cui l'imputato è stato fermato dai Carabinieri. Su questo punto qualificante la contestazione il Tribunale non ha avuto l'opportunità di valutare alcun elemento probatorio in quanto tutte le attenzioni dell'accusa sono state concentrate sul dimostrare che lo stesso avesse assunto stupefacenti, circostanza questa che, se certamente necessaria ai fini che qui interessano, non è sufficiente in quanto eccessivamente generica e poco concludente rispetto all'elemento costitutivo della fattispecie consistente nella incapacità totale o parziale di prestare il servizio. Nel caso in esame, non sussistendo alcun dato probatorio riferibile alla incapacità dell'imputato, deve necessariamente essere dichiarata la insussistenza del fatto addebitato allo stesso.
Il caso è quello di un militare che, comandato di servizio quale sottufficiale di giornata, decideva di recarsi al di fuori della propria caserma di appartenenza con altri due commilitoni, per essere fermato subito dopo ad un posto di controllo da una pattuglia di Carabinieri, i quali lo invitavano a sottoporsi al drug test con successivo esito positivo.
Tanto è bastato all'Ufficio della Procura per rinviare a giudizio l'imputato e chiedere la condanna dello stesso al termine di un giudizio ordinario, durante il quale venivano escussi numerosi testimoni. Il reato contestato punisce il militare che, comandato ad un servizio determinato, viene colto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti tale da escludere o menomare la propria capacità di svolgere il servizio stesso.
Il Tribunale Militare di Roma, accogliendo integralmente la tesi difensiva, assolveva il militare, asserendo che l'unica certezza probatoria è che l'imputato abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, ma nulla è emerso in merito alle sue condizioni personali e quindi alla sua capacità di prestare il servizio. Aver provato semplicemente che lo stesso abbia assunto stupefacenti non è sufficiente per sostenere che egli si sia messo volontariamente o colposamente in condizioni tali da pregiudicare il corretto svolgimento del servizio. Il momento consumativo dell'ipotesi delittuosa contestata si colloca nell'atto in cui il militare è colto in condizioni tali da non essere capace pienamente di prestare il servizio, che coincide, nel caso in esame, con il momento in cui l'imputato è stato fermato dai Carabinieri. Su questo punto qualificante la contestazione il Tribunale non ha avuto l'opportunità di valutare alcun elemento probatorio in quanto tutte le attenzioni dell'accusa sono state concentrate sul dimostrare che lo stesso avesse assunto stupefacenti, circostanza questa che, se certamente necessaria ai fini che qui interessano, non è sufficiente in quanto eccessivamente generica e poco concludente rispetto all'elemento costitutivo della fattispecie consistente nella incapacità totale o parziale di prestare il servizio. Nel caso in esame, non sussistendo alcun dato probatorio riferibile alla incapacità dell'imputato, deve necessariamente essere dichiarata la insussistenza del fatto addebitato allo stesso.
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